Common use of Nozione Clause in Contracts

Nozione. Il rapporto di franchising è inquadrato all’interno della categoria dei “contratti di distribuzione”, che riunisce tutti quei rapporti in cui sono presenti imprenditori operanti a diversi stadi del processo economico di produzione e distribuzione140. Caratteristica distintiva di tali contratti è la promozione, da parte del distributore, delle vendite dei beni del produttore, attività che può consistere nel contattare i potenziali acquirenti proponendogli l’acquisto, o nel porre in essere una campagna pubblicitaria predeterminata, almeno nelle sue linee essenziali, dal produttore, o nell’attrezzare le vetrine e l’arredamento del locale secondo le direttive di quest’ultimo. Si tratta di contratti di durata caratterizzati da una certa stabilità e continuità del rapporto, in cui si realizza un’integrazione fra produttore e distributore e fra tutti i distributori facenti capo allo stesso produttore141. La figura centrale di questa categoria è la concessione di vendita, che sarà messa in relazione con il franchising in questo paragrafo. I contratti di distribuzione possono essere distinti in base al grado di integrazione economica che favoriscono tra le parti, che è tanto più elevato nei rapporti caratterizzati, oltre che dalla continuità e dall’esclusiva, dall’ulteriore elemento della condivisione tra le parti dei segni distintivi e, talvolta, delle metodologie commerciali: in questa categoria rientrano perciò la concessione di vendita e le sue varianti. Al massimo grado di integrazione economica si colloca il franchising cui si affianca, oltre agli elementi indicati precedentemente, il coordinamento continuativo tra i componenti della rete. Per quanto, più in particolare, riguarda la concessione di vendita, essa è definita come un contratto a prestazioni corrispettive di durata intercorrente tra imprenditori, fondato su un nesso indissolubile di scambio e collaborazione, in base al quale il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di seguire la commercializzazione dei prodotti del concedente, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita142. In base a tale convenzione, si realizza la cosiddetta “distribuzione integrata verticale”, secondo la quale il produttore non rivende direttamente alla clientela (distribuzione diretta)143, né si affida ad agenti ed intermediari (distribuzione indiretta)144, ma vende al distributore, con il quale instaura uno stretto rapporto di collaborazione145. Il concessionario si assume l’obbligo di promozione delle vendite organizzando campagne pubblicitarie, svolgendo attività di assistenza e garanzia post-vendita nei confronti della clientela146, allestendo il locale adibito per la rivendita secondo gli standards impartiti dal concedente e mantenendo il magazzino sempre rifornito. Il concedente conserva poteri di controllo e indirizzo sull’attività svolta dal concessionario, che si esplicano nell’imporre determinate strategie di mercato, consigliare o imporre prezzi da praticare ecc.147. Tale rapporto dà luogo ad una pluralità di atti di scambio tra i due soggetti, che si succedono nel tempo; per questo motivo, nella prassi vengono regolati le modalità degli ordini del concessionario, i termini di consegna, i prezzi, gli sconti, le modalità di spedizione e di assicurazione ecc.. Talvolta, vengono concordati quantitativi massimi e minimi per ogni singolo acquisto, e può essere imposto al concessionario l’obbligo di garantire un minimo di acquisti periodici. Nel nostro ordinamento giuridico la concessione di vendita è un contratto atipico e, proprio per questo motivo, si riscontrano molte difficoltà nello stabilire a quali disposizioni deve essere sottoposta; in un primo momento, si è inquadrata la concessione di vendita nella somministrazione148, considerata, quest’ultima, la tipica figura di scambio di durata. Questa tesi è stata progressivamente abbandonata, dato che nei contratti di distribuzione rileva non solo il momento dello scambio, ma anche quello della collaborazione, che non trova riscontro nella struttura della somministrazione149. Per i motivi opposti, non è stata nemmeno accettata l’opinione secondo cui la concessione di vendita sia riconducibile al contratto di agenzia, dato che in quest’ultimo vengono disciplinati soltanto i profili della collaborazione e non quelli di scambio. Inoltre, nel modello di agenzia, esiste un’obbligazione a carico dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti, stipulati poi dal preponente, mentre il concessionario, pur svolgendo un’attività promozionale, opera per rivendere, in proprio, i prodotti oggetto del contratto150. Si è poi cercato di affiancare la concessione di vendita al contratto di mandato, ma è stato osservato che il concessionario è tenuto a svolgere un’attività non giuridica, diretta alla promozione delle vendite e alla rivendita dei prodotti acquistati dal concedente, in nome e per proprio conto, differenziandosi dal mandato in cui tale attività può essere svolta per conto di altri soggetti. L’impossibilità di ricondurre la concessione di vendita ai contratti espressamente designati nel Codice Civile non esclude, però, che alcune disposizioni codicistiche siano applicabili analogicamente: la maggior parte della dottrina sostiene, infatti, che le norme della somministrazione, della vendita e dell’agenzia costituiscono la base normativa da cui ricavare in via analogica la disciplina di qualunque contratto151. La concessione di vendita rimane, comunque, una figura atipica che pone il problema della determinazione della struttura di tale contratto: in mancanza di uno schema tipico, la questione si risolve soltanto attraverso l’interpretazione della volontà delle parti nel caso concreto.

