Common use of Obblighi dell’operatore economico Clause in Contracts

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Contract for the Assignment of Works, Procurement Agreement, Gara d'Appalto Per Forniture Di Dispositivi Medici

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Determina a Contrarre Per l'Affidamento Del Servizio Di Formazione, Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.il 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Service Agreement, Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti Con l’accettazione del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, patto l’operatore economico: - si obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; - dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando/contratto, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di ASM Terni S.p.A. -dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro denaro, regali o altre altra utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, ; - assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta vigente normativa; dichiara altresì- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ASM Terni S.p.A., che non si è accordato qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento dell’appalto o durante l’esecuzione del contratto, da parte di contratti ogni interessato o addetto o di lavorichiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione comprese illecite richieste o pretese dei contratti aggiudicatidipendenti di ASM Terni S.p. 5. In sede A. stessa; - si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il cui si avvale, del presente Patto di Integritàintegrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; - assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). - dichiara di essere consapevole che il personale dipendente di ASM Terni S.p.A., al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altre utilità il cui valore stimato ecceda la soglia del modico valore, provvede a rifiutarlo e ad informare dell’offerta in forma scritta il Responsabile della prevenzione o della corruzione; 62. In sede Nelle fasi successive all’aggiudicazione gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di esecuzione pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti e subappaltatori inserendo la clausola di accettazione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini presente patto di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le partiintegrità pena la mancata validità/efficace del subcontratto / subappalto.

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Samples: Patto Di Integrità, Integrity Pact, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di Integrità costituisce parte essenziale partecipazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servi- zio/fornitura, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure requisiti che ha dato origine all’affi- damento durante la fase di affidamento di contratti pubbliciesecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 3. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante. 4. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 35. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, inoltrein persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 6. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 7. L’operatore economico dichiara: a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c) di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 47. Il Patto L’operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Stazione appaltante. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Stazione appaltante ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del d.P.R. 62/2013, in fase di affidamento di contratti di lavorigarantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale rendendone, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicaticosì, edotti anche i propri collaboratori. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità, Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore L’Operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto, . 2. L’Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Università. 3. L’Operatore economico dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro denaro o altre altra utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;. c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva 4. L’Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e a comunicare informare tempestivamente l’Università e la Prefettura di qualsiasi conflitto richiesta o pretesa che configuri un tentativo di interesse concussione che insorga successivamente. 3. L’operatore economicosi sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, inoltre, dichiara, con riferimento degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell’Università o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come esplicitato all’art. 4, comma 1, del Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto. 5. L’Operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e a informare l’Università di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del relativo contratto, da parte di terzi. 6. L’Operatore economico dichiara: a. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b. di non avere trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c. di non aver in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per limitare alla procedura volte ad alterare, con mezzi illeciti illeciti, la concorrenzaconcorrenza del mercato. 47. Il Patto L’Operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante Codice comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e nel Codice di comportamento del personale dell’Università degli Studi di Milano si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Università. L’Operatore economico è consapevole e accetta che, ai fini della completa conoscenza del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università, l’Università ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. 62/2013 garantendone l’accessibilità sul sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente”, in fase sezione “Disposizioni generali”, sotto- sezione “Atti generali”: Codice etico e codice di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5comportamento. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’Operatore economico si impegna a rispettare trasmettere copia dei predetti “Codici” ai propri collaboratori. 8. L’Operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Università, nell’ampia accezione così come definita dall’art. 21 del D.lgs. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Operatore economico dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, il contratto è nullo con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell’affidamento. Sussiste inoltre per l’Operatore economico il conseguente divieto a contrarre con l’Università per i termini successivi tre anni. 9. L’Operatore economico si impegna a segnalare entro il termine di pagamento stabiliti dal d.lgspresentazione dell’offerta all’Università: a. eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale dipendente dell’Università, ai sensi dell’art. 1, comma 9 ottobre 2002lettera e, n. 231della L. 190/2012; b. eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, salvo diverso accordo tra relativi al personale dell’Università coinvolto nel procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti. 10. L’Operatore economico si impegna a informare tutto il personale di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi che ne scaturiscono. 11. L’Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Università, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 12. L’Operatore economico si impegna ad acquisire anche per i subaffidamenti, con le partistesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.

