OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari. 6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Service Agreement, Capitolato Speciale Prestazionale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 8L. 13 agosto 2010, della l. 136/2010 l’Appaltatore n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, ai sensi unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di quanto disposto dall’artessi. 3In ogni caso, co. 9 bis ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della l. 136/2010presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreL’Ente Certificatore aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, si obbligagravano, ai sensi dell’art. 3altresì, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sui soggetti subappaltatori o con a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i subcontraentiquali sono tenuti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di nel caso in cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno abbiano notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all’Azienda all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Xxxxxxx Xxxx – Cto contraente e alla Prefettura – - Ufficio Territoriale territoriale del Governo della provincia di SassariMilano.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Fornitura Di Termometri Timpanici, Fornitura Di Termometri Timpanici
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3La ditta Aggiudicataria, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna conformemente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 13 novembre 2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il mancato utilizzoconto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, nella transazione finanziariaconsulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG/CUP. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreIn tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, si obbligal’Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l’Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l’applicabilità di una penale. Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai sensi commi precedenti gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni dell’art. 3, co. 8, secondo periodo 6 della l. 136/2010, L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad inserire informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con e i subcontraentisubcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggelegge n. 136/2010 e s.m.i.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Fornitura Di Sistemi Multifunzionali, Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Ai Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jure. L’Aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e per gli effetti dell’artalle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 3Parimenti, co. 8l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. L'Aggiudicatario, che ha notizia dell'inadempimento della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2finanziaria ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri Negli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di risoluzione del contratto.
3gara (CIG) . L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede l’Azienda o l’Amministrazione concedente. L’Azienda verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4legge n. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, 136/2010 e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).s.m.i..
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per L’appaltatore assume gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.
2A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, si conviene che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3dello stesso. L’AppaltatoreAi fini dellatracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, si obbligain relazione a ciascuna transazione posta in essere, ai sensi dell’art. 3i codici identificativi di gara (CIG) La tracciabilità, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge.
4all’art. L’Appaltatore si obbliga 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e garantisce che nei gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero subcontraenti della filiera delle imprese al fine di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni permettere alla stazione appaltante di pagamento costituisce causa assolvere all’obbligo di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria verifica di cui alla norma sopra richiamata al comma 9 dello stesso articolo di legge. Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della provincia di Sassarilegge 136/2010.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma. 8, della l. L. 136/2010 l’Appaltatore il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattoSchema di Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’AppaltatoreIl Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore il Contraente si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.. 18
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto Per Servizi Di Trasporto Sanitario
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per L’appaltatore assume gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.
2A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, si conviene che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3dello stesso. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo Ai fini della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici identificativo gara (CIG): La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge.
4all’art. L’Appaltatore si obbliga 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e garantisce che nei gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero subcontraenti della filiera delle imprese al fine di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni permettere alla stazione appaltante di pagamento costituisce causa assolvere all’obbligo di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria verifica di cui alla norma sopra richiamata al comma 9 dello stesso articolo di legge. Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della provincia di Sassarilegge 136/2010.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma. 8, della l. L. 136/2010 l’Appaltatore il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattoSchema di Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’AppaltatoreIl Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore il Contraente si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui 17 all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Acquisizione Beni E Servizi, Acquisizione Beni E Servizi
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 14. Ai sensi e per L’aggiudicatario deve adempiere a tutti gli effetti dell’artobblighi previsti dall’art. 3, co. 8L. 13 agosto 2010, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in ordine agli obblighi tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando ; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Sp a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattotransazioni relativi al servizio in oggetto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalepostale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattocontratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.
35. L’AppaltatoreL’aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, si obbligain merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’artnonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, co. c. 8, secondo periodo della l. L. 136/2010, .
