Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce Clausole campione

Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce. Il consuntivo annuale dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - GR 26 11 entro e non oltre il 31 gennaio 2019 per l’annualità 2018, il 31 gennaio 2020 per l’annualità 2019 ed il 31 gennaio 2021 per l’annualità 2020, con le modalità che verranno indicate dall’Amministrazione. I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate. I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto secondo gli schemi di cui all’allegato E, suddivisi in base alle spese ammissibili di cui all’art. 6 e nel rispetto dei massimali indicati; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi, gli altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. Inoltre, dovrà mantenere il requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto di cui all’art. 6, pari ad € 35.000,00, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso. Il progetto attuato dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di cui all’art. 5, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già erogato. Il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile a sostegno dei titolari delle Residenze, non potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all’80 per cento dei costi ammissibili del progetto regolarmente rendicontati. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche. Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall’Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata comporterà la non riconoscibilità dei costi relativi alla parte del progetto variata. Qualora le variazioni suddette comportino il venir meno dei requisiti richiesti negli artt. 5 e 6 del presente avviso, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato con la eventuale revoca del contributo già concesso e conseguente recupero delle somme versate....
Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce. Il consuntivo annuale dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso, obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l'annualità 2022, il 31 gennaio 2024 per l'annualità 2023 ed il 31 gennaio 2025 per l'annualità 2024, con le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione. Solo per i pagamenti la scadenza della presentazione della documentazione che ne attesta l'avvenuta esecuzione e che pertanto perfeziona la rendicontazione è fissata improrogabilmente al 30 aprile 2023 per l'annualità 2022, al 30 aprile 2024, per l'annualità 2023, al 30 aprile 2025 per l'annualità 2023 I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate. I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili. Sono comunque escluse dal pagamento in contanti le spese per il personale rientranti nell’ambito di applicazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 910 e seguenti. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto secondo gli schemi di cui all'allegato E, suddivisi in base alle spese ammissibili di cui all'art. 6 e nel rispetto dei massimali indicati; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi, gli altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. Inoltre, dovrà mantenere il requisito Il progetto attuato dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 5, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già erogato. Il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile a sostegno dei titolari delle Residenze, non potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all’80 per cento dei costi ammissibili del progetto regolarmente rendicontati. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche. Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall’Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata comporterà la non riconoscib...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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