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Nozione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di lavoro intermittente – che deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova di una serie di elementi (durata, luogo, trattamento economico e normativo, tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità, misure di sicurezza e così via) – è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Il comma 3 del citato art. 13 dispone poi che, in ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 gior- nate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Il superamento del predetto periodo ha quale conseguenza la trasformazione del relativo rapporto in un rapporto di franchising è inquadrato all’interno della categoria dei “contratti lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per anno solare si intende un periodo di distribuzione”365 giorni calcolato all’indietro o in avanti rispet- to a un qualunque giorno dell’anno. Per esempio: volendo chiedere una prestazione di la- voro intermittente l’8 gennaio 2020, che riunisce tutti quei rapporti in cui per rispettare il limite delle 400 giornate nei 3 anni solari, occorre verificare quante giornate di lavoro intermittente sono presenti imprenditori operanti state prestate a diversi stadi del processo economico di produzione e distribuzione140. Caratteristica distintiva di tali contratti è la promozione, da parte del distributore, delle vendite dei beni del produttore, attività che può consistere nel contattare i potenziali acquirenti proponendogli l’acquisto, o nel porre in essere una campagna pubblicitaria predeterminata, almeno nelle sue linee essenziali, partire dal produttore, o nell’attrezzare le vetrine e l’arredamento del locale secondo le direttive di quest’ultimo9 gennaio 2017. Si tratta ricorda che, ai fini dell’applicazione di contratti qualsiasi disciplina di durata caratterizzati da una certa stabilità e continuità del rapporto, in cui si realizza un’integrazione fra produttore e distributore e fra tutti i distributori facenti capo allo stesso produttore141. La figura centrale di questa categoria è fonte legale o contrattuale per la concessione di vendita, che sarà messa in relazione con quale sia rilevante il franchising in questo paragrafo. I contratti di distribuzione possono essere distinti in base al grado di integrazione economica che favoriscono tra le parti, che è tanto più elevato nei rapporti caratterizzati, oltre che dalla continuità e dall’esclusiva, dall’ulteriore elemento della condivisione tra le parti computo dei segni distintivi e, talvolta, delle metodologie commerciali: in questa categoria rientrano perciò la concessione di vendita e le sue varianti. Al massimo grado di integrazione economica si colloca il franchising cui si affianca, oltre agli elementi indicati precedentementedipendenti, il coordinamento continuativo tra i componenti della retelavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. Per quanto, più in particolare, riguarda la concessione di vendita, essa è definita come un contratto a prestazioni corrispettive di durata intercorrente tra imprenditori, fondato su un nesso indissolubile di scambio e collaborazione, in base al quale il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di seguire la commercializzazione dei prodotti 18 del concedente, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita142D.Lgs. In base a tale convenzione, si realizza la cosiddetta “distribuzione integrata verticale”, secondo la