Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Clausole campione

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria. Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante efficaci informazione, formazione specifica e addestramento (qualora necessario) ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto a utilizzarli secondo le indicazioni ricevute e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l’immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 20.1 Le attività oggetto del presente Contratto saranno eseguite in conformità ai requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. 20.2 In conformità alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 ed eventuali s.m.i. (di seguito anche “Decreto”) ed ove applicabile in funzione di quanto oggetto del Contratto, il Cliente - committente adempirà a quanto previsto dall’Art. 26 del Decreto; conseguentemente, il Cliente fornirà a FASTWEB le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui quest’ultima dovrà operare, informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Cliente in relazione alla propria attività, emetterà la dichiarazione sull’esistenza o meno di rischi di interferenza, e ove necessario, preparerà e consegnerà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 16.1. Il Fornitore garantisce il rispetto dei requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente, nonché l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore. Compatibilmente con quanto oggetto del Contratto ed ove applicabile e conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ed eventuali s.m.i., il Cliente si impegna a fornire al Fornitore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Cliente stesso in relazione alla propria attività ovvero la dichiarazione sull’esistenza o meno di rischi di interferenza, e ove necessario, la redazione e la consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. EASYNET dichiara che le attività oggetto del presente Contratto rispettano i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Compatibilmente con quanto detto del Contratto ed ove applicabile e conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (D.Lgs. n. 81/2008, artt. 1, lett. a), 2, c. 1 e 3, c. 4) Anche agli apprendisti, lavoratori subordinati a tutti gli effetti, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 che dispone di applicare una particolare attenzione verso i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’«età» e «alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro» (D.Lgs. n. 81/2008, art. 28, c. 1). Nel sistema duale, il datore di lavoro d'intesa con l'istituzione formativa, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, sulle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna158. Il datore di lavoro deve adottare tutte le cautele necessarie per «evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose» adottando misure relative all'organizzazione del lavoro e fornendo informazioni sui rischi e la pericolosità di macchine o lavorazioni, con particolare riguardo verso gli «apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l'educazione alla sicurezza del lavoro»159. 158 D.M. 12 ottobre 2015, art. 6, c. 1, lett. d). 159 Cass., Sez. lav., 18 maggio 2007, n. 11622 e 24 maggio 2012, n. 944. V. anche Cass. pen. 21 febbraio 2012, n. 6870, in X. XXXXXXXXXXX, op. cit., 2016, p. 15. Per quanto riguarda i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni vige il divieto di impiego in lavorazioni, processi e lavori indicati nell'All. I della L. n. 977/1967160. Le lavoratrici apprendiste in stato di gravidanza, e fino a sette mesi di età del figlio, e le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri161. Qualora il datore di lavoro valuti la sussistenza di rischi per la sicurezza e la salute delle apprendiste, è tenuto ad adottare le misure necessarie ad evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro e ove ciò, per motivi organizzativi o produttivi, non fosse possibile dovrà applicarle in altre mansioni162 – in coerenza con quanto previsto nel piano formativo e nel percorso di formazione – e quando anche questa soluzione non fosse praticabile, sarà il ser...
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. XXXX dichiara che le attività oggetto del presente contratto rispettano i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Compatibilmente con quanto oggetto del contratto e ove applicabile e conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche “Decreto”) ed eventuali s.m.i., il Cliente si impegna a fornire a CLIO le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Cliente stesso in relazione alla propria attività ovvero la dichiarazione sull’esistenza o meno di rischi di interferenza, e ove necessario, la redazione e la consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (ex art.26 c.2 lettera B D.Lgs 81/08) 0 07/04/17
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per quanto attiene alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si fa riferimento alla Legge 31/98, relativi decreti attuativi ed alle successive modificazioni di tale normativa. richiamano le Leggi vigenti.

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  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • Sicurezza sul lavoro L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara. L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni. A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto. Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni. Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Gravidanza e puerperio Le parti, visto la Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000, concernente i “Congedi Parentali” , hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.