OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi nel prezzo: 1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa; 2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti; 3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso; 4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione; 5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo; 6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo; 7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta; 8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio; 9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosi. 2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura. 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
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Samples: Fornitura in Service, Fornitura in Service Per Diagnostica Coagulazione
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. ) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto del Contrattodella Convenzione, nonché oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della previste nella presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosiConvenzione.
2. ) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto rispetto: - delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e secondo sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute nel Contratto livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi AllegatiAllegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: - fornire i prodotti e accessori oggetto della Convenzione ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara; - manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla PROVINCIA ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5) Il Fornitore si impegna, ai sensi del D.Lgs. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformin. 231/2002, salva espressa derogaa provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, a tal fine il Fornitore si obbliga ad osservareimpegna a produrre, nell’esecuzione in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti
7) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattualicontrattuali dovesse essere ostacolata, tutte ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8) Il Fornitore si obbliga a consentire alla PROVINCIA ed agli enti contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Consegna, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la PROVINCIA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
9) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza cui sopra, anche se entrate in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del ContrattoFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della PROVINCIA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Fornitura Di Cloruro Di Sodio E Conglomerato Bituminoso
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. ) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contrattoforniture, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi previste nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosiContratto.
2. ) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’artecon perizia, nel rispetto rispetto: delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e secondo sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute livelli di servizio contenuti nel Contratto e nei suoi AllegatiAllegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo medesimo.
3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a: Erogare il Servizio oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Contratto e negli atti di gara; manlevare e tenere indenne ARCA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ARCA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel presente Contratto; comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali di ARCA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARCA dovranno essere eseguite: senza interferire nel normale lavoro di XXXX definendo con i medesimi le modalità ed i tempi di intervento; nella consapevolezza che i locali continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; salvaguardando le esigenze dei singoli Ordinativi di Forniturasuddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
3. Le 6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente dovesse essere conformiostacolata, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARCA e/o da terzi autorizzati.
7) Il Fornitore si obbliga a consentire ad osservareARCA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, nell’esecuzione alle verifiche per l’accertamento della conformità del Servizio con i requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattualiprestazioni, tutte nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza cui sopra, anche se entrate in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ARCA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
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Samples: Hosting Services Agreement
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltresopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contrattopresente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi previste nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosiAccordo Quadro.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto rispetto: - delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e secondo sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute nel Contratto livelli di servizio contenuti nell’ Accordo Quadro e nei suoi Allegati, e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornituradell’Accordo Quadro medesimo.
3. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte i termini previsti per il compimento delle prestazioni, inclusi quelli previsti la consegna dei Deliverables.
4. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo Quadro, ad eseguire le attività oggetto dell’Accordo Quadro, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara. In particolare a: − svolgere le attività relative alla Fase I e se del caso alla Fase II e III della procedura, nei tempi e modi descritti nel presente Accordo Quadro, nei Contratto Esecutivi di Fase in conformità a quanto stabilito nella lex specialis di gara; − manlevare e tenere indenne ASST dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; − predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ASST di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Accordo Quadro; − non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con ASST; − comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, prevalentemente relative alla Fase di Sperimentazione, di personale specializzato che potrà accedere ai locali dell’ASST Pavia, qualora necessario, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
6. Le eventuali attività da svolgersi presso i locali dell’ASST Pavia dovranno essere eseguite: − senza interferire nel normale lavoro dell’ASST Pavia definendo con il medesimo le modalità ed i tempi di intervento; − nella consapevolezza che i locali dell’ASST Pavia continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; − salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente dovesse essere conformiostacolata, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dal personale dell’ASST Pavia e/o da terzi autorizzati.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza cui sopra, anche se entrate in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del ContrattoFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ASST, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
9. Il fornitore inoltre si obbliga a:
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Samples: Accordo Quadro
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. ) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività oggetto del Contrattodell’Accordo Quadro, nonché oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi previste nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosiAccordo Quadro.
2. ) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto rispetto: - delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e secondo sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’INVALSI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute nel Contratto livelli di servizio contenuti nell’Accordo Quadro e nei suoi AllegatiAllegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del Contratto dell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi incarichi di Fornitura, restando espressamente inteso che l’INVALSI potrà risolvere l’incarico di Fornitura da essa emesso.
3. ) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: - fornire i servizi oggetto dell’Accordo Quadro, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara; - manlevare e tenere indenne l’INVALSI dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla realizzazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’INVALSI di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli incarichi di Fornitura; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell’INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5) Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’INVALSI dovranno essere eseguite: - senza interferire nel normale lavoro dell’Ente; - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente dovesse essere conformiostacolata, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’INVALSI e/o da terzi autorizzati.
7) Il Fornitore si obbliga ad osservarea consentire all’INVALSI di procedere in qualsiasi momento alle verifiche per l’accertamento della conformità dei servizi con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nell’esecuzione nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattualioggetto degli incarichi di Fornitura, tutte nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, l’INVALSI si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza cui sopra, anche se entrate in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del ContrattoFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’INVALSI, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Organizzazione Eventi
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1Il Fornitore con la stipula della Convenzione e per tutto il periodo di vigenza della stessa e dei contratti di fornitura: • conferma di essere a conoscenza del fatto che le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all’utilizzo della Convenzione o alla richiesta di un quantitativo minimo di energia elettrica e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo di energia elettrica e il valore economico complessivo della Convenzione indicati nel Disciplinare di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto; • si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni e a fornire loro energia elettrica sino alla concorrenza del limite massimo innanzi previsto, in quantità pari a soddisfare l’effettivo fabbisogno delle Amministrazioni, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell’ordinativo di fornitura; • si impegna a eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli ordinativi di fornitura; • si impegna a erogare energia elettrica presso i POD indicati dalle Amministrazioni ordinanti nell’ordinativo e per l’intero periodo di fornitura; • si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia della Convenzione o del singolo contratto di fornitura; • si impegna, in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l’eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l’erogazione dell’energia elettrica; • si impegna a stipulare, in conformità alla normativa vigente, per conto dell’Amministrazione, gli atti necessari all’attivazione della fornitura di energia elettrica nelle tempistiche previste nel Codice di Rete del trasportatore di competenza; • si impegna a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che abbiano attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura, per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto. Sono • dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara; • si impegna a farsi carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i oneri e rischi relativi alla prestazione al corretto e completo adempimento delle attività oggetto del Contratto, nonché ad prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, o comunque opportuna per un il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previstestesse) che, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di trasportogara, dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali dall’osservanza della normativa di effettivo utilizzosettore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati considera remunerati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contrattocorrispettivo contrattuale; e che, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo pertanto, non potrà avanzare pretesa di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spesecompensi a tal titolo, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto nei confronti delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo Amministrazioni e/o dei singoli Ordinativi della Società, assumendosene ogni relativa alea; • dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dagli altri atti di Fornitura.
3. Le gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformida fornire e che, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; • prende atto che i corrispettivi contrattuali e il Fornitore si obbliga ad osservareprezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, nell’esecuzione indagini e stime; • al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; • si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura; • è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; • è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; • dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione; Inoltre il Fornitore, dal punto di vista più prettamente operativo, si impegna a: • assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; • rendere disponibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito web dove poter effettuare il download delle fatture, reperire informazioni relative allo stato di attivazione della fornitura e quant’altro le Parti dovessero di seguito stabilire; • trasmettere alla Società, entro 15 giorni dall’emissione, un file in formato Excel contenente tutti i dati presenti nelle fatture, conforme al modello che verrà definito nel corso della riunione convocata dalla Società subito dopo la stipula; • trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati sui consumi di energia elettrica relativi ad un determinato periodo di fornitura con l’indicazione delle letture del gruppo di misura effettuate dal distributore locale (ove disponibili); • al termine della fornitura, verificare l’allineamento di tutti i dati fiscali, di anagrafica, etc. nei sistemi dei distributor e trasmettere alla Società l’elenco aggiornato di tali dati, relativi a tutte le norme utenze in convenzione. Ciò al fine di evitare incongruenze nei vari sistemi che potrebbero, come già capitato, comportare problemi di switching al nuovo Fornitore; • rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico; • osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite dalle Amministrazioni contraenti o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione; • trasmettere alla Società o alle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dall’istanza, le informazioni richieste al fine di consentire, alla Società e tutte alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, il controllo circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; • trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti; • prendere parte alla riunione, convocata dalla Società subito dopo la stipula, finalizzata a definire nel dettaglio le prescrizioni tecniche modalità operative e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contrattoi termini con cui dare attuazione alle previsioni della presente Convenzione.
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OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. ) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività oggetto del Contrattodell’Accordo Quadro, nonché oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi previste nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosiAccordo Quadro.
2. ) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto rispetto: - delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e secondo sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’INVALSI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute nel Contratto livelli di servizio contenuti nell’Accordo Quadro e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto dell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi incarichi di Fornitura, restando espressamente inteso che l’INVALSI potrà risolvere l’incarico di Fornitura da essa emesso.
3. ) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo Quadro, a: - fornire i materiali oggetto dell’Accordo Quadro, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara; - manlevare e tenere indenne l’INVALSI dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla realizzazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’INVALSI di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli incarichi di Fornitura; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell’INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5) Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’INVALSI dovranno essere eseguite: - senza interferire nel normale lavoro dell’Ente; - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente dovesse essere conformiostacolata, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’INVALSI e/o da terzi autorizzati.
7) Il Fornitore si obbliga ad osservarea consentire all’INVALSI di procedere in qualsiasi momento alle verifiche per l’accertamento della conformità dei materiali con i requisiti tecnici richiesti e offerti dal Fornitore, nell’esecuzione nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattualioggetto degli incarichi di Fornitura, tutte nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, l’INVALSI si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito negli allegati tecnici, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza cui sopra, anche se entrate in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del ContrattoFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’INVALSI, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Di Cancelleria
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. ) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto del Contrattodella Convenzione, nonché nonché, se attivati, dei servizi di cui al Capitolato Tecnico, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della previste nella presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosiConvenzione.
2. ) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto rispetto: - delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e secondo sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute nel Contratto livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi AllegatiAllegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. ) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: - fornire i prodotti e accessori oggetto della Convenzione ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara; - fornire, se richiesti dall’Ente, i servizi di cui al Capitolato Tecnico; - manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARCA S.p.A. ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite: - senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento; - nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente dovesse essere conformiostacolata, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7) Il Fornitore si obbliga ad osservarea consentire a ARCA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, nell’esecuzione alle verifiche per l’accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattualioggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Consegna, tutte nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza cui sopra, anche se entrate in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del ContrattoFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
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OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. Sono Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi, delle attività e dei servizi connessi oggetto del Contrattodell’Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi previste nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosiAccordo.
2. Il Fornitore garantisce dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto rispetto: - delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell’Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e secondo tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute nel Contratto livelli di servizio contenuti nell’Accordo e nei suoi AllegatiAllegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico; pena la risoluzione di diritto del Contratto dell’Accordo medesimo e/o dei singoli Ordinativi di FornituraContratti Attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto da essa emesso.
3. Le Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo, a: - prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo e negli atti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, nonché atti a consentire al Comune ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità dei servizi connessi alle norme previste nel presente Accordo e nei Contratti Attuativi; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato.
5. Eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali del Comune dovranno essere eseguite: - senza interferire nel normale lavoro dell’Amministrazione Contraente e definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento; - nella consapevolezza che i locali delle medesima Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente dovesse essere conformiostacolata, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitoreritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi autorizzati.
7. In ogni caso, il Il Fornitore si obbliga ad osservarea consentire al Comune di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, nell’esecuzione alle verifiche per l’accertamento della conformità dei servizi offerti, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattualioggetto dei Contratti Attuativi, tutte nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza cui sopra, anche se entrate in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo, resteranno ad esclusivo carico del ContrattoFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, del Comune, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
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Samples: Accordo Quadro