quale il produttore non rivende direttamente alla clientela (distribuzione diretta)143, né si affida ad agenti ed intermediari (distribuzione indiretta)144, ma vende al distributore, con il quale instaura uno stretto rapporto di collaborazione145. Il concessionario si assume l’obbligo di promozione delle vendite organizzando campagne pubblicitarie, svolgendo attività di assistenza e garanzia post-vendita nei confronti della clientela146, allestendo il locale adibito per la rivendita secondo gli standards impartiti dal concedente e mantenendo il magazzino sempre rifornito. Il concedente conserva poteri di controllo e indirizzo sull’attività svolta dal concessionario, che si esplicano nell’imporre determinate strategie di mercato, consigliare o imporre prezzi da praticare ecc.147. Tale rapporto dà luogo ad una pluralità di atti di scambio tra i due soggetti, che si succedono nel tempo; per questo motivo, nella prassi vengono regolati le modalità degli ordini del concessionario, i termini di consegna, i prezzi, gli sconti, le modalità di spedizione e di assicurazione ecc.. Talvolta, vengono concordati quantitativi massimi e minimi per ogni singolo acquisto, e può essere imposto al concessionario l’obbligo di garantire un minimo di acquisti periodici. Nel nostro ordinamento giuridico la concessione di vendita è un contratto atipico e, proprio per questo motivo, si riscontrano molte difficoltà nello stabilire a quali disposizioni deve essere sottoposta; in un primo momento, si è inquadrata la concessione di vendita nella somministrazione148, considerata, quest’ultima, la tipica figura di scambio di durata. Questa tesi è stata progressivamente abbandonata, dato che nei contratti di distribuzione rileva non solo il momento dello scambio, ma anche quello della collaborazione, che non trova riscontro nella struttura della somministrazione149. Per i motivi opposti, non è stata nemmeno accettata l’opinione secondo cui la concessione di vendita sia riconducibile al contratto di agenzia, dato che in quest’ultimo vengono disciplinati soltanto i profili della collaborazione e non quelli di scambio. Inoltre, nel modello di agenzia, esiste un’obbligazione a carico dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti, stipulati poi dal preponente, mentre il concessionario, pur svolgendo un’attività promozionale, opera per rivendere, in proprio, i prodotti oggetto del contratto150. Si è poi cercato di affiancare la concessione di vendita al contratto di mandato, ma è stato osservato che il concessionario è tenuto a svolgere un’attività non giuridica, diretta alla promozione delle vendite e alla rivendita dei prodotti acquistati dal concedente, in nome e per proprio conto, differenziandosi dal mandato in cui tale attività può essere svolta per conto di altri soggetti. L’impossibilità di ricondurre la concessione di vendita ai contratti espressamente designati nel Codice Civile non esclude, però, che alcune disposizioni codicistiche siano applicabili analogicamente: la maggior parte della dottrina sostiene, infatti, che le norme della somministrazione, della vendita e dell’agenzia costituiscono la base normativa da cui ricavare in via analogica la disciplina di qualunque contratto151. La concessione di vendita rimane, comunque, una figura atipica che pone il problema della determinazione della struttura di tale contratto: in mancanza di uno schema tipico, la questione si risolve soltanto attraverso l’interpretazione della volontà delle parti nel caso concreton. 81/2015).

