Permuta Clausole campione

Permuta. 1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.
Permuta. 1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a procedura negoziata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. La permuta, sempre che sia compresa nella deliberazione consiliare di programmazione, conforme alle previsioni dell’art. 54 del presente regolamento, deve essere approvata con delibera di Giunta dell’Ente in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l’interesse prevalente che giustifica l’acquisizione da parte dell’Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri. 2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro oppure a fronte di realizzazione di opera pubblica. In ogni caso, la permuta dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell’art. 56 del presente regolamento. 3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli precedenti.
Permuta. 1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. 2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. 3. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima.
Permuta. In caso di permuta è possibile finanziare sino al 100% della differenza tra il costo di acquisto e il valore dell’immobile oggetto della permuta. Non è possibile finanziare maggiori importi contro estinzione di mutui già in essere sugli immobili oggetto della permuta.
Permuta. 1. Attraverso il contratto di permuta si realizza il reciproco trasferimento della proprietà di beni. 4. Il Consiglio provinciale può disporre, con motivata deliberazione, la permuta di beni immobili della Provincia con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per la Provincia, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da tecnico incaricato, accompagnata, se ritenuto opportuno, dalla valutazione dell’Ufficio tecnico erariale, salvo conguagli in denaro.
Permuta. 1. Oltre alla vendita e alla cessione ad Organizzazioni Assistenziali ed Istituti Pubblici, è ammessa anche una terza destinazione quale la cessione di beni ai fornitori in conto prezzo di altro bene mobile o immobile che si vuole acquisire. 2. Concordato il valore di stima del bene oggetto di permuta con l'impresa fornitrice e valutata dalla Direzione la convenienza rispetto ad altre soluzioni, viene autorizzata la cessione. 3. Occorre precisare che, in ossequio al principio d’integrità e trasparenza del Bilancio, l'impegno e contabilizzazione del costo per l'acquisto del nuovo oggetto deve avvenire per l'intero, così come l'accertamento dell'entrata e la contabilizzazione della cessione per il valore del bene ceduto, senza alcuna compensazione all’origine. 4. La compensazione avverrà soltanto nel momento di materiale erogazione delle somme ad estinzione delle reciproche obbligazioni.
Permuta. CAPO III Donazione
Permuta. 1. Il contratto di permuta, ai sensi dell’art.1552 del C.C., ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri diritti reali da un contraente all’altro. 2. Si prevede la possibilità di far ricorso alla permuta anche mediante proposta da parte di terzi nel caso in cui: a) si tratti di beni residuali, di difficile o oneroso utilizzo per l’Amministrazione comunale ad esempio reliquati stradali, porzioni di terreno residuali di opere pubbliche, modesti appezzamenti di terreno e terreni che risultino interclusi; b) per dare corso a sistemazioni a livello catastale e / o di assetto delle proprietà; c) quando la permuta è finalizzata all’acquisizione di beni immobili da destinare a finalità pubbliche, in tal caso mediante ricerca sul mercato con avviso al pubblico. d) quando ricorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da specificarsi nei relativi provvedimenti deliberativi. 3. In tutti i casi, si procederà a alla valutazione della stima di entrambi i beni secondo quanto previsto all’art. 29. 4. In caso di disparità del valore del bene oggetto di permuta a favore dell’altro contraente, l’importo del conguaglio dovrà essere previsto in apposito stanziamento di spesa. 5. Nella proposta di permuta di provenienza da terzi dovranno indicarsi: a) i beni immobili offerti in permuta, con indicazione del prezzo di stima, la destinazione d’uso, lo stato di consistenza, gli identificativi catastali, gli eventuali vincoli e/o condizioni; b) le dichiarazioni personali sulla capacità a contrattare con la P.A., da rendere mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto notorio ai sensi di Legge. 6. La competenza ad approvare la permuta è del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 lett. l) del D.lgs. n. 267/2000.
Permuta. 1. L’organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell’Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da esperto appositamente incaricato, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 91, salvo conguaglio in denaro.
Permuta. 1. Quando l’Amministrazione ne ravvisi l’interesse, da specificarsi nei relativi provvedimenti deliberativi, é possibile permutare i beni immobili o i diritti reali del Comune con altri immobili o diritti reali di proprietà pubblica e privata sulla base di apposita perizia, effettuata secondo i criteri di cui al precedente articolo 5, salvo conguaglio in denaro. 2. Al fine del presente articolo la permuta é possibile solo con conguaglio a favore del Comune di Padova. 3. La permuta può essere utilizzata anche in luogo del pagamento del prezzo, in tutto o in parte. 4. Nelle procedure ad evidenza pubblica: a) la condizione di permuta va inserita nel bando; b) l’aggiudicatario potrà proporre uno o più beni in permuta entro 5 giorni dal giorno in cui si é svolta la gara, inviando una pec al Settore Patrimonio contenente una specifica del/dei beni offerti in permuta (dati catastali, destinazione urbanistica e valore del bene/beni); c) le proposte di permuta sono trasmesse ai competenti settori per la loro valutazione. Qualora il Settore competente sia interessato ed esprima parere favorevole all’acquisizione, dovrà predisporre e trasmettere al Settore Patrimonio un progetto di utilizzo del bene coerente con le finalità istituzionali dell’Ente. Il parere e il progetto di utilizzo del bene devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta del Settore Patrimonio. Il decorso del termine senza che siano stati rilasciati i predetti atti equivale a mancato interesse per l’Amministrazione ad acquisire il bene offerto in permuta. Se l’Amministrazione comunale valuta positivamente la richiesta di permuta, l’aggiudicatario dovrà produrre entro 15 giorni dalla richiesta una perizia di stima sulla quale sarà dichiarata la congruità dall’Ufficio tecnico del Settore Patrimonio. d) se non già costituita, dovrà essere nominata la commissione di cui all'art. 10, con il compito di valutare l'eventuale convenienza economico-funzionale della permuta per l'ente, fornendo un proprio parere espresso in merito all'accoglimento o meno della proposta. In caso di parere favorevole, si procederà ad una stima del bene offerto in permuta secondo i criteri di cui all’art.5. 5. Al prezzo di vendita saranno aggiunte a carico dell'acquirente le spese generali e tecniche che l'Amministrazione ha sostenuto o dovrà sostenere per il buon esito dell'operazione.