6. L’aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiinserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con la quale ciascuno i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornituraaggiudicata, appositaclausolaconlaqualeciascunodiessiassumel’obbligoditracciabilitàdeiflussi finanziari. Al fine della verifica di essi assume gli tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
7. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentifinanziari, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzoin ogni documento fiscale, nella transazione finanziaria, del nonché in ogni bonifico bancario o postale, ovvero postale o in ogni altro strumento di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di incasso o pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.idoneo a
8. In caso di variazione intervenuta aggiudicazione ad imprese raggruppate in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessiRTI, l’Appaltatore ciascun componente del RTI è tenuto a comunicarle tempestivamente ad osservare in proprio e comunque entro nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e non oltre sette giornisingoli subcontraenti. In difetto Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tale comunicazionetracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentic.2, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9lett. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011e), n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3L‘Impresa aggiudicataria, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna conformemente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, il mancato utilizzocon l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella transazione finanziariafase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche –devono essere registrati sui conti correnti dedicati e -salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 -saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita -a pena di nullità assoluta- un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, 136/2010 e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).ss.mm.ii..
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore Per i pagamenti l’ASST si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione all’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 3 L. n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. in ordine agli obblighi materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanzia- ri di cui alla citata predetta legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto. Il contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente affidamento venga- no eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto nella suddetta legge. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al pre- sente contratto posta in essere dal predetto aggiudicatario, deve riportare il codice identi- ficativo di gara (CIG) ad essa assegnato. L’Appaltatore ha trasmesso la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di propria dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui finanziari, allegate al presente contratto, nelle quali si riportano le persone delegate per ogni impresa appartenente alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, xxxxx e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei i conti correnti dedicati (allegato 1). Ogni variazione e/o alle persone delegate accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dovrà essere comunicata all’ASST entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare sugli stessiuna commessa pubblica. Tutti i pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, l’Appaltatore è tenuto comunque, effettuati con modalità idonee a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorniconsentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, con l’indicazione del CIG. In difetto tutti gli altri casi di tale comunicazioneparziale o occasionale inadempimento, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni l’ASST avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentimora del con- traente, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In con facoltà per l’ASST di risolvere il contratto nel caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto accertamento di 3 ina- dempimenti, oltre al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l’applicabilità di una penale.
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Samples: Contract for the Assignment of Design and Safety Coordination Services
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiL’appaltatore, a pena di nullità assolutadel contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi analoghe clausole di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge 136/2010.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla citata leggeFondazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei La Fondazione verifica i contratti sottoscritti con tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, venga inserita e, ove ne riscontri la clausola secondo cui il mancato utilizzomancanza, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire rileva la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione radicale nullità del contratto.
5. L’Appaltatore, Le parti stabiliscono espressamente che il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inseritarisolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a pena di nullità assolutaregistrare tutti i movimenti finanziari, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla Fondazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Fondazione deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati o alle e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornidedicati successivamente alle commesse pubbliche. In difetto tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatidestinazione del conto alle commesse pubbliche.
96. In caso Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)gara ed il codice unico di progetto ove previsto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, 33 all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)...
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 44 tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)...
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.. 44
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)...
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3L‘Aggiudicatario, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna conformemente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, il mancato utilizzocon l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella transazione finanziariafase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; • i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; • i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggelegge n. 136/2010 e s.m.i.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3L‘Aggiudicatario, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna conformemente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, il mancato utilizzocon l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella transazione finanziariafase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; • i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; • i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4legge n. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, 136/2010 e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).s.m.i..
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Samples: Capitolato Speciale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).. 37
1. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Azienda, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
7. L’Azienda Ospedaliera si riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se il Contraente applica tutte le normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione inclusa la dotazione, per il proprio personale che dovesse accedere alle Sale, ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a tali norme.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per Il presente contratto è sottoposto agli adempimenti previsti in materia di tracciabi- lità dei flussi finanziari. A tali fini l’ASP è delegata dai committenti alla richiesta del relativo CIG all’AVCP nonché alla verifica dei relativi adempimenti da parte del soggetto gestore.
2. La Cooperativa XXX.XX assume tutti gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2finan- ziari di cui all'art. Ferme restando le ulteriori ipotesi 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nei confronti di risoluzione previste dal ASP, sulla base di quanto specificato all'art. 4 del presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei A tal fine si obbliga a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti stipulati con i subappaltatori e/o con i subcontraentisubcontraen- ti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena ai servizi e alle forniture di nullità assolutacui al presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggefinanziari.