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Nozione. Il rapporto di franchising La somministrazione è inquadrato all’interno della categoria dei “contratti di distribuzione”, che riunisce tutti quei rapporti in cui sono presenti imprenditori operanti a diversi stadi del processo economico di produzione e distribuzione140. Caratteristica distintiva di tali contratti è la promozione, da parte del distributore, delle vendite dei beni del produttore, attività che può consistere nel contattare i potenziali acquirenti proponendogli l’acquisto, o nel porre in essere una campagna pubblicitaria predeterminata, almeno nelle sue linee essenziali, dal produttore, o nell’attrezzare le vetrine e l’arredamento del locale secondo le direttive di quest’ultimo. Si tratta di contratti di durata caratterizzati da una certa stabilità e continuità del rapporto, in cui si realizza un’integrazione fra produttore e distributore e fra tutti i distributori facenti capo allo stesso produttore141. La figura centrale di questa categoria è la concessione di vendita, che sarà messa in relazione con il franchising in questo paragrafo. I contratti di distribuzione possono essere distinti in base al grado di integrazione economica che favoriscono tra le parti, che è tanto più elevato nei rapporti caratterizzati, oltre che dalla continuità e dall’esclusiva, dall’ulteriore elemento della condivisione tra le parti dei segni distintivi e, talvolta, delle metodologie commerciali: in questa categoria rientrano perciò la concessione di vendita e le sue varianti. Al massimo grado di integrazione economica si colloca il franchising cui si affianca, oltre agli elementi indicati precedentemente, il coordinamento continuativo tra i componenti della rete. Per quanto, più in particolare, riguarda la concessione di vendita, essa è definita come un contratto a prestazioni corrispettive di durata intercorrente tra imprenditori, fondato su un nesso indissolubile di scambio e collaborazione, in base al quale il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di seguire la commercializzazione dei prodotti del concedente, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita142. In base a tale convenzione, si realizza la cosiddetta “distribuzione integrata verticale”, secondo la quale il produttore non rivende direttamente alla clientela (distribuzione diretta)143, né si affida ad agenti ed intermediari (distribuzione indiretta)144, ma vende al distributore, con il quale instaura uno stretto rapporto una parte si obbliga, verso corrispettivo di collaborazione145un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (1677; 74 l. fall.). Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto (1326). Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto. Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso. Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell’art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite. Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso. Il concessionario termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti (1184). Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso. In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità (1455), il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto (1460, 1845) senza dare congruo preavviso. Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante (1341 comma 2) nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni (1419). L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva (1341 comma 2) a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto. Se la clausola di esclusiva è pattuita (1341 comma 2) a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promozione delle vendite organizzando campagne pubblicitarie, svolgendo attività di assistenza e garanzia post-vendita nei confronti della clientela146, allestendo il locale adibito per la rivendita secondo gli standards impartiti dal concedente e mantenendo il magazzino sempre rifornito. Il concedente conserva poteri di controllo e indirizzo sull’attività svolta dal concessionario, che si esplicano nell’imporre determinate strategie di mercato, consigliare o imporre prezzi da praticare ecc.147. Tale rapporto dà luogo ad una pluralità di atti di scambio tra i due soggetti, che si succedono nel tempo; per questo motivopromuovere, nella prassi vengono regolati le modalità degli ordini del concessionariozona assegnatagli, i termini la vendita delle cose di consegnacui ha l’esclusiva (1743), i prezzirisponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, gli scontianche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato. Se la durata della somministrazione non è stabilita, le modalità di spedizione e di assicurazione ecc.. Talvoltaciascuna delle parti può recedere dal contratto (1373), vengono concordati quantitativi massimi e minimi per ogni singolo acquistodando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, e può essere imposto al concessionario l’obbligo di garantire un minimo di acquisti periodici. Nel nostro ordinamento giuridico la concessione di vendita è un contratto atipico ein mancanza, proprio per questo motivo, si riscontrano molte difficoltà nello stabilire a quali disposizioni deve essere sottoposta; in un primo momento, si è inquadrata la concessione di vendita nella somministrazione148, considerata, quest’ultima, la tipica figura di scambio di durata. Questa tesi è stata progressivamente abbandonata, dato che nei contratti di distribuzione rileva non solo il momento dello scambio, ma anche quello della collaborazione, che non trova riscontro nella struttura della somministrazione149. Per i motivi opposti, non è stata nemmeno accettata l’opinione secondo cui la concessione di vendita sia riconducibile al contratto di agenzia, dato che in quest’ultimo vengono disciplinati soltanto i profili della collaborazione e non quelli di scambio. Inoltre, nel modello di agenzia, esiste un’obbligazione a carico dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti, stipulati poi dal preponente, mentre il concessionario, pur svolgendo un’attività promozionale, opera per rivendere, in proprio, i prodotti oggetto del contratto150. Si è poi cercato di affiancare la concessione di vendita al contratto di mandato, ma è stato osservato che il concessionario è tenuto a svolgere un’attività non giuridica, diretta termine congruo avuto riguardo alla promozione delle vendite e alla rivendita dei prodotti acquistati dal concedente, in nome e per proprio conto, differenziandosi dal mandato in cui tale attività può essere svolta per conto di altri soggetti. L’impossibilità di ricondurre la concessione di vendita ai contratti espressamente designati nel Codice Civile non esclude, però, che alcune disposizioni codicistiche siano applicabili analogicamente: la maggior parte della dottrina sostiene, infatti, che le norme natura della somministrazione, della vendita e dell’agenzia costituiscono la base normativa da cui ricavare in via analogica la disciplina di qualunque contratto151. La concessione di vendita rimane, comunque, una figura atipica che pone il problema della determinazione della struttura di tale contratto: in mancanza di uno schema tipico, la questione si risolve soltanto attraverso l’interpretazione della volontà delle parti nel caso concreto.

