Obblighi dell’Istituzione scolastica Clausole campione

Obblighi dell’Istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica si obbliga: ⋅ a realizzare nel periodo la seguente iniziativa/attività come previsto nel P.T.O.F. e nel programma annuale; ⋅ ad inserire sulle brochure di pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica:
Obblighi dell’Istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica si obbliga:
Obblighi dell’Istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica si obbliga: - a realizzare nel periodo dalla data di consegna del materiale citato in premessa l’attività laboratoriale di autofficina come previsto nel P.O.F. T. e nel programma annuale; - ad inserire il logo e il nome della/e ditta/e sponsor sul sito dell’istituzione scolastica, sulle brochure e volantini di pubblicizzazione di iniziative curate dalla scuola, sui materiali dati in comodato d’uso e nell’area di ingresso degli edifici della scuola e a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al supporto dello sponsor.
Obblighi dell’Istituzione scolastica. 1. L’Istituzione Scolastica assicura gli studenti partecipanti ai Percorsi di PCTO/POT/PLS contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente occorso durante lo svolgimento delle attività previste nel percorso formativo in base alla presente Convenzione, la Struttura Ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Obblighi dell’Istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica si obbliga: • a realizzare nel periodo [inserire il periodo] la seguente iniziativa/attività/progetto [iniziativa/attività/progetto] come previsto nel P.T:O.F. e/o nel programma annuale; • ad inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione del progetto e/o sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello Sponsor. Il nome dello Sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica: e a consentire l’inserimento degli stessi dati e dicitura sulla fornitura oggetto della sponsorizzazione; • a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, anche mediante pubblicazione di specifica nota informativa sul sito web scolastico; • a pubblicizzare lo sponsor anche mediante la diffusione, in occasione dell’evento sponsorizzato, delle brochure, dei manifesti e dei volantini che lo sponsor stesso metterà allo scopo a disposizione della scuola.
Obblighi dell’Istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica si obbliga: ▪ a realizzare nel periodo [inserire il periodo] la seguente iniziativa/attività/progetto ▪ ad inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione del progetto e/o sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello Sponsor. Il nome dello Sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica: ………………….. e a consentire l’inserimento degli stessi dati e dicitura sulla fornitura oggetto della sponsorizzazione; ▪ a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, anche mediante pubblicazione di specifica nota informativa sul sito web scolastico ▪ a pubblicizzare lo sponsor anche mediante la diffusione, in occasione dell’evento sponsorizzato, delle brochure, dei manifesti e dei volantini che lo sponsor stesso metterà allo scopo a disposizione della scuola.
Obblighi dell’Istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica si obbliga: la seguente iniziativa/attività: Realizzazione Diario di Istituto per tutti gli alunni dell’I.C. Xxxxxxxxxx Xxxx come previsto nel P.O.F. e nel programma annuale; circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica:

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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