Obblighi di Tracciabilità Finanziaria Clausole campione

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L’Aggiudicatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Ministero. L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubbli...
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: - L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; - L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); - L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara CIG comunicato; - L’obbligo di comunicare all’istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); - Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010 anche se non specificato nel precedente elenco.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Le attività oggetto della Convenzione trovano copertura a valere sugli Obiettivi specifici 18, 20 e 21 dell’Asse IV del POR Campania FSE 2014-2020. Formez PA assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. Conseguentemente è stabilito che i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi alla presente convenzione rintracciabili) su apposito conto codice IBAN , intestato a Formez PA, acceso presso , il cui mancato utilizzo, senza averne data adeguata comunicazione alla Regione, determinerà la risoluzione di diritto della presente convenzione. Le parti danno altresì atto che nei documenti presentati per i pagamenti del corrispettivo dovranno essere riportati il Codice Unico Progetto (CUP) n. , il codice identificativo del Sistema Unico di Monitoraggio comunicato dalla Regione e l'indicazione che l’operazione è cofinanziata con fondi del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse IV Capacità Istituzionale, Obiettivi Specifici 18 – 20 e 21”.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. L’Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, DITTA AGGIUDICATARIA si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. 1. SI_UNIBAS assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, a pena di nullità assoluta del presente Accordo di Collaborazione.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. 1. Il Concessionario assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario (o postale) dedicato, i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Il Concessionario è tenuto all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. Si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli dell’inadempimento della propria controparte (appaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura U.T.G. territorialmente competente.