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Nozione. Il rapporto di franchising è inquadrato all’interno della categoria dei “contratti di distribuzione”, che riunisce tutti quei rapporti in cui sono presenti imprenditori operanti a diversi stadi del processo economico di produzione e distribuzione140. Caratteristica distintiva di tali contratti è la promozione, da parte del distributore, delle vendite dei beni del produttore, attività che può consistere nel contattare i potenziali acquirenti proponendogli l’acquisto, o nel porre in essere una campagna pubblicitaria predeterminata, almeno nelle sue linee essenziali, dal produttore, o nell’attrezzare le vetrine e l’arredamento del locale secondo le direttive di quest’ultimo. Si tratta di contratti di durata caratterizzati da una certa stabilità e continuità del rapporto, in cui si realizza un’integrazione fra produttore e distributore e fra 140 I “contratti di distribuzione” comprendono l’agenzia, la somministrazione per la rivendita (art. 1568 comma 2 c.c.), la concessione di vendita, il franchising di distribuzione (di beni o di servizi, escluso il franchising di produzione, ove l’affiliato non ha il compito di distribuire beni o servizi ai consumatori, ma di produrre beni seguendo le istruzioni tecniche trasmessegli dall’affiliante). tutti i distributori facenti capo allo stesso produttore141. La figura centrale di questa categoria è la concessione di vendita, che sarà messa in relazione con il franchising in questo paragrafo. I contratti di distribuzione possono essere distinti in base al grado di integrazione economica che favoriscono tra le parti, che è tanto più elevato nei rapporti caratterizzati, oltre che dalla continuità e dall’esclusiva, dall’ulteriore elemento della condivisione tra le parti dei segni distintivi e, talvolta, delle metodologie commerciali: in questa categoria rientrano perciò la concessione di vendita e le sue varianti. Al massimo grado di integrazione economica si colloca il franchising cui si affianca, oltre agli elementi indicati precedentemente, il coordinamento continuativo tra i componenti della rete. Per quanto, più in particolare, riguarda la concessione di vendita, essa è definita come un contratto a prestazioni corrispettive di durata 141 Cfr. X. Xxxxx Xxxxxxxx, Il divieto di abuso di dipendenza economica nel franchising, fra principio di buona fede e tutela del mercato in Giurisprudenza di merito, 2006, tomo 2, pagg. 2153-2163. intercorrente tra imprenditori, fondato su un nesso indissolubile di scambio e collaborazione, in base al quale il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di seguire la commercializzazione dei prodotti del concedente, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita142. In base a tale convenzione, si realizza la cosiddetta “distribuzione integrata verticale”, secondo la quale il produttore non rivende direttamente alla clientela (distribuzione diretta)143, né si affida ad agenti ed intermediari (distribuzione indiretta)144, ma vende al distributore, con il quale instaura uno stretto rapporto di collaborazione145. Il concessionario si assume l’obbligo 142 Si parla di promozione delle vendite organizzando campagne pubblicitarieposizione “privilegiata” poiché, svolgendo attività esistendo una clausola di assistenza e garanzia post-vendita nei confronti della clientela146, allestendo