43. L’Appaltatore La Cooperativa XXX.XX si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, impegna a dare immediata comunicazione all'ASP ed alla prefettura-ufficio territoriale del bonifico bancario o postale, ovvero Governo della provincia di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento Ravenna della noti- zia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria finan- ziaria.
4. Gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pub- bliche verranno comunicati dalla Cooperativa Sociale XXX.XX alla sottoscrizione del contratto, così come le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
5. La Cooperativa XXX.XX si impegna a comunicare tempestivamente all'ASP even- tuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti de- dicati, cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassarieffettuare i pagamenti relativi al presente appalto.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'AVCP al presente appalto/con- tratto è il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.seguente: 451755979D
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga Le quote di contribuzione a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni carico dell’utenza possono essere riscosse con qua- lunque strumento di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contrattopagamento.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Contratto Di Servizio
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1L’aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. Ai sensi 3 della L. 13.8.2010 n. 136, s’impegna a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e per gli effetti fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 33 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, co. 8esclusivamente, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 - ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione appaltante o l’Amministrazione concedente. La stazione appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010. La stazione appaltante procederà alla relativa liquidazione nei termini stabiliti dalle vigenti norme in materia, previa verifica e riscontro dei documenti collegati, detraendo gli eventuali costi direttamente sostenuti dall’ASST di Pavia nonché le eventuali penali. La verifica, salvo formale contestazione, non potrà far protrarre il termine di emissione del mandato oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. HI.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi contenute nell’art. 5 della suddetta legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata 34 verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)...
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3L‘Azienda Aggiudicataria, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna conformemente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, il mancato utilizzocon l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’Azienda Aggiudicataria, nella transazione finanziariafase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga legge n. 136/2010 e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).ss.mm.ii..
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Samples: Fornitura Di Materiale Elettrico
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma. 8, della l. L. 136/2010 l’Appaltatore il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattoSchema di Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’AppaltatoreIl Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore il Contraente si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non 18 oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiL’appaltatore, a pena di nullità assolutadel contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla citata leggetracciabilità dei flussi finanziari).
4. L’Appaltatore si obbliga I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattosuccessive modifiche.
5II. L’AppaltatoreL’impresa (…), il subappaltatore o il in qualità di subappaltatore/subcontraente che hanno dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassarifinanziaria.
6III. L’Azienda verificherà che nei contratti L’impresa (…), in qualità di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatafinanziaria.
74. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1053 della legge 136/2010, comma 2 ultimo periodoe, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
85. In caso Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di variazione intervenuta diritto in ordine agli tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati o alle e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornidedicati successivamente alle commesse pubbliche. In difetto tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatidestinazione del conto alle commesse pubbliche.
96. In caso Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)gara ed il codice unico progetto.
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Samples: Consultancy Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3L’aggiudicatario, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna conformemente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna - a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, il mancato utilizzocon l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (indirizzo di posta: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xx00.xx - all’attenzione dell’UOC Programmazione, Finanza e Controllo), nella transazione finanziariafase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che - sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante - non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3, della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, postale ovvero di con altri strumenti di pagamento 42 idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione operazioni. Ai sensi del contratto.
succitato comma 3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’artart. 3, co. 8, secondo periodo della l. legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di altri strumenti idonei importo inferiore o uguale a consentire la piena tracciabilità delle operazioni € 500,00 per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di pagamento costituisce causa di risoluzione impiego del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).contante;
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Samples: Public Procurement Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per L’aggiudicatario deve adempiere a tutti gli effetti dell’artobblighi previsti dall’art. 3, co. 8L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla predetta disposizione loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in ordine operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì,
2. L’aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di , nonché della conseguente risoluzione previste dal presente contrattodel rapporto contrattuale prevista, ai sensi di quanto disposto dall’artcome da art. 3, co. 9 bis della l. c. 8, L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, L’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiinserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
4. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentifinanziari, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzoin ogni documento fiscale, nella transazione finanziaria, del nonché in ogni bonifico bancario o postale, ovvero postale o in ogni altro strumento di altri strumenti idonei incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattocui al presente appalto, il codice CIG.
