Modifica delle condizioni economiche e contrattuali Clausole campione

Modifica delle condizioni economiche e contrattuali. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le condizioni contrattuali (ivi incluse quelle di natura economica) ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, inviando al Cliente una comunicazione con le modalità di cui al precedente articolo 1 ovvero con quelle di cui al successivo comma 3, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica. Il Cliente e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica potranno essere effettuate da illimity esclusivamente all’indirizzo mail del Cliente e/o mediante pubblicazione nell’Area Personale del Sito presso cui il Cliente e legge domicilio speciale ai fini del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del Codice Civile.
Modifica delle condizioni economiche e contrattuali. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, po- trà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al prece- dente articolo 22, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termi- ne il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
Modifica delle condizioni economiche e contrattuali. 1. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, in presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l’art. 118 del d.lgs. 385/1993.
Modifica delle condizioni economiche e contrattuali. 1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando al Cliente una comunicazione scritta con formula "Proposta di modifica del contratto", contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data indicata nella proposta per l'applicazione. Entro il predetto termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. 2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione, di non accettare la modifica; nel caso in cui non accetti la modifica, il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. 3. In deroga a quanto sopra, le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sfavorevoli per il Cliente, le modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto. Il Cliente è informato della modifica dei tassi con tempestiva comunicazione. 4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, anche senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del contratto. 5. In caso di recesso del Cliente o della Banca le commissioni e le spese per i servizi applicate periodicamente dalla Banca sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente all'efficacia del recesso; se pagate anticipatamente, tali commissioni e spese sono rimborsate in maniera proporzionale. 6. Il Cliente e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica potranno essere effettuate dalla Banca esclusivamente all'indirizzo mail del Cliente e/o mediante pubblicazione nell'Area Personale del Sito presso cui il Cliente elegge domicilio speciale ai fini del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Codice Civile.
Modifica delle condizioni economiche e contrattuali. 1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 22, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decor- renza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. 2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica. 3. In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente
Modifica delle condizioni economiche e contrattuali. 1. La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative di cui al presente contratto ove ricorra un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno 60 giorni al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità entro la data di decorrenza indicata, ottenendo in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli la Banca osserva la disciplina prevista dall'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

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  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Nella medesima seduta pubblica di cui sopra, a seguire, alla presenza della Commissione Giudicatrice, si procede all’apertura tramite Piattaforma delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi. La commissione giudicatrice procede in una o più sedute riservate all’esame e valutazione delle offerte tecniche presentate e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.1. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al manuale “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”; a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La Commissione giudicatrice procede, anche a seguire della medesima seduta pubblica di cui sopra, all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica la Commissione procede, nella medesima seduta pubblica, mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità indicate nei manuali di utilizzo i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Rup i casi di esclusione da disporre per: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; - mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

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  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

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