il locale adibito per la rivendita secondo gli standards impartiti dal concedente e mantenendo il magazzino sempre rifornito. Il concedente conserva poteri di controllo e indirizzo sull’attività svolta dal concessionario, che si esplicano nell’imporre determinate strategie di mercato, consigliare o imporre prezzi da praticare ecc.147. Tale rapporto dà luogo ad una pluralità di atti di scambio tra i due soggetti, che si succedono nel tempo; per questo motivo, nella prassi vengono regolati le modalità degli ordini esclusiva a favore del concessionario, i termini è posto a suo favore il privilegio di consegnarappresentare l’unico che può usufruire del diritto a rivendere un determinato bene in una determinata zona, i prezziCfr. X. Xxxxxxxxxx, gli scontiConcessione di vendita, le modalità di spedizione franchising e di assicurazione ecc.. Talvolta, vengono concordati quantitativi massimi e minimi per ogni singolo acquisto, e può essere imposto al concessionario l’obbligo di garantire un minimo di acquisti periodici. Nel nostro ordinamento giuridico la concessione di vendita è un contratto atipico e, proprio per questo motivo, si riscontrano molte difficoltà nello stabilire a quali disposizioni deve essere sottoposta; in un primo momento, si è inquadrata la concessione di vendita nella somministrazione148, considerata, quest’ultima, la tipica figura di scambio di durata. Questa tesi è stata progressivamente abbandonata, dato che nei altri contratti di distribuzione rileva non solo il momento dello scambiodistribuzione, ma anche quello della collaborazionenormativa antitrust, che non trova riscontro nella struttura della somministrazione149contratti internazionali di distribuzione, 2^ volume, Padova, 2007, pagg. Per i motivi opposti, non è stata nemmeno accettata l’opinione secondo cui la concessione di vendita sia riconducibile al contratto di agenzia, dato che in quest’ultimo vengono disciplinati soltanto i profili della collaborazione e non quelli di scambio. Inoltre, nel modello di agenzia, esiste un’obbligazione a carico dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti, stipulati poi dal preponente, mentre il concessionario, pur svolgendo un’attività promozionale, opera per rivendere, in proprio, i prodotti oggetto del contratto150. Si è poi cercato di affiancare la concessione di vendita al contratto di mandato, ma è stato osservato che il concessionario è tenuto a svolgere un’attività non giuridica, diretta alla promozione delle vendite e alla rivendita dei prodotti acquistati dal concedente, in nome e per proprio conto, differenziandosi dal mandato in cui tale attività può essere svolta per conto di altri soggetti. L’impossibilità di ricondurre la concessione di vendita ai contratti espressamente designati nel Codice Civile non esclude, però, che alcune disposizioni codicistiche siano applicabili analogicamente: la maggior parte della dottrina sostiene, infatti, che le norme della somministrazione, della vendita e dell’agenzia costituiscono la base normativa da cui ricavare in via analogica la disciplina di qualunque contratto151. La concessione di vendita rimane, comunque, una figura atipica che pone il problema della determinazione della struttura di tale contratto: in mancanza di uno schema tipico, la questione si risolve soltanto attraverso l’interpretazione della volontà delle parti nel caso concreto.54 ss..

