Modificazioni Clausole campione

Modificazioni. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
Modificazioni. 17.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto od ai loro allegati deve essere effettuata per iscritto mediante atto sottoscritto da entrambe le Parti.
Modificazioni. Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
Modificazioni. Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.
Modificazioni. 14.1 Ogni modificazione del presente Contratto ed ai suoi allegati dovrà essere effettuata esclusivamente per iscritto tra le Parti. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Xxxxxxxxx non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.
Modificazioni. Il presente Contratto potrà essere modificato o integrato solo per iscritto e con il consenso di tutte le Parti.
Modificazioni. L'I.A si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione dell'A.C.
Modificazioni. Ogni modifica al presente contratto dovrà avvenire ed essere provata per iscritto, non essendo riconosciuta alcun’altra forma.
Modificazioni. Il Codice è soggetto a revisione periodica da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza. L’attività di revisione tiene conto dei contributi ricevuti da dipendenti e terzi, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi nazionali e internazionali, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione del Codice stesso. Le eventuali modifiche introdotte al Codice sono tempestivamente comunicate ai destinatari dello stesso. 1 Art. 2104 c.c. - Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Modificazioni. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Protocollo d’Intesa deve essere redatta in forma scritta e controfirmata dalle due parti.