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Samples: Patto d'Integrità, Patto d'Integrità, Patto d'Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di Integrità costituisce parte essenziale partecipazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servizio/forni- tura, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure requisiti che ha dato origine all’affidamento du- rante la fase di affidamento di contratti pubbliciesecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 3. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante. 4. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 35. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, inoltrein persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 6. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 7. L’operatore economico dichiara: a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c) di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 47. Il Patto L’operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Stazione appaltante. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Stazione appaltante ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del d.P.R. 62/2013, in fase di affidamento di contratti di lavorigarantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale rendendone, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicaticosì, edotti anche i propri collaboratori. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare : Rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. ; non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. ; rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere aver in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. L. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgsD. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità in Materia Di Contratti Pubblici, Patto Di Integrità in Materia Di Contratti Pubblici

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare a) Rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere aver in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. L. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgsD. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.di 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.di

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Samples: Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore .L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto;. c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli TFUE)gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal da l momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di Integrità costituisce parte essenziale partecipazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servi- zio/fornitura, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure requisiti che ha dato origine all’af- fidamento durante la fase di affidamento di contratti pubbliciesecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 3. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante. 4. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 35. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, inoltrein persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 6. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 7. L’operatore economico dichiara: a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c) di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 48. Il Patto L’operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Stazione appaltante. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Stazione appaltante ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del d.P.R. 62/2013, in fase di affidamento di contratti di lavorigarantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx rendendone, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicaticosì, edotti anche i propri collaboratori. 59. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’operatore economico si impegna a rispettare i termini segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002presentazione dell’offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione: • rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 231190/2012; • eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, salvo diverso accordo tra le partirispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell’esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.

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Samples: Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di Integrità costituisce parte essenziale partecipazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servizio/fornitura, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure requisiti che ha dato origine all’affidamento durante la fase di affidamento di contratti pubblici. 2esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3la sua gestione. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, inoltrein persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. L’operatore economico dichiara: che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: : a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; ; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; ; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. . 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità, Patto Di Integrità in Materia Di Contratti Pubblici

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il L'Operatore economico: 1.1 si impegna al rispetto del Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraentiintegrità; b. 1.2 agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Alzano Lombardo e degli altri concorrenti; 1.3 dichiara di non porre in essere condotte finalizzate avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro denaro o altre altra utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, 1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall'Albo/Elenco Fornitori, ove costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seguenti segg. della l. 10 ottobre 1990, n. 287legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.; 41.5 si impegna a segnalare alla Stazione appaltante e all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 1.6 si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante e all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il Patto contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offertedenuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza; 1.7 si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in fase qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni alla Stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti 1.5 e 1.6 potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre al Responsabile unico del Procedimento; 1.8 si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di affidamento di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti in ordine al rispetto del presente Patto di Integritàintegrità e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alzano Lombardo, pena la mancata autorizzazione del subappalto. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Educativi, Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il L'Operatore economico: 1.1 si impegna al rispetto del Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraentiintegrità; b. 1.2 agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti dell’I.A.C.P. di Siracusa e degli altri concorrenti; 1.3 dichiara di non porre in essere condotte finalizzate avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro denaro o altre altra utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, 1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall'Albo/Elenco Fornitori, ove costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli arttartt.2 e segg. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.; 41.5 si impegna a segnalare alla stazione appaltante, anche con apposita segnalazione al RPCT dell’I.A.C.P. di Siracusa, tramite indirizzo dedicato, segnalato sul sito web dell’I.A.C.P. di Siracusa e all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 1.6 si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante e all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto. Il Patto contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offertedenuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estortiva ed ogni altra forma di illecita interferenza; 1.7 si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante, anche con apposita segnalazione al RPCT dell’I.A.C.P. di Agrigento tramite indirizzo dedicato, segnalato sul sito web dell’I.A.C.P. di Agrigento e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in fase qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Le segnalazioni alla Stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti 1.5 e 1.6 potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, oltre al Responsabile unico del procedimento; 1.8 si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di affidamento di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il stipulati dall’appaltatore con i propri subordinati in ordine al rispetto del presente Patto di Integrità. 6. In sede integrità e del Codice di esecuzione comportamento dell’I.A.C.P. di Siracusa, pena la mancata autorizzazione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.subappalto

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Samples: Affidamento Servizio Lavori Pubblici

