FASE PREPARATORIA Clausole campione

FASE PREPARATORIA. In questa fase avviene l’insediamento della Commissione; il coordinatore del progetto illustra il profilo professionale di riferimento e il percorso formativo; i componenti della Commissione prendono visione della documentazione predisposta dal soggetto attuatore relativa all’intervento, ai partecipanti ed alle prove d’esame. Le prove d'esame devono essere predisposte di norma nella misura minima di tre e sorteggiate pubblicamente all'inizio delle prove stesse.
FASE PREPARATORIA. I candidati selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare agli incontri di preparazione pratica e metodologica e pedagogica-interculturale organizzati come segue: 1. Un momento di preparazione pre-partenza durante il quale saranno fornite indicazioni pratiche, a livello contrattuale e logistico. 2. Una seconda parte dedicata ad attivita` e laboratori di educazione non formale relativi ai temi dell’interculturalita` e alla condivisione di dubbi, paure ed aspettative da parte dei partecipanti. Per tutti gli studenti sarà predisposto un Learning Agreement contenente il Programma da svolgere all’estero, le modalità di riconoscimento delle competenze acquisite all’estero e di recupero dei contenuti affrontati in classe durante le settimane di mobilità.
FASE PREPARATORIA. STEP 1 Informare i minori e i loro referenti del diritto ad essere protetti, su cosa si intenda per abuso o maltrattamento, come può accadere, quale comportamento possono attendersi dal personale di Save the Children, dai suoi rappresentanti o dal personale di altre organizzazioni2. Viene utilizzato materiale informativo in tema, diversificato (per fasce di età 6-10, 11-13, 14-18) e già predisposto. Tale materiale, che contiene indicazioni di massima per le segnalazioni, verrà utilizzato per consultare i minori in merito a queste stesse modalità di segnalazione. Il personale incaricato riceve formazione specifica e un tool-kit utile a sostenere questa attività. STEP 2 Una volta stabilite le modalità di segnalazione più efficaci secondo i nostri beneficiari e nel contesto in cui lavoriamo, chiariamo ai minori che cosa possano segnalare. Indichiamo tre ambiti:
FASE PREPARATORIA. Progettazione del percorso di informazione e partecipazione e della comunicazione Reperimento, studio e predisposizione del materiale normativo e non, relativo all'oggetto reclutamento dei partecipanti:- call per cittadini, associazioni, comitati, gruppi- call per ordini professionali, associazioni operanti nel campo della sanità e dell'assistenza, istituzioni e enti pubblici, associazioni di categoria e sindacati
FASE PREPARATORIA. (Entro il termine stabilito dal MIUR) ALUNNO E FAMIGLIA Xxxx’ambito del Progetto Orientamento l’alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. La famiglia procede all’iscrizione dell’alunno secondo la normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135). La famiglia e la scuola di provenienza dovranno far pervenire alla segreteria tutta la documentazione riguardante l’alunno ( D.F. , P.E.I.,P.D.F) DIRIGENTE SCOLASTICO provvede, tenendo conto del Verbale di accertamento della disabilità, del PDF e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno nella classe ritenuta la più idonea, tenendo conto che in presenza di alunni disabili, il numero di alunni della classe deve essere inferiore a 20 unità, più o meno il dieci per cento (DPR 81/2009). Sentito il Referente Inclusione, assegna il docente di sostegno alla classe, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, ed in particolare:  del monte ore complessivo assegnato alla scuola e del grado di disabilità di ciascun alunno;  della continuità̀ didattica;  dei bisogni dell’alunno e delle competenze dell’insegnante di sostegno, in modo che le seconde sia confacenti ai primi.  DIRIGENTE SCOLASTICO Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, l’acquisisce al protocollo e la condivide con il Referente Inclusione. Accoglienza REFERENTE il docente di sostegno , o il Coordinatore di Classe, incontra la Condivisione INCLUSIONE famiglia per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche,
FASE PREPARATORIA. (Entro il termine stabilito dal MIUR) ALUNNO E FAMIGLIA 1. Nell’ambito del Progetto Orientamento l’alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo.
FASE PREPARATORIA. LO STUDENTE/LA STUDENTESSA All’inizio dell’anno precedente quello nel quale si intende trascorrere un periodo di studio all’estero (di norma ottobre del terzo anno, e comunque entro la fine del I Quadrimestre), informa il docente coordinatore di classe dell’intenzione di frequentare un periodo di studi in una scuola estera. LA FAMIGLIA - Presenta al Consiglio di classe, per il tramite della Segreteria Didattica, richiesta di esprimere un motivato parere circa la partecipazione del/la proprio/a figlio/a ad un progetto di mobilità studentesca (Allegato 1) -Informa tempestivamente il Consiglio di Classe, una volta avuta conferma della partecipazione del/la proprio/a figlio/a ad un progetto di mobilità internazionale (Allegato 3) IL CONSIGLIO DI CLASSE -Ricevuta la richiesta dello/a studente/studentessa, esprime un motivato parere sull’idoneità dello/a studente/studentessa sulla base delle competenze evidenziate, anche in relazione alle capacità di recupero e alla possibilità di un proficuo reinserimento nella classe al rientro dall’esperienza (Allegato 2). -Individua al suo interno un docente tutor (Allegato 2bis). -Sentita la famiglia, predispone il Contratto Formativo Individuale (Allegato 4) e il Piano di Apprendimento.
FASE PREPARATORIA. Per predisporre il presente documento è stato inviata una nota dal R. P.C. ai Dirigenti delle macrostrutture e delle U.O. delle aree centrali, che, domandava la loro indispensabile collaborazione, indicava gli obiettivi nazionali e specifici del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e richiedeva le seguenti informazioni: ✓ la mappatura di tutti i processi svolti, ✓ l’individuazione di ulteriori aree di rischio oltre quelle sotto segnalate, ✓ il personale coinvolto da destinare ad una specifica formazione, ✓ le eventuali procedure messe in atto o da adottare per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, ✓ gli eventuali criteri adottati o da adottare per rotazione del personale addetto nelle aree a rischio, ✓ I criteri utilizzati per la verifica per l’inconferibilità e per l’incompatibilità per lo svolgimento degli incarichi, ✓ Suggerimenti per rendere più trasparenti possibile i procedimenti gestiti e dar modo alla cittadinanza di offrire il proprio contributo al loro miglioramento e per segnalare eventuali non conformità nei processi.” Nel corso dell’anno 2015 è stato organizzato un xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx: “Prevenzione della Corruzione: Sviluppo del Piano di Controllo”, suddiviso per gruppi di lavoro per tutte le aree a maggior rischio allo scopo di: • riesaminare le griglie di attività già presentate e valutate nei Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione, verificando la loro completezza e la bontà della valutazione effettuata, suggerendo le eventuali integrazioni, modifiche e rivalutazioni; • determinare le fasi maggiormente critiche per individuare i controlli da effettuare e definire i criteri e le modalità degli stessi; • rivisitare i procedimenti amministrativi per permettere la loro pubblicazione sul sito aziendale, secondo le priorità definite. Questo ha permesso di raccogliere le necessarie informazioni per procedere all’aggiornamento del presente documento. La bozza del presente PTCP è stato presentato al Direttore generale in data 12 gennaio 2016, su mandato del Direttore generale f.f. la bozza finale è stato illustrata al Direttore Amministrativo il 28 gennaio 2016 e successivamente inviato via email a tutti i ReferentI ed i Componenti dei Gruppi di alvor per eventuali osservazioni