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Nozione. Il rapporto La tutela della concorrenza (Antitrust) è assicurata dal Trattato comunitario, dal diritto comunitario derivato e dalle leggi nazionali. La concorrenza è presuppo- sto della libertà di franchising è inquadrato all’interno della categoria dei “contratti di distribuzione”, iniziativa economica ex art. 41 Cost. Dette leggi mirano a garantire che riunisce tutti quei rapporti in cui sono presenti imprenditori operanti a diversi stadi del processo economico di produzione e distribuzione140. Caratteristica distintiva di tali contratti è la promozione, da parte del distributore, delle vendite dei beni del produttore, attività che può consistere nel contattare i potenziali acquirenti proponendogli l’acquisto, o nel le imprese si astengano dal porre in essere una campagna pubblicitaria predeterminatarestrizioni artificiali al libero funzionamento del mercato. In particolare, almeno nelle sue linee essenzialisono vietati gli accordi tra le imprese che restringono la concorrenza, dal produttorel’abuso del pote- re dominante da parte di imprese egemoni (abusi volti a escludere i concorrenti: abusi escludenti; o a esercitare un eccessivo potere a svantaggio dei consumatori o a danneggiare gli attori deboli: abusi di sfruttamento); in quanto le concen- trazioni tra imprese dannose per acquirenti e consumatori volte a innescare un eccessivo incremento del potere di mercato. Il diritto antitrust è uno strumento che consente ai protagonisti del processo produttivo - imprese e consumatori - di agire in condizioni di uguaglianza, o nell’attrezzare le vetrine realizzando il massimo benessere e l’arredamento del locale secondo le direttive la massima utilità, in termini di quest’ultimoriduzione di costi, di differenziazione dei prodotti, di migliore allocazione delle risorse. Si tratta mira cioè a un regime competitivo che 290 Concorrenza consenta il massimo accesso al mercato di contratti di durata caratterizzati da una certa stabilità e continuità del rapportonuovi competitori, in cui si realizza un’integrazione fra produttore esplicazione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost e distributore l’affermazione degli agenti più virtuosi e fra capaci. Le prime leggi sono state varate in Canada nel 1889 e negli Stati Uniti nel 1890 con lo Sherman Antitrust Act (Xxxxxxx era un senatore dell’Ohio), poi entrata in vigore concretamente nel 1911. La tradizione americana ha influenzato profondamente l’Europa. Nel secondo dopo- guerra furono varate legislazioni anti-monopolistiche nei principali Paesi industrializza- ti: in Gemania e Gran Bretagna nel 1948, in Spagna nel 1963, in Francia con una legge riformata nel 1986. Fu così che nel Trattato di Roma del 1957 furono disciplinate le fattispecie di intesa restrittiva e di abuso di posizione dominante (articoli 101 e seguenti) e, successivamente, con regolamento n. 4064/1989, le concentrazioni. La normativa europea recata nel Trattato istitutivo del 1957, confermata dopo Li- sbona, ha avuto inizialmente l’obiettivo del rafforzamento del mercato europeo, per poi integrarsi anche con una spiccata dimensione di protezione dei consumatori. La normativa di protezione della concorrenza, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza europea e nazionale, non è la legge degli imprenditori (qua- le invece è la normativa civilistica sulla concorrenza sleale), ma le legge del mer- cato, in tutte le sue componenti. È una normativa rivolta, cioè, a tutti i distributori facenti capo allo stesso produttore141. La figura centrale di questa categoria è la concessione di vendita, che sarà messa in relazione con il franchising in questo paragrafo. I contratti di distribuzione possono essere distinti in base al grado di integrazione economica che favoriscono tra le parti, che è tanto più elevato nei rapporti caratterizzati, oltre che dalla continuità e dall’esclusiva, dall’ulteriore elemento della condivisione tra le parti dei segni distintivi e, talvolta, delle metodologie commerciali: in questa categoria rientrano perciò la concessione di vendita e le sue varianti. Al massimo grado di integrazione economica si colloca il franchising cui si affianca, oltre agli elementi indicati precedentemente, il coordinamento continuativo tra i componenti della rete. Per quanto, più in particolare, riguarda la concessione di vendita, essa è definita come un contratto a prestazioni corrispettive di durata intercorrente tra imprenditori, fondato su un nesso indissolubile di scambio e collaborazione, in base al quale il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di seguire la commercializzazione dei prodotti soggetti del concedente, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita142. In base a tale convenzione, si realizza la cosiddetta “distribuzione integrata verticale”, secondo la quale il produttore non rivende