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, l’Operatore Economico si obbliga, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione degli interventi nel rispetto del Progetto Esecutivo e del relativo Cronoprogramma, nonché alla gestione del Servizio di Integrità costituisce parte essenziale Prestazione Energetica. Lo stesso è tenuto a eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in relazione agli edifici/impianti oggetto dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblicipredetti interventi, e per la corretta esecuzione degli elaborati progettuali. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare Sono altresì a carico dell’Operatore Economico: la progettazione esecutiva secondo quanto previsto al successivo art. 13; la realizzazione degli interventi (…) (specificare) a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dall’Ente Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo Cronoprogramma e, in particolare, la fornitura a piè d’opera di tutti i contenuti materiali e mezzi d’opera occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonché le spese relative al loro trasporto, alla loro messa in opera e alle eventuali trasferte del presente Patto personale addetto ai lavori; nonché le spese per: l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le vie di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre accesso al cantiere; la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; l’osservanza dei Criteri Ambientali Minimi in essere condotte finalizzate ad alterare fase di progettazione, di costruzione e di gestione; gli oneri derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza dei lavori (DUVRI) e l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 in ordine al Piano sostitutivo per la sicurezza ovvero al Piano di coordinamento per la sicurezza; la direzione di cantiere, la sorveglianza dei lavori e l’adozione di tutte le procedure idonee a garantire la sicurezza sul lavoro, nonché la gestione dei relativi rifiuti; l’ottenimento degli allacci eventualmente necessari per il funzionamento degli impianti, con la predisposizione e presentazione delle relative pratiche; la redazione delle dichiarazioni di aggiudicazione conformità previste dal Decreto MISE n. 37, del 22 gennaio 2008; l’ottenimento delle certificazioni finali obbligatorie e loro registrazione secondo normativa regionale/nazionale; l’assistenza richiesta in caso di visite di controllo dei funzionari degli enti preposti alla sicurezza (ASL, VVF, ecc.); tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Tecnico, nonché quelli a lui imposti per legge e/o regolamento; l’istruttoria per l’ottenimento incentivi CB/CT/CAR (se previsto che siano richiesti dalla ESCO); la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione formazione del personale dell’Ente Concedente afferente agli edifici oggetto del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel Codice Comportamentale; il finanziamento degli interventi nelle modalità previste dall’Offerta tecnico-economica e la sottoscrizione del Contratto di facilitare l’aggiudicazione Finanziamento, o gestione comunque il reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre (...) mesi dalla stipula del contratto; c. rendereContratto. Decorso inutilmente tale termine, per quanto il Contratto si intende risolto di propria conoscenzadiritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e dell’articolo 37 del presente Contratto, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza senza alcun diritto in favore dell’Operatore Economico al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di conflitti progettazione. Il rischio di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo all’Ente Concedente; l’invio all’Ente Concedente, prima della stipulazione dello stesso, del Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati; tutte le attività necessarie per rendere sempre misurabili e verificabili i risparmi energetici primari; la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata/conservativa degli impianti e degli edifici secondo quanto indicato dal Capitolato Tecnico e la predisposizione del Piano degli interventi e del Programma operativo degli interventi; tutti gli interventi straordinari, compresi quelli di manutenzione non programmata sulle opere riqualificate secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico; l’erogazione del Servizio di Prestazione Energetica secondo i tempi e le modalità individuate nel Capitolato Tecnico; il Rapporto periodico, con periodicità almeno pari al periodo di bollettazione (ad es. mensile, bimestrale, semestrale, annuale) con i seguenti contenuti minimi: consumo reale nel periodo considerato di energia termica ed energia elettrica, espresso in kWh; consumo reale nel periodo considerato di energia, espresso in TEP; consumo nel periodo considerato di energia termica ed energia elettrica, normalizzato secondo i parametri artt. 27 e 33 ed espresso in kWh, con esplicitazione dei parametri di normalizzazione considerati; sintesi delle attività di manutenzione (ordinarie e straordinarie) realizzate, in coerenza con quanto previsto all’art 19; (In aggiunta, ulteriori contenuti definiti dall’Ente Concedente) (ove prevista la fornitura dei vettori energetici) l’intestazione dei contratti di fornitura di (…) (energia elettrica, teleriscaldamento, etc.); la comunicazione all’Ente Concedente di qualsiasi evento, circostanza o nella fase esecutiva e provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul presente contratto, sulla realizzazione degli interventi o, in generale, sulla capacità dell’Operatore Economico di adempiere alle obbligazioni poste a comunicare qualsiasi conflitto suo carico; la comunicazione di interesse che insorga successivamenteeventuali sanzioni comminate dal GSE, o da altre Autorità di vigilanza. 3. L’operatore economicoSono a carico dell’Operatore Economico tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza nei tempi e del mercato vietate ai sensi della nei modi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi delle Autorizzazioni necessarie, come indicate nell’Allegato (…) al presente Contratto. Se al fine di ottenere le Autorizzazioni sono richiesti ulteriori approfondimenti progettuali rispetto al Progetto di fattibilità tecnico economica, allegato al presente Contratto, l’Operatore Economico è tenuto a sottoporli all’Ente Concedente ai fini dell’approvazione. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico dell’Operatore Economico, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. L’Operatore Economico dà tempestiva comunicazione all’Ente Concedente della mancata autorizzazione e fornisce adeguata dimostrazione della non imputabilità e di essersi attivato nei predetti termini. In tale ultima ipotesi, gli artt. 101 aggravi in termini di costi e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenzatempi restano a carico dell’Ente Concedente. 4. Il Patto In caso di Integrità ha efficacia deficit di risparmio si applicano automaticamente le decurtazioni previste dal momento della presentazione delle offertesuccessivo articolo 54, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicatisalvo quanto previsto dal successivo comma 6. 5. In sede Qualora siano pendenti deficit di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive risparmio alla scadenza del contratto, l’Operatore Economico è tenuto a indennizzare proporzionalmente l’Ente Concedente per il presente Patto di Integritàmancato raggiungimento del risparmio minimo garantito. 6. Qualora l’Operatore Economico non benefici del bonus di cui all’articolo 30 del presente Contratto, previsto in caso di un risparmio maggiore rispetto a quello minimo garantito, può essere autorizzato dall’Ente Concedente a compensare gli eventuali deficit di risparmio con gli eccessi di risparmio conseguiti nell’anno precedente al disavanzo energetico. In sede presenza di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico un eccesso di risparmio non compensato nell’anno successivo, lo stesso viene proporzionalmente indennizzato all’Operatore Economico. 7. L’Operatore Economico non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si impegna verifichino nel cantiere durante il corso dei lavori, a rispettare i termini eccezione di pagamento stabiliti quelli provocati dal d.lgspersonale dell’Ente Concedente. 8. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le partiL’Operatore Economico risponde dei danni a terze parti o per danni alla proprietà dell’Ente Concedente a eccezione di quelli provocati da atti od omissioni da parte dell’Ente Concedente stesso.

