OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jure. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) . Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli L’appaltatore assume gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureNapoli. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai lavorifini dei pagamenti relativi al presente contratto, servizi sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonchédei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, nello stesso termine anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiTale dichiarazione, l’Aggiudicatario dovrà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare all’Azienda ogni modifica in merito eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questoconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli Ai fini dellatracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento relativi ad ogni dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione dovrà essere indicato il codice identificativo posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG) . Gli obblighi inerenti alla La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di cui sopra gravanoVigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, altresì, si applica a pena tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex artdi cui all’art. 6 3 della L. legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e s.m.igli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena al fine di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno permettere alla stazione appaltante di essi assume gli obblighi assolvere all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari verifica di cui alla al comma 9 dello stesso articolo di legge. Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..136/2010.
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideLa ditta Aggiudicataria, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13 novembre 2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa inoltre, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e alla prefettura-ufficio territoriale fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge così come modificata dal D.L. n. 136/2010 e s.m.i..187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli L’appaltatore assume gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureNapoli. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai lavorifini dei pagamenti relativi al presente contratto, servizi sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonchédei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, nello stesso termine anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiTale dichiarazione, l’Aggiudicatario dovrà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare all’Azienda ogni modifica eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in merito relazione a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questociascuna transazione posta in essere, i seguenti codici identificativo gara (CIG): La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) . Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravanoall’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, altresìai fini del comma 7, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatoridell’art.3 della L.136/2010, i quali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi tenuti a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena al fine di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno permettere alla stazione appaltante di essi assume gli obblighi assolvere all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari verifica di cui alla al comma 9 dello stesso articolo di legge. Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..136/2010.
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento Per i pagamenti l’ASST si impegna all’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 3 L. n. 136 del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture13/8/2010 e s.m.i. Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010finanziari. L’Aggiudicatario assume l’obbligo L’Appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza chefinanzia- ri di cui alla predetta legge, nel caso a pena di nullità assoluta del contratto. Il contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni vengano relative al presente affidamento venga- no eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il S.p.A., come previsto nella suddetta legge. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al pre- sente contratto viene risolto ipso jure. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoriposta in essere dal predetto aggiudicatario, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e deve riportare il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo identi- ficativo di gara (CIG) ad essa assegnato. Gli obblighi inerenti L’Appaltatore ha trasmesso la propria dichiarazione relativa alla tracciabilitàtracciabilità dei flussi finanziari, di cui sopra gravanoallegate al presente contratto, altresìnelle quali si riportano le persone delegate per ogni impresa appartenente alla xxxxx e i conti correnti dedicati (allegato 1). Ogni variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenutiovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dovrà essere comunicata all’ASST entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Tutti i pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, con l’indicazione del CIG. In tutti gli altri casi di tracciabilità finanziaria - parziale o occasionale inadempimento, l’ASST avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del con- traente, con facoltà per l’ASST di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 ina- dempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena l’applicabilità di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..una penale.
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideL‘Aggiudicatario, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jures.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; • i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; • i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla prefettura-ufficio territoriale commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del Governo CIG. Ai fini della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento relativi ad ogni a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione dovrà essere indicato posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. L’Azienda La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i...
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide4. L’aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fattureL. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. Si comunica che6 e 7, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 12 novembre 2010, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamenton. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, ad ogni fine civilisticon. 217), è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Sp a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui ed a tutte le transazioni vengano eseguite senza avvalersi relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di banche incasso o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso juredi pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi contratto e alle forniture pubblici comunque entro sette giorni dalla sua accensione nonchéloro accensione, nello stesso termine o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) essi. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravanostessi soggetti provvedono, altresì, a pena comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausolacontesto, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..incameramento della cauzione definitiva.
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli L’appaltatore assume gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso la Committente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureCagliari. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai lavorifini dei pagamenti relativi al presente contratto, servizi sia attivi da parte della Committente sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonchédei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, nello stesso termine anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiTale dichiarazione, l’Aggiudicatario dovrà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare all’Azienda ogni modifica eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in merito relazione a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questociascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG): 3929101CB4. L'AggiudicatarioLa tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) . Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravanoall’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, altresìai fini del comma 7, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatoridell’art.3 della L.136/2010, i quali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena al fine di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno permettere alla stazione appaltante di essi assume gli obblighi assolvere all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari verifica di cui alla al comma 9 dello stesso articolo di legge. Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..136/2010.