5. L’AppaltatoreIn caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità finanziaria che saranno altresì inserite nel contratto di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni concorrenti di cui all’art. 10545, comma 2 ultimo periodoc.2, del Codicelett. e), anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citataD.Lgs. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, 50/2016 e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).s.m.i..
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1L‘Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. del succitato comma 3, co. 8art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG. Ai fini della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggelegge n. 136/2010 e s.m.i.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per L’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi E’ fatto, perciò, obbligo all’appaltatore di risoluzione previste dal utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contrattocontratto di appalto, ai sensi di conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 1, Legge n. 136/2010, il mancato utilizzouno o più conti correnti bancari o postali, nella transazione finanziariaaccesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I pagamenti e le transazioni afferenti l’appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero di con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni.
3. L’AppaltatoreParimenti, si obbligai pagamenti destinati a dipendenti, ai sensi dell’arti pagamenti per le consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. 3Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG 7329980AD7).
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all’art. 45, co. 82, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.
6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori o con e i subcontraentisubcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeLegge n. 136/2010. L’appaltante provvederà a verificare l’inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
47. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’AppaltatoreL’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto si obbliga a darne dare immediata comunicazione all’Azienda all’appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di SassariRavenna.
8. L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita105 del, a pena di nullità assoluta D.Lgs. 50/2016, nonchè ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, .
9. L'esecutore dichiara di conoscere la clausola con norma che prevede la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonchè l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti136/2010 e successive modificazioni, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 1053 della legge citata.
10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 si rinvia alla Legge n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestatoal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contrattoconvertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Contratto d'Appalto
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per L’appaltatore assume gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso la Committente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della Committente sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.
2A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, si conviene che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3dello stesso. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo Ai fini della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG): 3929101CB4. La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare alla citata legge.
4Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero subcontraenti della filiera delle imprese al fine di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni permettere alla stazione appaltante di pagamento costituisce causa assolvere all’obbligo di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria verifica di cui alla norma sopra richiamata al comma 9 dello stesso articolo di legge. Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della provincia di Sassarilegge 136/2010.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiL’appaltatore, a pena di nullità assolutadel presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: “Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla citata leggetracciabilità dei flussi finanziari).
4. L’Appaltatore si obbliga I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con A.S.I.S. identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattosuccessive modifiche.
5II. L’AppaltatoreL’impresa (…), il subappaltatore o il in qualità di subcontraente che hanno dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione a A.S.I.S. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassarifinanziaria.
6III. L’Azienda verificherà che nei contratti L’impresa (…), in qualità di subappalto e nei sub-contratti sia inseritasubcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a pena di nullità assoluta del contrattoA.S.I.S.”.
3. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla previsti dalla legge sopra citata136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
74. Con riferimento ai L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1053 della legge 136/2010, comma 2 ultimo periodoe, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
86. In caso Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di variazione intervenuta diritto in ordine agli tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati o alle e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornidedicati successivamente alle commesse pubbliche. In difetto tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatidestinazione del conto alle commesse pubbliche.
97. In caso Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, gara (CIG) n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)7177590EA1.
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Samples: Contract for Brokerage Services
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiL’appaltatore, a pena di nullità assolutadel contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla citata leggetracciabilità dei flussi finanziari).
4. L’Appaltatore si obbliga I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la APSS, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattosuccessive modifiche.
5II. L’AppaltatoreL’impresa (…), il subappaltatore o il in qualità di subappaltatore/subcontraente che hanno dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla APSS della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di cui subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla norma sopra richiamata è tenuto APSS.”.
3. L’appaltatore si impegna a darne dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale APSS ed al Commissariato del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatafinanziaria.
74. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni La APSS verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1053 della legge 136/2010, comma 2 ultimo periodoe, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
85. In caso Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di variazione intervenuta diritto in ordine agli tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla APSS gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla APSS deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati o alle e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornidedicati successivamente alle commesse pubbliche. In difetto tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatidestinazione del conto alle commesse pubbliche.
96. In caso Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)gara ed il codice unico progetto.
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Samples: Fornitura Di Farmaci Urgenti
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare 33 puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)...