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Samples: Energy Performance Contract

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore L’Operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto, . 2. L’Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Università. 3. L’Operatore economico dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro denaro o altre altra utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;. c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva 4. L’Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e a comunicare informare tempestivamente l’Università e la Prefettura di qualsiasi conflitto richiesta o pretesa che configuri un tentativo di interesse concussione che insorga successivamente. 3. L’operatore economicosi sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, inoltre, dichiara, con riferimento degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell’Università o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come esplicitato all’art. 4, comma 1, del Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto. 5. L’Operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e a informare l’Università di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del relativo contratto, da parte di terzi. 6. L’Operatore economico dichiara: a. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b. di non avere trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c. di non aver in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per limitare alla procedura volte ad alterare, con mezzi illeciti illeciti, la concorrenzaconcorrenza del mercato. 47. Il Patto L’Operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante Codice comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e nel Codice di comportamento del personale dell’Università degli Studi di Milano si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Università. L’Operatore economico è consapevole e accetta che, ai fini della completa conoscenza del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università, l’Università ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. 62/2013 garantendone l’accessibilità sul sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente”, in fase sezione “Disposizioni generali”, sotto-sezione “Atti generali”: Codice etico e codice di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5comportamento. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’Operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le partitrasmettere copia dei predetti “Codici” ai propri collaboratori.

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Samples: Registration Request

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.di 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.di

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di Integrità costituisce parte essenziale partecipazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servi- zio/fornitura, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure requisiti che ha dato origine all’affi- damento durante la fase di affidamento di contratti pubbliciesecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 3. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante. 4. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 35. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, inoltrein persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 6. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 7. L’operatore economico dichiara: a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c) di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 48. Il Patto L’operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Stazione appaltante. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Stazione appaltante ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del d.P.R. 62/2013, in fase di affidamento di contratti di lavorigarantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx rendendone, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicaticosì, xxxxxx anche i propri collaboratori. 59. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’operatore economico si impegna a rispettare segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell’offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione: • rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012; • eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell’esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti. 10. L’operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i termini collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 11. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di pagamento stabiliti dal intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. 12. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della medesima, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 9 ottobre 2002n. 165/2001 in premessa citato. 13. L’operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui alle procedure in oggetto. 14. L’operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 23150/2016 ed è consapevole che, salvo diverso accordo tra in caso contrario, le partirelative autorizzazioni non saranno concesse.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di Integrità costituisce parte essenziale partecipazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servizio/fornitura, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure requisiti che ha dato origine all’affidamento durante la fase di affidamento di contratti pubbliciesecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 3. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante. DICHIARAZIONE GIA’ INCLUSA NEL DGUE ART. 80 COMMA 5 LETT. D) 4. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 35. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, inoltrein persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 6. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 7. L’operatore economico dichiara: a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; DICHIARAZIONE GIA’ INCLUSA NEL DGUE ART. 80 COMMA 5 LETT. M) c) di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato. DICHIARAZIONE GIA’ INCLUSA NEL DGUE ART. 80 COMMA 5 LETT. E) 7. L’operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per limitare i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con mezzi illeciti la concorrenzaStazione appaltante. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, la Stazione appaltante ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del DP.R. 62/2013, garantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale rendendone, così, edotti anche i propri collaboratori. 48. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’operatore economico si impegna a rispettare segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell’offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione: • rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012; • eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell’esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti. 9. L’operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i termini collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 10. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di pagamento stabiliti dal intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. 11. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della medesima, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 9 ottobre 2002n. 165/2001 in premessa citato. 12. L’operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui alle procedure in oggetto. ART 80 COMMA 5 LETTERA L 13. L’operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 23150/2016 ed è consapevole che, salvo diverso accordo tra in caso contrario, le partirelative autorizzazioni non saranno concesse.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, in considerazione del fatto che i requisiti di Integrità costituisce parte essenziale partecipazione necessari per l’aggiudicazione dell’appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione del servizio/forni- tura, si impegna a mantenere in vigore il possesso dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure requisiti che ha dato origine all’affidamento du- rante la fase di affidamento di contratti pubbliciesecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 3. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante. 4. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 35. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, inoltrein persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 6. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 7. L’operatore economico dichiara: a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c) di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 47. Il Patto L’operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Stazione appaltante. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, la Stazione appaltante ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del DP.R. 62/2013, in fase di affidamento di contratti di lavorigarantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale rendendone, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicaticosì, edotti anche i propri collaboratori. 58. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’operatore economico si impegna a rispettare segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell’offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione: • rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012; • eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell’esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti. 9. L’operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i termini collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 10. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di pagamento stabiliti dal intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. 11. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della medesima, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 9 ottobre 2002n. 165/2001 in premessa citato. 12. L’operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui alle procedure in oggetto. 13. L’operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 23150/2016 ed è consapevole che, salvo diverso accordo tra in caso contrario, le partirelative autorizzazioni non saranno concesse.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il ll Patto di Integrità lntegrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore L'operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità lntegrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione l'aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il ll Patto di Integrità lntegrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integritàlntegrità. 6. In ln sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Decreto Per Ricerca Immobile in Locazione Passiva

