Non discriminazione. (1) I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti. (2) L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. (3) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato. (4) Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. (5) Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Samples: Tax Convention, Tax Convention
Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresìapplica, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 1, anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteParimenti, ogni debito i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dei residenti dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni . Ai fini del presente articolo si applicano, nonostante il termine «imposizione» designa le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) I nazionali . Persone che, nel caso della Regione amministrativa speciale di uno Stato Contraente Hong Kong hanno il diritto di dimora o vi sono stabilite o vi sono state costituite e nel caso della Sviz- zera sono cittadini svizzeri, non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente assoggettate nell’altra Parte contraente ad alcuna imposizione od o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi diverso o più onerosi oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali le persone che hanno il diritto di detto altro Stato dimora o vi sono stabilite o vi sono state costituite (se la Parte è la Regione ammini- strativa speciale di Hong Kong) o sono cittadine dell’altra Parte (se l’altra Parte è la Svizzera) che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno una o di entrambi gli Stati Contraentientrambe le Parte contraenti.
(2) . L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di una impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente Parte contra- ente possiede nell’altra Parte contraente non può essere in questo altro Stato questa altra Parte meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato detta altra Parte che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente a una Parte contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente dell’altra Parte contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famigliafami- glia.
(3) . Fatta salva l'applicazione l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese altri compensi pagati da un’impresa di una impresa di uno Stato Contraente Parte contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente dell’altra Parte contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Statoprima Parte.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraenteuna Parte contraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente parte diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraentedell’altra Parte contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente nella prima Parte contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad a essa relativo, diversi diverso o più onerosi oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe della stessa natura del primo Statoprima Parte.
(5) Le disposizioni . I paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere natura e denominazione.
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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito
Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente con- traente ad alcuna imposizione od o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di uno alcuno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) . L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un’impresa di uno Stato Contraente con- traente ha nell’altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad a uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi oneri di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 6 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un’impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente con- traente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od imposi- zione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) . Le disposizioni della presente Convenzione non devono ostacolare l’applicazione delle disposizioni fiscali previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti a favore degli investimenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e natura o denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno un Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può deve essere in questo altro quest'altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima stessa attività. La presente Detta disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad è intesa a vincolare uno Stato Contraente di accordare contraente a garantire ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente le contraente deduzioni personali, le esenzioni e le sgravi o riduzioni di imposta fiscali che esso lo Stato accorda ai propri residenti in relazione alla al loro stato civile o situazione o ai loro carichi di famigliafamiliare.
(3) Fatta salva . Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. dell'articolo 9, paragrafo 6 dell'art. 11, 7 dell'articolo 11 o paragrafo 4 dell'art. 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed e altre spese pagati somme pagate da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente sono deducibilicontraente, ai fini della determinazione degli di determinare gli utili imponibili di detta impresa, nelle saranno deducibili alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno dello Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Statocontraente menzionato per primo.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono debbono essere assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del nel primo Stato.
(5) Le disposizioni . Ai fini del presente articolo si applicanoarticolo, nonostante il termine «imposizione» designa le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 4 dell'art. 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteParimenti, ogni debito i debiti di un'impresa una impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni . Ai fini del presente articolo si applicano, nonostante il termine «imposizione» designa le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo dell’Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
(2) . Gli apolidi che sono residenti di uno Stato Contraente non sono assoggettati negli Stati Contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato interessato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza.
3. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) 4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. dell'Articolo 9, paragrafo 6 dell'art. 5 dell'Articolo 11, o paragrafo 4 dell'art. 5 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un’impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) 5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli alcuno degli Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta ai fini fiscali che esso accorda ai propri residenti in n relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 7 dell'articolo 11, o il paragrafo 4 dell'art. 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteParimenti, ogni debito i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile tassabile di tale detta impresa, è deducibile nelle alle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) . Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteAllo stesso modo, ogni debito i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) . Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del di detto primo Stato.
(5) . Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, applicano alle imposte di ogni genere e denominazionecontenute nell'articolo 2 del presente Accordo.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla al loro situazione stato civile o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili come se fossero stati pagati ad un residente del detto primo Stato. AnalogamenteParimenti, ogni debito i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dei residenti dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto fossero stati contratti nei confronti di un residente del detto primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni . Ai fini del presente articolo si applicano, nonostante il termine «imposizione» designa le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente, non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od ed obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresìapplica, altresì nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, l'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la lì medesima attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni gli abbattimenti alla base e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 2 dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'art. 11, dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'art. 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed od altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle impresa alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del detto primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente, contraente non sono assoggettate nel in detto primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del di detto primo Stato.