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o 35 alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3L’Aggiudicatario, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna conformemente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 13 novembre 2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il mancato utilizzoconto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, nella transazione finanziariaconsulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG/CUP. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreIn tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, si obbligal’Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l’Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l’applicabilità di una penale. Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai sensi commi precedenti gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni dell’art. 3, co. 8, secondo periodo 6 della l. 136/2010, L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad inserire informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente. La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con e i subcontraentisubcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggelegge n. 136/2010 e s.m.i.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiL’appaltatore, a pena di nullità assolutadel presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla citata leggetracciabilità dei flussi finanziari).
4. L’Appaltatore si obbliga I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con Patrimonio del Trentino spa, identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattosuccessive modifiche.
5II. L’AppaltatoreL’impresa (…), il subappaltatore o il in qualità di subappaltatore/subcontraente che hanno dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione a Patrimonio del Trentino spa della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di cui alla norma sopra richiamata è tenuto subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a darne patrimonio del Trentino spa”. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia Provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7finanziaria. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1053 della legge 136/2010, comma 2 ultimo periodoe, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante contratto. Le parti stabiliscono espressamente che nel relativo sub-il contratto è stata inseritarisolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a pena di nullità assolutaregistrare tutti i movimenti finanziari, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati o alle e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornidedicati successivamente alle commesse pubbliche. In difetto tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di tale comunicazionedestinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni il bonifico bancario o postale deve riportare, in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentirelazione a ciascuna transazione, né in ordine ai pagamenti già effettuatiil codice identificativo di gara (CIG) n. **********.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiL’appaltatore, a pena di nullità assolutadel contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
a) utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentiprovvista di immobilizzazioni tecniche, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario bonifici bancari o postale, postali ovvero di altri strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
b) comunicare alle Amministrazioni il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di pagamento costituisce causa tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
c) indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà indicato in contratto;
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. L’Appaltatore, Le parti stabiliscono espressamente che il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inseritarisolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a pena di nullità assolutaregistrare tutti i movimenti finanziari, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati o alle e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornidedicati successivamente alle commesse pubbliche. In difetto tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatidestinazione del conto alle commesse pubbliche.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per L’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi E’ fatto, perciò, obbligo all’appaltatore di risoluzione previste dal utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contrattocontratto di appalto, ai sensi di conformemente a quanto disposto previsto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 1, Legge n. 136/2010, il mancato utilizzouno o più conti correnti bancari o postali, nella transazione finanziariaaccesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I pagamenti e le transazioni afferenti l’appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero di con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni.
3. L’AppaltatoreParimenti, si obbligai pagamenti destinati a dipendenti, ai sensi dell’artconsulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. 3Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 69249021E9, e il seguente codice unico di progetto (CUP) J24H16000730007.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all’art. 45, co. 81, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.
6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori o con e i subcontraentisubcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeLegge n. 136/2010. L’appaltante provvederà a verificare l’inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
47. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’AppaltatoreL’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto si obbliga a darne dare immediata comunicazione all’Azienda all’appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di SassariRavenna.
8. L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita105 del, a pena di nullità assoluta D.Lgs. 50/2016, nonchè ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, .
9. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la clausola con norma che prevede la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonchè l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti136/2010 e successive modificazioni, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 1053 della legge citata.
10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 si rinvia alla Legge n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestatoal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contrattoconvertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentiL’appaltatore, a pena di nullità assolutadel contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con A.S.I.S., identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4II. L’Appaltatore L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei impegna a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno dare immediata comunicazione a A.S.I.S. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di cui alla norma sopra richiamata è tenuto subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a darne A.S.I.S.”.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale a A.S.I.S. ed al Commissariato del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente assume gli sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatafinanziaria.
74. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni A.S.I.S. verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1053 della legge 136/2010, comma 2 ultimo periodoe, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
85. In caso Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di variazione intervenuta diritto in ordine agli tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica a A.S.I.S. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione a A.S.I.S. deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati o alle e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornidedicati successivamente alle commesse pubbliche. In difetto tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatidestinazione del conto alle commesse pubbliche.