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.di 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Procurement Agreement

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, l’Operatore Economico si obbliga, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione degli interventi nel rispetto del Progetto Esecutivo e del relativo Cronoprogramma, nonché alla gestione del Servizio di Integrità costituisce parte essenziale Prestazione Energetica. Lo stesso è tenuto a eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in relazione agli edifici/impianti oggetto dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblicipredetti interventi, e per la corretta esecuzione degli elaborati progettuali. 2. L’operatore economico si impegna aSono altresì a carico dell’Operatore Economico: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraentia) la progettazione esecutiva secondo quanto previsto al successivo art. 13; b. non porre b) la realizzazione degli interventi … (specificare) a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dall’Ente Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo Cronoprogramma e, in essere condotte finalizzate ad alterare particolare, la consegna a piè d’opera di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonché le spese relative al loro trasporto, alla loro messa in opera e alle eventuali trasferte del personale addetto ai lavori; nonché le spese per: - l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; - attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le vie di accesso al cantiere; - la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; - l’osservanza dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione, di costruzione e di gestione; c) gli oneri derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza dei lavori (DUVRI) e l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 in ordine al Piano sostitutivo per la sicurezza ovvero al Piano di coordinamento per la sicurezza; d) la direzione di cantiere, la sorveglianza dei lavori e l’adozione di tutte le procedure idonee a garantire la sicurezza sul lavoro; e) l’ottenimento degli allacci eventualmente necessari per il funzionamento degli impianti, con la predisposizione e presentazione delle relative pratiche; f) la redazione delle dichiarazioni di aggiudicazione conformità previste dal Decreto MISE n. 37, del 22 gennaio 2008; g) l’ottenimento delle certificazioni finali obbligatorie e loro registrazione secondo normativa regionale/nazionale; h) l’assistenza richiesta in caso di visite di controllo dei funzionari degli enti preposti alla sicurezza (ASL, VVF, ecc.); i) tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Tecnico, nonché quelli a lui imposti per legge e/o regolamento; j) l’istruttoria per l’ottenimento incentivi CB/CT/CAR (se previsto che siano richiesti dalla ESCO); k) la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione formazione del personale dell’Ente Concedente afferente agli edifici oggetto del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contrattodella corretta applicazione delle norme contenute nel Codice Comportamentale; c. renderel) il finanziamento degli interventi nelle modalità previste dall’Offerta tecnico- economica e la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, per quanto o comunque il reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di propria conoscenzafinanziamento, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza entro e non oltre (...) (massimo 18) mesi dalla stipula del Contratto. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di conflitti diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e dell’articolo 37 del presente Contratto, senza alcun diritto in favore dell’Operatore Economico al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura progettazione. (Il rischio di un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’Offerta in sede di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto la data della sottoscrizione del Contratto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economicofinanziamento è allocato in capo all’Operatore Economico); m)l’invio all’Ente Concedente, inoltreprima della stipulazione dello stesso, dichiara, con riferimento alla specifica procedura del Contratto di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza Finanziamento e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare tutti i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.documenti allegati;

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Samples: Energy Performance Contract