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1Sono a carico dell’impresa, oltre agli altri adempimenti previsti nel presente capitolato: • gestire e presidiare gli spazi, messi a disposizione presso ciascuna Azienda Sanitaria, garantendo il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro; • provvedere, qualora motivato dall’Azienda Sanitaria, all’allontanamento dai luoghi oggetto dell’appalto del personale ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi svolti (anche se in possesso dei requisiti di qualifica richiesti) ed alla sua successiva sostituzione; • attenersi alle eventuali direttive che verranno impartite dall’Azienda Sanitaria al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie; • assumere completa responsabilità per lo svolgimento dell’appalto che deve essere eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del contratto; • essere responsabile per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature ed agli impianti dell’Azienda o che l’Azienda ha comunque in gestione per attività oggetto dell’appalto, stipulando idonea polizza assicurativa; • rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse. È a carico del Fornitore l'onere di acquisire e conservare per tutta la durata del rapporto contrattuale ogni tipo di autorizzazione, permesso, nulla osta, visto, concessione e quant'altro sia di occorrenza per la corretta fornitura dei beni messi a gara. Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltresopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, dei servizi connessi e delle attività oggetto del Contrattorapporto contrattuale, nonché ad di ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto rispetto: - delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e secondo sanitarie in vigore, quelle in materia di trattamento dei dati sensibili, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto assumendone il medesimo Fornitore ogni relativa alea, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute livelli di servizio contenuti nel Contratto e nei suoi Allegatipresente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3contratto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni casoAi fini degli adempimenti contrattuali, il Fornitore si obbliga a: - fornire i beni ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e negli atti di gara; - manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste dal presente Capitolato; - comunicare tempestivamente entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. Il Fornitore si impegna ad osservareavvalersi, nell’esecuzione per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi di esecuzione contrattuale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della stazione appaltante dovranno essere eseguite: - senza interferire nel normale lavoro definendo preventivamente le modalità ed i tempi di intervento; - nella consapevolezza che i locali della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; - salvaguardando le esigenze della stazione appaltante, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattualicontrattuali dovesse essere ostacolata, tutte le norme ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante. Il Fornitore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e tutte le prescrizioni tecniche anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di sicurezza in vigore Fornitura, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contrattoa prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
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Samples: Capitolato Tecnico
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltresopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi previste nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosiContratto.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto rispetto:
a. delle norme vigenti vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, d’igiene e secondo sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne CAV Spa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
b. delle condizioni, le modalità, i prescrizioni, termini e le prescrizioni contenute livelli di servizio contenuti nel Contratto e nei suoi Allegatiallegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornituramedesimo.
3. Le Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a prestare il Servizio oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara. In particolare a:
a. fornire lo sviluppo prototipale; svolgere le attività di test e sperimentazione nei tempi e modi descritti nel presente Contratto e nella lex specialis di gara;
b. manlevare e tenere indenne CAV Spa dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a CAV Spa di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Contratto;
d. non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con CAV Spa;
e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4. Il Fornitore rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente dovesse essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contrattoostacolata ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da CAV Spa o da terzi autorizzati.
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Samples: Contratto Di Sviluppo Sperimentale
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1. Sono Il Fornitore con la stipula della Convenzione e per tutto il periodo di vigenza della stessa e dei contratti di fornitura: • conferma di essere a conoscenza del fatto che le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all’utilizzo della Convenzione o alla richiesta di un quantitativo minimo di gas naturale e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo di gas naturale e il valore economico complessivo della Convenzione indicati nel Disciplinare di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di gas naturale alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto; • si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni e a fornire loro il gas naturale sino alla concorrenza del limite massimo di 35.550.000 smc, in quantità pari a soddisfare l’effettivo fabbisogno delle Amministrazioni, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell’ordinativo di fornitura; • si impegna a eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli ordinativi di fornitura; • si impegna a erogare il gas naturale presso i PDR indicati dalle Amministrazioni ordinanti nell’ordinativo e per l’intero periodo di fornitura; • si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia della Convenzione o del singolo contratto di fornitura; • si impegna, in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l’eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l’erogazione del gas naturale; • si impegna a stipulare, in conformità alla normativa vigente, per conto dell’Amministrazione, gli atti necessari all’attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste nel Codice di Rete del trasportatore di competenza; • dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara; • si impegna a farsi carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i oneri e rischi relativi alla prestazione al corretto e completo adempimento delle attività oggetto del Contratto, nonché ad prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, o comunque opportuna per un il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previstestesse) che, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di trasportogara, dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della fornitura, nei locali dall’osservanza della normativa di effettivo utilizzosettore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati considera remunerati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contrattocorrispettivo contrattuale; e che, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo pertanto, non potrà avanzare pretesa di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spesecompensi a tal titolo, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto nei confronti delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo Amministrazioni e/o dei singoli Ordinativi della Società, assumendosene ogni relativa alea; • dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dagli altri atti di Fornitura.
