OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Clausole campione

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jure. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) . Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai serviz...
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1 Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” i servizi oggetto del presente contratto sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 (così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto relativi a prestazioni socio sanitarie, rese in regime di accreditamento.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n. 3622383503, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A. O. ICP ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per la Stazione appaltante L’Appaltatore Il RUP
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 34 Art. 25 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 35 Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 36 Art. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 37 Art. 28 - SUBAPPALTO 38
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 22.1 Il concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L’Ente Certificatore aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Xxxxxxx Xxxx – Cto contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. L’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.