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel MEPA l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.il 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente diret- tamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono in- tervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento affida- mento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa normati- va vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento affi- damento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.il 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare rispetta- re i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Determina a Contrarre

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubbliciterzi finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 2. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia. 3. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 34. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Provincia, inoltrein persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Provincia o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 5. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 6. L’operatore economico dichiara: A. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; B. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; C. di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 47. Il Patto L’operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Provincia ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del d.P.R. 62/2013, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi garantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale e forniture e sino alla completa esecuzione si impegna a trasmettere copia dei contratti aggiudicatipredetti Codici ai propri collaboratori. 58. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’operatore economico si impegna a rispettare segnalare alla Provincia, entro il termine di presentazione dell’offerta: - eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Provincia, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012; - eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Provincia coinvolto nella procedura e/o nell’esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti. 9. L’operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i termini collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 10. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di pagamento stabiliti dal intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. 11. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della Provincia stessa, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 9 ottobre 2002n. 165/2001 in premessa citato. 12. L’operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui alle procedure in oggetto. 13. L’operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 23150/2016 ed è consapevole che, salvo diverso accordo tra in caso contrario, le partirelative autorizzazioni non saranno concesse.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, per partecipare alla procedura: Ø dichiara di Integrità costituisce non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure dell’Amministrazione aggiudicatrice e di affidamento non aver corrisposto né promesso di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate corrispondere ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro denaro, regali o altre altra utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; Ø si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; c. rendere, 1 specificare tipo di procedura e natura del contratto (es. procedura aperta per quanto acquisizione forniture) 2 Indicare estremi del bando; in alternativa specificare estremi dell’avviso o della lettera di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza xxxxxx A. trasporto di conflitti materiali a discarica per conto di interessiterzi; B. trasporto, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287transfrontaliero, e che l’offerta smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi I. guardiania dei cantieri. Ø si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresìconsapevole che, che in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4saranno concesse. Il Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteintegrità: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, in fase gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicatipretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore L'Operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, obbliga a non ricorrere alla ad alcuna mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto. 2. L'Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Università. 3. L'Operatore economico dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro denaro o altre altra utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione l'aggiudicazione e/o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 34. L’operatore economicoL'Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare tempestivamente l'Università e la Prefettura di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, inoltre, dichiara, con riferimento degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell'Università o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall'esecuzione del contratto. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come esplicitato all'art. 4, comma 1 del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nei confronti di non avere pubblici amministratori in corso né servizio presso l'Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto. 5. L'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'Università ed a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria in merito a qualsiasi tentativo di avere praticato intese turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o pratiche restrittive della concorrenza e durante l'esecuzione del mercato vietate ai sensi della normativa vigentecontratto, ivi inclusi gli arttda parte di terzi. 6. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990L'Operatore economico dichiara, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresìinoltre, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare con mezzi illeciti in alcun modo la concorrenza. 47. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione L'Operatore economico sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Università del comportamento delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicatiditte ad esso collegate. 58. In sede L'Operatore economico si impegna ad informare puntualmente tutto il personale, di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il cui si avvale, del presente Patto di Integritàintegrità e degli obblighi in esso contenuti, a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati e a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara. 69. In sede L'Operatore economico dichiara di esecuzione essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e nel Codice di comportamento del contratto d’appalto l’operatore personale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Università. L'Operatore economico è consapevole e accetta che, ai fini della completa conoscenza del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università, l'Università ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del medesimo D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta". L'Operatore economico si impegna a rispettare trasmettere copia dei predetti "Codici" ai propri collaboratori. 10. L'Operatore economico dichiara, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs.vo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Università, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, il contratto è nullo con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento. Sussiste inoltre per l'Operatore economico il conseguente divieto a contrarre con l'Università per i termini successivi tre anni. 11. L'operatore economico si impegna a segnalare entro il termine di pagamento stabiliti dal d.lgspresentazione dell'offerta all'Università: - eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale dipendente dell'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 9 ottobre 2002lettera e) della L. n. 190/2012; - eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, n. 231, salvo diverso accordo tra le partirelativi al personale dell'Università coinvolto nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. : rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. ; non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. ; rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubbliciterzi finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 2. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia. 3. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 34. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Provincia, inoltrein persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Provincia o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del Codice Penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 5. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 6. L’operatore economico dichiara: a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c) di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 47. Il Patto L’operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al D.P.R. n° 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Provincia ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n° 62/2013, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi garantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale e forniture e sino alla completa esecuzione si impegna a trasmettere copia dei contratti aggiudicatipredetti Codici ai propri collaboratori. 58. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’operatore economico si impegna a rispettare segnalare alla Provincia, entro il termine di presentazione dell’offerta: - eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Provincia, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n° 190/2012; - eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Provincia coinvolto nella procedura e/o nell’esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti. 9. L’operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i termini collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 10. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di pagamento stabiliti dal d.lgsintermediari e consulenti. 9 ottobre 2002La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. 11. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della Provincia stessa, n. 231anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, salvo diverso accordo tra comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 in premessa citato. 12. L’operatore economico assicura di collaborare con le partiforze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui alle procedure in oggetto. 13. L’operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e xx.xx. e ii. e xx.xx. e ii. ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico, per partecipare alla procedura: ⮚ dichiara di Integrità costituisce non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure dell’Amministrazione aggiudicatrice e di affidamento non aver corrisposto né promesso di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate corrispondere ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro denaro, regali o altre altra utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; c. rendere; ⮚ si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; ⮚ assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiaraassicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoaffidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigentevigente normativa; 1 specificare tipo di procedura e natura del contratto (es. procedura aperta per acquisizione forniture) 2 Indicare estremi del bando; in alternativa specificare estremi dell’avviso o della lettera di xxxxxx A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287anche transfrontaliero, e che l’offerta smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi I. guardiania dei cantieri. ⮚ si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresìconsapevole che, che in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4saranno concesse. Il Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteintegrità: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, in fase gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicatipretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità in Materia Di Contratti Pubblici Regionali