(5) . Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, applicano alle imposte di ogni genere e denominazionepreviste dall'articolo 2 del presente Accordo.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 1, alle persone ai nazionali che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni gli abbattimenti alla base e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente Stati contraenti ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteParimenti, ogni debito i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraentedell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le . Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, applicano alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali cittadini di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente contraen- te ad alcuna imposizione od né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in particolare in termini di relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli nessuno dei due Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . Salve le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 10, l’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un’impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
3. La presente disposizione Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non può sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere interpretata assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.
4. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato.
5. Le presenti disposizioni non possono essere interpretate nel senso che faccia facciano obbligo ad a uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni 6. Ai fini del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) Le imprese di uno Stato Contraentepresente articolo, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate termine «imposizione» designa le altre imprese della stessa natura del primo Statoimposte consi- derate dalla presente Convenzione.
(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, in particolare in termini di residenza. La la presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone anche ai nazionali di ciascuno Stato contraente che non sono siano residenti di uno o alcuno di entrambi gli Stati Contraentiessi.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima le medesime attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni gli abbattimenti alla base e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 7 dell'articolo 11, o e del paragrafo 4 dell'art. 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente contraente sono deducibili, deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteParimenti, ogni debito i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dei residenti dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le . Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, ai fini del presente articolo si applicano, nonostante il termine «imposizione» designa le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e o denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali cittadini di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente contraen- te ad alcuna imposizione od né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di relazione alla residenza. La Nonostante le disposizioni di cui all’articolo 1, la presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, anche alle persone che per- sone fisiche non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) . L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un’impresa di uno Stato Contraente con- traente ha nell’altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole favo- revole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad a uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famigliaoneri familiari.
(3) . Fatta salva l'applicazione l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 del- l’articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed e altre spese pagati da una impresa un’impresa di uno Stato Contraente ad contraente a un residente dell’altro Stato Contraente con- traente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta tale impresa, nelle alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad a un residente del primo Stato. AnalogamenteAllo stesso modo, ogni debito i debiti di un'impresa un’impresa di uno Stato Contraente con- traente nei confronti di un residente dell'altro dell’altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle alle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero contratti nei confronti di un residente resi- dente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente diretta- mente o indirettamente, posseduto detenuto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, contraente non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od o ad alcun obbligo ad essa relativoinerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura analoghe del primo Stato.
(5) Le . Nonostante le disposizioni dell’articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, applicano alle imposte di ogni genere e natura o denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali cittadini di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente contra- ente ad alcuna imposizione od né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi one- rosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in particolare in termini di relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica pari- menti alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli nessuno dei due Stati Contraenticontraenti.
(2) . L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un’impresa di uno Stato Contraente ha contra- ente possiede nell’altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad a uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi oneri di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 11, 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 4 dell'art. dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un’impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro Stato Contraente contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od impo- sizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura simili del primo Stato.
(5) Le . Nonostante le disposizioni dell’articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, applicano alle imposte di ogni genere e o denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 4 dell'articolo 11, o del paragrafo 4 dell'art. dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteParimenti, ogni debito i debiti di un'impresa una impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dei residenti dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni . Ai fini del presente articolo si applicano, nonostante il termine «imposizione» designa le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli di cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica applica, altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenticontraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione delle imposizioni a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati pagate da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura similari del primo Stato.
(5) . Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere natura e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, paragrafo 6 dell'art. 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 4 dell'art. 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteAllo stesso modo, ogni debito i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, contraente sono deducibili ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) . Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e natura o denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famigliafamiglia o ad ogni altra condizione personale.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni . Ai fini del presente articolo si applicano, nonostante il termine «imposizione» designa le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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Non discriminazione. (1) . I nazionali di uno Stato Contraente contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, in particolare in termini di residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni di imposte o tasse concessi per carichi di entrambi gli Stati Contraentifamiglia ai nazionali di detto Stato trovantisi nelle medesime condizioni.
(2) L’imposizione . L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ha nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente contraente di accordare ai residenti dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
(3) . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 1 dell'art. 9, 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'art. 11, o paragrafo 4 dell'art. dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa un'impresa di uno Stato Contraente contraente ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono deducibili, deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. AnalogamenteParimenti, ogni debito i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente contraente nei confronti di un residente dei residenti dell'altro Stato Contraentecontraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale detta impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come in cui sarebbero deducibili se il debito fosse stato contratto fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
(4) . Le imprese di uno Stato Contraentecontraente, il cui capitale è è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
(5) Le disposizioni . Ai fini del presente articolo si applicano, nonostante il termine «imposizione» designa le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
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