OBBLIGHI DEL VENDITORE Clausole campione

OBBLIGHI DEL VENDITORE. Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
OBBLIGHI DEL VENDITORE. Il Venditore si impegna a comportarsi secondo buona fede nell’adempimento degli obblighi posti dal presente incarico e a fornire all’Agente la più ampia collaborazione per consentirgli il corretto assolvimento degli obblighi. In particolare, il Venditore, oltre agli obblighi già menzionati, si impegna espressamente anche a: a) non conferire ad altri agenti immobiliari incarico di vendita per l'immobile oggetto del presente incarico, se scelta la forma in esclusiva condivisa. b) prestare garanzia sulle condizioni dell’immobile ed in particolare alla sua conformità alle vigenti norme edilizie e catastali, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all’Agente ogni loro variazione; c) agevolare l’Agente nell’adempimento dell’incarico, in particolare consentendo visite nell’immobile da parte di potenziali acquirenti accompagnati dall’Agente o da suoi colleghi o incaricati.
OBBLIGHI DEL VENDITORE. Il Venditore si impegna ad utilizzare il Portale ed i Servizi in modo che: (a) vengano rispettate tutte le previsioni contenute nel Contratto; (b) non vengano violate disposizioni di legge e/o diritti di terzi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale; (c) non vengano diffuse informazioni false e/o ingannevoli, messaggi e/o materiale a carattere pornografico, razzista, osceno, blasfemo, diffamatorio o in altro modo offensivo; (d) vengano rispettate le regole di Netiquette, i principi etici e di buon comportamento sviluppatisi tra gli utenti dei servizi telematici di rete, attualmente reperibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxx.xx/XX/xxxxxxxxxx.xxx.
OBBLIGHI DEL VENDITORE. A garanzia del rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) della lettera p) del comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. n.152/2006, il fornitore si impegna a rispettare i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1- il sottoprodotto oggetto della fornitura non è originato da un processo direttamente destinato alla sua produzione;
OBBLIGHI DEL VENDITORE. La Sezione 3.5 del Contratto non si applica.
OBBLIGHI DEL VENDITORE. Il venditore si obbliga ad inserire per la vendita esclusivamente prodotti agroalimentari di prima qualità. Il Venditore, ai sensi dell’art. 4, co. 4 bis D.Lgs. n. 228/2001, è tenuto a dare comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione dell’avvio di attività di commercio elettronico. Si impegna inoltre a rispettare tutte le disposizioni normative che disciplinano la produzione, conservazione, offerta al pubblico, commercializzazione, trasporto, spedizione e consegna dei prodotti di volta in volta offerti al pubblico tramite xxxxxxxxxx.xxx. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società per l’eventuale inosservanza da parte del Venditore della normativa sopra menzionata. Detta obbligazione il venditore assume anche in riferimento alla normativa applicabile al luogo di consegna. Con la stipula del presente contratto, il venditore conviene che le transazioni concluse attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx siano disciplinate dalle Condizioni Generali di Vendita presenti sul sito stesso. In ragione di quanto precede, il venditore dichiara di rimanere vincolato nei rapporti con l’utente finale (anche laddove si tratti di altra impresa – e dunque di transazione B2B) dalle disposizioni delle già citate Condizioni Generali di Vendita. Il venditore si obbliga, altresì, a rendere disponibile la merce per come ordinata dai compratori ed a consegnarla direttamente al vettore incaricato dalla Società al trasporto al compratore. Sulla confezione il venditore applicherà copia del bollettino per il trasporto, che la Società predispone e invia via email o rende disponibile sul pannello di controllo del venditore. Il venditore si impegna a confezionare i prodotti con cura e secondo le linee guida fornite dalla Società, in scatola o busta imbottita. Per il giorno successivo, ovvero entro 24 ore o secondo le diverse tempistiche riportate nella scheda prodotto, il corriere provvederà al ritiro del pacco. Il venditore dovrà allestire il pacco, includendo il proprio documento di trasporto (in caso di Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx 000, 00000 Xxxx Tel: +00 00 00000000 P.IVA: 12426281007 xxxxxxxxxx.xxx -­‐ xxxx@xxxxxxxxxx.xxx spedizioni nazionali) oppure fattura/pro-forma e gli eventuali ulteriori documenti necessari (in caso di spedizioni internazionali). I costi di spedizione saranno applicati per come contemplati nel Listino delle Commissioni di Servizio. Nel caso siano stati acquistati da uno stesso venditore più articoli destinat...
OBBLIGHI DEL VENDITORE. 7.1 Il Venditore si impegna e si obbliga, una volta conclusa la procedura preliminare di conferma di preventivo, alla conservazione delle presenti condizioni generali stampate dalla Banca, che, peraltro, avrà già visionato (oltre alle specifiche richieste per i prodotti oggetto della vendita ai fini della qualificazione di oro da investimento) e che provvederà a sottoscrivere, assieme alla specifica approvazione per iscritto delle clausole indicate ex art. 1341 c.c..
OBBLIGHI DEL VENDITORE. Art. 30 Il venditore si impegna, nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente Con- venzione, a fornire le merci, a trasferirne la proprietà e, se del caso, a consegnare i documenti relativi. Sezione I: Fornitura delle merci e consegna dei documenti Art. 31 Se il venditore non è tenuto a fornire le merci in un altro luogo particolare, il suo obbligo di fornitura consiste: a) ove il contratto di compravendita implichi un trasporto di merci, a rimettere le merci al primo trasportatore per trasmissione al compratore; b) se, nei casi non contemplati nella lettera precedente, il contratto concerne una merce determinata o una cosa di genere che deve essere prelevata da una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e se, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, a mettere le merci a disposizione dell’acquirente in tale luogo; c) negli altri casi, a mettere le merci a disposizione dell’acquirente nel luogo nel quale il venditore aveva stabile organizzazione al momento della conclusione del contratto. Art. 32 1 Se, conformemente al contratto o alla presente Convenzione, il venditore rimette le merci a un trasportatore e se le merci non sono chiaramente identificate ai fini del contratto con l’apposizione di un segno distintivo sulle merci, con documenti di tra- sporto o con qualsiasi altro mezzo, il venditore deve comunicare al compratore la spe- dizione designando singolarmente le merci.
OBBLIGHI DEL VENDITORE. La mungitura dei capi lattiferi deve compiersi due o più volte al giorno, regolarmente e con adeguato distacco fra l’una e l’altra, a cura e spese del produttore. Questi deve inoltre curare che la stalla sia conservata secondo le regole di igiene e che il mangime e le erbe fresche siano sane. Il produttore è tenuto a informare l’acquirente all’insorgere di malattie infettive nella bergamina o mandria.
OBBLIGHI DEL VENDITORE. Il venditore, dopo concluso il contratto e sino al momento della consegna della merce, è tenuto ad avere la massima cura del formaggio venduto, secondo le regole della pratica e dell’arte.