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto L’operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubbliciterzi finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all’inserimento nell’elenco/albo degli operatori economici in oggetto. 2. L’operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia. 3. L’operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, per il futuro a non corrispondere ad alcuno, né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva ovvero l’inserimento nell’elenco/albo e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamentela sua gestione. 34. L’operatore economicoeconomico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Provincia, inoltrein persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dichiaradi qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, con riferimento degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Provincia o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematicoall’esecuzione del contratto o all’inserimento nell’elenco/albo e sua gestione. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell’elenco/albo. 5. L’operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e ad informare la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi. 6. L’operatore economico dichiara: a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza; b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte; c) di non avere in corso né di avere praticato concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà accordi con altri partecipanti alle procedure per alla procedura volti ad alterare, limitare con mezzi illeciti od eludere la concorrenzaconcorrenza del mercato. 47. Il Patto L’operatore economico dichiara di Integrità essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia. L’operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Provincia ha efficacia dal momento della presentazione delle offerteadempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del d.P.R. 62/2013, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi garantendone l’accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale e forniture e sino alla completa esecuzione si impegna a trasmettere copia dei contratti aggiudicatipredetti Codici ai propri collaboratori. 58. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore L’operatore economico si impegna a rispettare segnalare alla Provincia, entro il termine di presentazione dell’offerta: • eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Provincia, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012; • eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Provincia coinvolto nella procedura e/o nell’esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti. 9. L’operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i termini collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 10. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di pagamento stabiliti dal intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. 11. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della Provincia stessa, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 9 ottobre 2002n. 165/2001 in premessa citato. 12. L’operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui alle procedure in oggetto. 13. L’operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 23150/2016 ed è consapevole che, salvo diverso accordo tra in caso contrario, le partirelative autorizzazioni non saranno concesse.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore .L’operatore economico si impegna a: a. a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto;. c. c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli TFUE)gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure L’Operatore Economico si obbliga a segnalare alla Banca qualsiasi turbativa, irregolarità, distorsione o illecito, anche tentati, che si verifichino nel corso dello svolgimento della procedura di affidamento o durante l’esecuzione del contratto, da parte di contratti pubbliciogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente procedura. In particolare, in caso di aggiudicazione, l’Operatore Economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Banca ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente; restano fermi gli obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro Eventuali fenomeni corruttivi o altre utilità fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione Responsabile Unico del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva Procedimento e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamenteal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Banca. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura È fatto obbligo all’Operatore Economico di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, imporre ai soggetti che intervengano a qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto il rispetto integrale del presente Patto e di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenzaverificarne l’osservanza. 4. Il Patto L’Operatore Economico dichiara di Integrità ha efficacia dal momento non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16- ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e si impegna a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicatiBanca. 5. In sede L’Operatore economico dichiara di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive non aver raggiunto intese con altri concorrenti finalizzate a limitare, restringere o falsare la concorrenza e conferma il presente Patto proprio obbligo di Integritànon accordarsi con altri partecipanti nel corso dello svolgimento della procedura di gara per le richiamate finalità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Patto Di Integrità