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  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Profilazione La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

  • Dichiarazioni integrative Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;‌ 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 5. accetta i seguenti Protocolli impegnandosi a rispettarne i contenuti: 5.1. il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 5.2. il “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 che allega, sottoscritto, in ogni pagina, - e dichiara essere a conoscenza che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”; 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione “Deliberazioni, atti e regolamenti” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 9. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

  • Previdenza integrativa Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell’azienda al Fondo Priamo. Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione in essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.

  • Manutenzione preventiva La manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, secondo le modalità previste dai manuali d’uso forniti in dotazione con l’apparecchiatura. Tale manutenzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità, frequenze e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato. Si intendono comprese in tali visite periodiche anche le verifiche di rispondenza di beni alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito di interventi in manutenzione preventiva e/o correttiva ed, in ogni caso, almeno una volta per anno. Le date del piano di manutenzione preventiva dovranno essere concordate con il responsabile dell’Unità operativa che utilizza l’apparecchiatura e/o con un suo incaricato, restando inteso che ogni modifica del calendario dovrà essere previamente concordata ed idoneamente comunicata agli operatori di ATS Sardegna. In ogni caso dovranno essere rispettate le frequenze e gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto e/o modificato in accordo tra le parti, pena l’applicazione delle penali indicate nello Schema di Contratto. Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva dovrà essere redatto un apposito Rapporto di lavoro di manutenzione preventiva, da consegnare agli incaricati di ATS Sardegna, il quale dovrà riportare, anche in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx informazioni relative alle attività svolte, alla data di esecuzione delle prestazioni e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.

  • Composizione Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art.2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.