Normativa relativa all’attività bancaria Clausole campione

Normativa relativa all’attività bancaria. I principi fondamentali che disciplinano lo svolgimento dell’attività bancaria sono contenuti nel Testo Unico Bancario e nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d’Italia. Il TUB contiene, fra l’altro, disposizioni riguardanti: (i) l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria, (ii) l’acquisizione di partecipazioni azionarie in banche, (iii) la vigilanza bancaria e i requisiti di adeguatezza patrimoniale e (iv) gli investimenti azionari da parte delle banche. Le Istruzioni di Vigilanza per le banche contengono la disciplina di dettaglio dei principi generali di cui al TUB.
Normativa relativa all’attività bancaria. I principi fondamentali che disciplinano lo svolgimento dell'attività bancaria sono contenuti nel Testo Unico Bancario (di seguito TUB) e nelle Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia. Il TUB contiene, fra l'altro, disposizioni riguardanti:
Normativa relativa all’attività bancaria. I principi fondamentali che disciplinano lo svolgimento dell’attività bancaria sono contenuti nel Testo Unico Bancario. Il Testo Unico Bancario contiene, inter alia, disposizioni riguardanti: (i) l’xx- xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, (xx) l’acquisizione di partecipazioni azionarie in banche, (iii) la vigilanza e i requisiti di adeguatezza patrimoniale e (iv) gli investimenti azionari da parte delle banche. (i) Autorizzazione allo svolgimento di attività bancaria L’articolo 10 del Testo Unico Bancario stabilisce che la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’e- sercizio del credito, svolte con carattere di impresa, costituiscono l’attività bancaria. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del TUB, la Banca d’Italia istituisce un apposito albo in cui vengono iscritte le ban- che autorizzate in Italia allo svolgimento dell’attività bancaria, in presenza di una serie di requisiti, tra cui: (i) la costituzione sotto forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata; (ii) il possesso di un capitale, interamente versato, di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia; (iii) il possesso, da parte dei titolari di partecipazioni rilevanti, dei requisiti di onorabilità stabiliti con Regolamento dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, ed il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo, dei requisiti di professionalità onorabilità ed indipendenza stabiliti con Rego- lamento dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia. (ii) Acquisizione di partecipazioni azionarie in banche Ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico Bancario e in conformità alla Direttiva UE 2000/12, per qualsiasi acquisto di azioni che, unitamente a quelle già detenute, attribuiscano una percentuale di diritti di voto superiore al 4,99% nel capitale azionario di una banca ovvero assicurino il con- trollo di una banca italiana (indipendentemente dalla partecipazione azionaria effettivamente pos- seduta nella stessa) è necessaria la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia. La preventiva autorizzazione della Banca d’Italia è necessaria anche al raggiungimento delle soglie successive di diritti di voto del 10%, 15%, 20%, 33% o 50%. La Banca d’Italia può concedere la propria auto- rizzazione subordinatamente al soddisfacimento di alcune condizioni necessarie ad assicurare la solida ed attenta gestione della banca e alla conformità ai...

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