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli L’appaltatore assume gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureNapoli. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai lavorifini dei pagamenti relativi al presente contratto, servizi sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonchédei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, nello stesso termine anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiTale dichiarazione, l’Aggiudicatario dovrà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare all’Azienda ogni modifica in merito eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questoconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento Ai fini della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento relativi ad ogni dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione dovrà essere indicato il codice identificativo posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG) riportati nella tabella a pagina 3. Gli obblighi inerenti alla La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di cui sopra gravanoVigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, altresì, si applica a pena tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex artdi cui all’art. 6 3 della L. legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e s.m.igli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena al fine di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno permettere alla stazione appaltante di essi assume gli obblighi assolvere all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari verifica di cui alla al comma 9 dello stesso articolo di legge. Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..136/2010.
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideL‘Azienda Aggiudicataria, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’Azienda Aggiudicataria, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante e Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla prefettura-ufficio territoriale commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del Governo contratto oggetto della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo presente procedura di gara (CIG) . Gli obblighi inerenti alla tracciabilità– ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di cui sopra gravanobeni e servizi rientranti tra le spese generali, altresìnonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i- saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideLa Ditta aggiudicataria, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 00.0.0000 x.000, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla ASST, su appositi moduli che saranno consegnati all’Ditta aggiudicataria, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata all’Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante ASST, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; • i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; • i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla prefettura-ufficio territoriale commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del Governo CIG. Ai fini della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento relativi ad ogni a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione dovrà essere indicato posta in essere, il codice identificativo Codice Identificativo di gara Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla ASST. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii. - ad informare immediatamente l’Azienda la ASST e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda la ASST o l’Amministrazione concedente. L’Azienda L’ASST verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii..
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideL’aggiudicatario, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronicoprevisto dall’art. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 3 della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo 13.8.2010 n. 136, s’impegna a pena di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza chenullità assoluta del contratto in oggetto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di accesi presso banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) . Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenutidedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex artoperazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della ProvinciaSi precisa, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica inoltre, che, nei contratti sottoscritti con sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i subappaltatori ed pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i subcontraenti movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della filiera delle imprese presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a qualsiasi titolo interessate ai lavoridipendenti, ai consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i- saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..Ai sensi del succitato comma 3 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide1. L‘Operatore Economico Aggiudicatario, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 38 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante e Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) . Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..commessa pubblica.
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideL’aggiudicatario, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna - a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.a., dedicati - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (indirizzo di posta: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xx00.xx - all’attenzione dell’UOC Programmazione, Finanza e Controllo), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa, inoltre, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata - sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante stazione appaltante - non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e alla prefettura-ufficio territoriale fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3, della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) 42 idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli obblighi inerenti alla tracciabilitàAi sensi del succitato comma 3, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 136/2010 e s.m.i..187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
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Samples: Disciplinare Di Gara Europea
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideL’Aggiudicatario, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13 novembre 2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa inoltre, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e alla prefettura-ufficio territoriale fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge così come modificata dal D.L. n. 136/2010 e s.m.i..187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideL‘Impresa aggiudicataria, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche –devono essere registrati sui conti correnti dedicati e -salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 -saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla prefettura-ufficio territoriale commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del Governo CIG. Ai fini della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento relativi ad ogni a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione dovrà essere indicato posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii. - ad informare immediatamente l’Azienda la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. L’Azienda La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a -a pena di nullità assoluta - assoluta- un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii..
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideL‘Aggiudicatario, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jures.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e alla prefettura-ufficio territoriale fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG) idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli obblighi inerenti alla tracciabilitàAi sensi del succitato comma 3, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 136/2010 e s.m.i..187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valideL‘Aggiudicatario, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Si comunica che, in attuazione conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente pena di nullità assoluta del contratto in formato elettronico. L’obbligazione di pagamentooggetto, ad ogni fine civilisticoutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, è sempre domiciliata accesi presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della presso la società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jureS.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavoricontratto, servizi e unitamente alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. ParimentiIn ogni caso, l’Aggiudicatario ogni variazione dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente ed alle persone incaricate dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare su questouna commessa pubblica. L'AggiudicatarioSi precisa, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; • i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; • i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla prefettura-ufficio territoriale commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del Governo CIG. Ai fini della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Negli tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento relativi ad ogni a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione dovrà essere indicato posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. L’Azienda La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
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