direttamente alla clientela (distribuzione diretta)143, né si affida ad agenti ed intermediari (distribuzione indiretta)144, ma vende al distributore, con il quale instaura uno stretto rapporto di collaborazione145. Il concessionario si assume l’obbligo di promozione delle vendite organizzando campagne pubblicitarie, svolgendo attività di assistenza e garanzia post-vendita nei confronti della clientela146, allestendo il locale adibito per la rivendita secondo gli standards impartiti dal concedente e mantenendo il magazzino sempre rifornito. Il concedente conserva poteri di controllo e indirizzo sull’attività svolta dal concessionario, che si esplicano nell’imporre determinate strategie di mercato, consigliare o imporre prezzi da praticare ecc.147ossia a tutti coloro che hanno interesse alla conservazione di un mercato competitivo e conteso. Tale rapporto dà luogo ad una pluralità A sostegno della considerazione milita il rilievo che un funzionamento corretto del mercato produce effetti benefici non solo per gli imprenditori virtuosi non sottoposti alla tagliola di atti di scambio tra i due soggetti, che si succedono nel tempo; per questo motivo, nella prassi vengono regolati le modalità degli ordini del concessionario, i termini di consegna, i prezzi, gli sconti, le modalità di spedizione barriere d’ingresso e di assicurazione ecc.. Talvolta, vengono concordati quantitativi massimi condotte abusive e minimi per ogni singolo acquisto, e può essere imposto al concessionario l’obbligo di garantire un minimo di acquisti periodici. Nel nostro ordinamento giuridico la concessione di vendita è un contratto atipico e, proprio per questo motivo, si riscontrano molte difficoltà nello stabilire a quali disposizioni deve essere sottoposta; in un primo momento, si è inquadrata la concessione di vendita nella somministrazione148, considerata, quest’ultima, la tipica figura di scambio di durata. Questa tesi è stata progressivamente abbandonata, dato che nei contratti di distribuzione rileva non solo il momento dello scambiodiscriminatorie, ma anche quello per i consumatori che ottengono un miglioramento quantitativo, qualitativo ed economico in caso di prodotti e servizi forniti da imprenditori che operino secondo logiche competitive e non siano indotte dal monopolio o dall’oligopolio patologico a pratiche di predatory pricing e di indifferenza al benessere del consumatore. Per non dire dell’interes- se pubblico allo sviluppo dell’economia e del benessere innescato dall’effetto espansionistico di un mercato competitivo. Per questa ragione anche i consumatori sono legittimati a rivolgersi al giu- dice ordinario per il danno da comportamenti e intese violativi della collaborazionenorma- tiva antitrust1 e a contestare anche attraverso gli organismi associativi, atti, omissioni e comportamenti dell’Autorità che non trova riscontro nella struttura della somministrazione149ne proteggano adeguata- mente le ragioni. Va aggiunto che il diritto antitrust non è posto a tutela del diritto oggetti- vo di iniziativa economica ma anche, in modo diretto, degli interessi soggettivi dei singoli operatori. Per i motivi oppostiquesta ragione le imprese lese da un provvedimento 1 Cass., non è stata nemmeno accettata l’opinione secondo cui la concessione di vendita sia riconducibile al contratto di agenzia, dato che in quest’ultimo vengono disciplinati soltanto i profili della collaborazione e non quelli di scambio. Inoltre, nel modello di agenzia, esiste un’obbligazione a carico dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti, stipulati poi dal preponente, mentre il concessionario, pur svolgendo un’attività promozionale, opera per rivendere, in proprio, i prodotti oggetto del contratto150. Si è poi cercato di affiancare la concessione di vendita al contratto di mandato, ma è stato osservato che il concessionario è tenuto a svolgere un’attività non giuridica, diretta alla promozione delle vendite e alla rivendita dei prodotti acquistati dal concedente, in nome e per proprio conto, differenziandosi dal mandato in cui tale attività può essere svolta per conto di altri soggetti. L’impossibilità di ricondurre la concessione di vendita ai contratti espressamente designati nel Codice Civile non esclude, però, che alcune disposizioni codicistiche siano applicabili analogicamente: la maggior parte della dottrina sostiene, infatti, che le norme della somministrazione, della vendita e dell’agenzia costituiscono la base normativa da cui ricavare in via analogica la disciplina di qualunque contratto151. La concessione di vendita rimane, comunque, una figura atipica che pone il problema della determinazione della struttura di tale contratto: in mancanza di uno schema tipico, la questione si risolve soltanto attraverso l’interpretazione della volontà delle parti nel caso concretosezioni unite 2207/2005.

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