3. Le gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformida fornire e che, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; • prende atto che i corrispettivi contrattuali e il Fornitore si obbliga ad osservareprezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, nell’esecuzione indagini e stime; • al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e tutte l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; • si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura; • è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società le prescrizioni tecniche modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di sicurezza impresa in vigore nonché quelle generale, ove prescritto per legge; • è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; • dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione; Inoltre il Fornitore, dal punto di vista più prettamente operativo, si impegna a: • assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; • assistere le Amministrazioni nella compilazione e gestione delle pratiche di voltura, subentro, nuovi allacci, cessazione di utenze, etc; • rendere disponibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito web dove poter effettuare il download delle fatture, reperire informazioni relative allo stato di attivazione della fornitura e quant’altro le Parti dovessero di seguito stabilire; • trasmettere alla Società, entro 15 giorni dall’emissione delle fatture, un file in formato Excel contenente tutti i dati presenti nelle fatture stesse (valori di consumo mensile per ogni singolo PDR, imponibile, quota energia, oneri, accise, etc.), conforme al modello che dovessero essere emanate successivamente verrà definito nel corso della riunione convocata dalla Società subito dopo la stipula; • trasmettere alla stipula Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati sui consumi di gas naturale relativi ad un determinato periodo di fornitura con l’indicazione delle letture del Contrattogruppo di misura effettuate dal distributore locale (ove disponibili); • trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un report con il riepilogo degli enti in convenzione, comprensivo dell’elenco di tutti i PDR con le rispettive date di attivazione della fornitura; • rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico; • osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite dalle Amministrazioni contraenti o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione; • trasmettere alla Società o alle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dall’istanza, le informazioni richieste al fine di consentire, alla Società e alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, il controllo circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; • trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti; • a prendere parte alla riunione, convocata dalla Società subito dopo la stipula, finalizzata a definire nel dettaglio le modalità operative e i termini con cui dare attuazione alle previsioni della presente Convenzione.
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Samples: Gas Supply Agreement
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE. 1Il Fornitore si obbliga a fornire PRIMA dell’inizio della prestazione le schede tecniche dei prodotti agli uffici competenti allo scopo di consentire il dovuto controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dall’art. Sono 1 del presente capitolato Il Fornitore si obbliga a fornire in comodato gratuito d’uso nonché a installare a proprie spese e carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria apparecchi per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto distribuzione dei prodotti oggetto dell’appalto nei luoghi interessati e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. In particolare, risultano compresi nel prezzo:
1. la locazione della strumentazione adeguata al carico di lavoro richiesto comprensiva del servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
2. la somministrazione dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo numero occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti;
3. la consegna, degli strumenti diagnostici presso la Struttura destinataria della alla fornitura, nei locali di effettivo utilizzo, comprensive delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso;
4. fornitura del materiale diagnostico oggetto della fornitura dovrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Servizio di Farmacia. La consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro i termini indicati dal successivo art. 24, decorrenti dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. I reagenti necessari per l'avviamento della strumentazione dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria ai momento dell'installazione;
5. la formazione, a titolo gratuito, di personale tecnico dell'Azienda nelle quantità specificate al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze per l'esecuzione dei test diagnostici fino alla completa autonomia del medesimo;
6. tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia delle apparecchiature e del materiale diagnostico e di consumo;
7. la manutenzione e la riparazione gratuita delle apparecchiature oggetto del service per tutto il periodo di durata contrattuale, inclusi i costi di trasferta del personale della Ditta;
8. formazione del personale sanitario mediante lo svolgimento di appositi corsi che dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore del Laboratorio;
9. garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per l’Amministrazione. Durante il periodo di garanzia dovranno essere assicurate tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese necessarie per la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.
precedente punto 2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione si assume altresì l’onere della manutenzione ordinaria degli apparecchi. In caso di tutte le prestazioni atti vandalici o furto, l’apparecchio sarà reintegrato dal Fornitore, a perfetta regola d’artespese del Committente, nel rispetto delle norme vigenti al costo, compreso manodopera occorrente, corrispondente al prezzo corrente di Listino Ufficiale Italia scontato del 40 %. Al termine dell’appalto il Committente potrà alternativamente :
a) rilevare i dosatori ed i distributori oggetto dell’appalto a mezzo corresponsione di un importo non superiore al 50% del prezzo di Listino Ufficiale Italia scontato del 40%, con esclusione degli oneri di installazione;
b) richiedere la rimozione dei distributori concessi in comodato senza corresponsione di alcun onere; Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente capitolato e secondo le condizionidel contratto, le modalitàa : • Garantire ai sensi degli artt. 1483, 1484 e 1490 c.c. il Polo Biomedico e Tecnologico contro l’evizione e dai vizi dei Prodotti Igienico Sanitari. • Manlevare il Polo Biomedico e Tecnologico dalle pretese che i termini terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti da vizi dei Prodotti Igienico Sanitari. • Predisporre tutti gli strumenti e le prescrizioni contenute metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura richiesti nel Contratto presente capitolato. • Assumersi ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Polo Biomedico e Tecnologico qualora venga promossa nei suoi Allegati, pena la risoluzione confronti della stessa azione giudiziaria da parte di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornituraterzi.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
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