Garanzia Assistenza Stradale Clausole campione

Garanzia Assistenza Stradale. (opzionale) Garanzie di base In caso di incidente stradale che renda il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile, UnipolSai mette a disposizione dell’assicurato una prestazione di immediato aiuto. Le prestazioni previste (trasporto del veicolo, recupero da fuori strada, vettura sostitutiva, pernottamento ed altre) vengono erogate - entro i limiti previsti per ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di diflcoltà, incaricando soggetti convenzionati.
Garanzia Assistenza Stradale. Cosa assicura
Garanzia Assistenza Stradale. Le prestazioni e i servizi di Assistenza stradale vengono forniti per nostro conto dalla Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale e operativa in Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX). Per avere diritto alle garanzie e ai servizi di assistenza è necessario telefonare alla centrale operativa al numero 02 2660.9588 in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Garanzia Assistenza Stradale. (opzionale ma sempre inclusa nel caso di installazione del dispositivo satellitare Linear Autobox ) Garanzie di base In caso di incidente stradale, furto/rapina del veicolo, guasto meccanico/elettrico, accumulatore scarico, foratura pneumatici, rottura cristalli, infortuni da circolazione ecc., avvenuti in Italia e negli Stati dell’Unione Europea, che rendano il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile, Linear mette a disposizione dell’assicurato una prestazione di immediato aiuto. Le prestazioni previste (officina mobile, recupero da fuori strada, traino immediato ed altre) vengono erogate - entro i limiti previsti per ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa di UnipolAssistance, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di difficoltà, incaricando soggetti convenzionati.
Garanzia Assistenza Stradale. La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul Modulo di Adesione/Modulo di inclusione ed è stato corrisposto il relativo premio.
Garanzia Assistenza Stradale. DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia Assistenza Stradale 

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).