Obblighi dell’operatore economico. L’Operatore Economico dovrà essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, lett. Il Patto a), del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. Tale requisito di Integrità costituisce parte essenziale idoneità professionale dovrà perdurare per tutta la durata del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. L’Operatore Economico si impegnerà a eseguire i servizi con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle modalità di seguito indicate. In particolare l’Operatore Economico dovrà svolgere il servizio mediante personale idoneo allo svolgimento della mansione. È fatto obbligo all’Operatore Economico l’osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare quelle riguardanti la salute, la sicurezza, l’igiene, l’assunzione, il trattamento economico nel rispetto dei documenti C.C.N.L. di categoria. a) a mettere a disposizione della Committente un proprio Responsabile/Referente, al quale sia possibile rivolgere ogni eventuale richiesta, segnalazione concernente l’esecuzione dei servizi, con n. di telefono fisso e mobile, sempre attivi, e-mail aziendale, PEC. E’ richiesta reperibilità telefonica negli orari di lavoro della Committente (dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 8:30 alle 14:00); b) a garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata dell’Accordo Quadro; c) a gestire e intrattenere i contatti e le comunicazioni con tutti i candidati, nelle varie fasi di selezione, incluse le comunicazioni sugli esiti finali della selezione a tutti i candidati intervistati; d) a verificare il possesso, in capo ai Prestatori di lavoro da presentare nell’ambito somministrare, dei necessari requisiti per l’assunzione e per lo svolgimento delle procedure attività richieste dalla Committente; e) a fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di affidamento attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto; f) a stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni Prestatore; g) a trasmettere copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il Prestatore prima dell’avvio al servizio del lavoratore, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.; h) all’avvio del Prestatore al lavoro nei termini indicati nella richiesta della Committente; i) alla sostituzione del Prestatore assente a qualsiasi titolo, ove la sostituzione sia richiesta dalla Committente e nei termini perentori indicati dalla Stessa, senza l’aggravio di ulteriori oneri; j) alla comunicazione di eventuali difficoltà nel reperimento dei nuovi Prestatori in caso di sostituzione, entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta della Committente; k) ad avvisare tempestivamente la Committente e per essa chi di competenza quando si verifichi qualsiasi difficoltà o imprevisto nell’esecuzione dei servizi, anche se non imputabili all’Operatore Economico stesso, tali da compromettere la buona o puntuale esecuzione degli stessi. La mancata o tardiva segnalazione (con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi) comporterà l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previste; l) alla puntuale ed integrale corresponsione del trattamento economico spettante in base al C.C.N.L. applicato ai Prestatori avviati, assicurando in ogni caso ai Prestatori, a parità di mansioni, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei Lavoratori di pari categoria e profilo professionale dipendenti della Committente. Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i contenuti del presente Patto Lavoratori dipendenti della Committente, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche ai Prestatori di Integrità anche nei contratti stipulati lavoro assegnati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure il contratto di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzisomministrazione, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme quelli nel frattempo cessati che ne abbiano diritto; m) al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali; n) all’iscrizione dei lavoratori all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ed al versamento dei relativi premi assicurativi; o) all’invio alla Committente di danaro o altre utilità copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e di ogni altra documentazione idonea al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contrattoaccertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy, come meglio precisato al successivo art. 8; c. renderep) a garantire l’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, per quanto di propria conoscenzadisoccupazione involontaria, una dichiarazione sostitutiva concernente di invalidità e di vecchiaia, presidi sanitari obbligatori, ecc.. La Committente effettuerà attività di monitoraggio sui servizi oggetto dell'affidamento, mediante il Direttore dell'Esecuzione o suo incaricato. Qualora dovessero emergere eventuali non conformità concernenti l’esecuzione del servizio, la Committente ne darà comunicazione all’Operatore Economico, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. La Committente, in caso di inadempimento dell’Operatore Economico, potrà affidare d’ufficio l’esecuzione dei servizi stessi ad altro Operatore Economico, con rivalsa delle spese sull’Operatore Economico inadempiente e ciò indipendentemente dalle sanzioni e/o penali a questi applicabili e l’eventuale sussistenza risarcimento dei danni. La Committente rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta ad imperizia, negligenza, imprudenza usata dall’Operatore Economico o dai dipendenti o collaboratori di conflitti quest’ultimo, nello svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento. L’Operatore Economico risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocate dai propri dipendenti o collaboratori durante lo svolgimento dei servizi, rimanendo escluso ogni diritto di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti rivalsa nei confronti della Committente. L’Operatore Economico avrà l’onere e l’obbligo di segnalare alla Committente tutte quelle circostanze che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. Tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall’esecuzione del servizio sono a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3totale carico dell’Operatore Economico. L’operatore economicoL’Operatore Economico si obbliga, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato a sollevare la Committente da qualsiasi azione legale e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure che possa esserle intentata da terzi per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di qualsiasi motivo inerente al presente affidamento di contratti servizi ed in particolare lo svolgimento del servizio stesso. Eventuali danni causati a terzi durante le attività eseguite da parte dei Prestatori di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicatilavoro somministrati saranno coperti dalla polizza di Responsabilità Civile della Committente. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

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Samples: Servizio Di Assunzione Di Personale a Tempo Determinato