96. In caso Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, gara (CIG) n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)77194270AF.
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Samples: Capitolato Speciale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3La Ditta aggiudicataria, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna conformemente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis L. 00.0.0000 x.000, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, il mancato utilizzocon l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla ASST, su appositi moduli che saranno consegnati all’Ditta aggiudicataria, nella transazione finanziariafase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla ASST, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; • i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; • i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla ASST. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
3. L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. - ad informare immediatamente la ASST e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la ASST o l’Amministrazione concedente. L’ASST verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, 136/2010 e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).ss.mm.ii..
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Samples: Capitolato Speciale
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per L’Impresa assume gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L’Impresa, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione regionale e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
3. L’Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione regionale, sia passivi verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
4. L’Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, all'Amministrazione regionale, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è rilasciata dal rappresentante legale dell’Impresa entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'Amministrazione regionale. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, si conviene che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento operazioni, costituisce causa di risoluzione del contrattodello stesso.
36. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo Ai fini della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara comunicati dall'Amministrazione regionale.
7. La tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dalle Linee guida 2011 emanate dall’Autorità di Xxxxxxxxx con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata leggeall’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.
48. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei L’Impresa è obbligata all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero subcontraenti della filiera delle imprese al fine di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni permettere alla Stazione Appaltante di pagamento costituisce causa assolvere all’obbligo di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria verifica di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia al comma 9 dello stesso articolo di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatilegge.
9. In caso L'Impresa è obbligata in tema di cessione materia di antimafia, al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 materiali e l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)legge 136/2010.
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Samples: Accordo Quadro
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzoL’ Aggiudicatario, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero sua qualità di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatoreappaltatore, si obbliga, ai sensi a mente dell’art. 3, co. com- ma 8, secondo periodo della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti sotto- scritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola clau- sola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeLegge 13 agosto 2010 n. 136.
43. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’AppaltatoreL’ Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Prefet- tura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassariove ha sede il Consorzio.
64. L’Azienda verificherà L’ Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappalta- tori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a pena di nullità assoluta del contratto, consentire la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità piena tracciabi- lità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatafinanziari.
75. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore L’Aggiudicatario è tenuto a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né ol- tre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai pagamenti già effettuati.dati re- lativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i con- to/i.
96. In Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti crediti, si applica quanto disposto impegna a comunicare il/i CIG/CUP al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011cessionario, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario me- diante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Aggiudicatario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Accordo Quadro
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per L’appaltatore assume gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.
2A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, si conviene che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3dello stesso. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo Ai fini della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG) riportati nella tabella a pagina 3. La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge.
4all’art. L’Appaltatore si obbliga 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e garantisce che nei gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero subcontraenti della filiera delle imprese al fine di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni permettere alla stazione appaltante di pagamento costituisce causa assolvere all’obbligo di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria verifica di cui alla norma sopra richiamata al comma 9 dello stesso articolo di legge. Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della provincia di Sassarilegge 136/2010.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Accordo Quadro
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’artL‘Operatore Economico Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 8L. 38 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla predetta disposizione loro prima utilizzazione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
2. Ferme restando Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le ulteriori ipotesi spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di risoluzione previste immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. comma 3, co. 9 bis art. 3 della l. 136/2010legge n. 136/2010 - saranno effettuati, il mancato utilizzoesclusivamente, nella transazione finanziaria, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi; i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante; i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
4. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del contratto.
36. L’AppaltatoreGli obblighi inerenti alla tracciabilità, si obbligadi cui sopra gravano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraentialtresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono 39 tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente.
7. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, 136/2010 e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).ss.mm.ii..
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OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assolutadel Contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
42. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che deve inserire nei contratti sottoscritti stipulati con i privati subappaltatori o fornitori di beni e i subcontraentiservizi le seguenti clausole, venga inserita ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del Contratto sottoscritto con l'Azienda Speciale per la clausola secondo gestione degli Impianti Sportivi - A.S.I.S. (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui il mancato utilizzoall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratton. 136 e successive modifiche.
5II. L’AppaltatoreL’impresa (…), il subappaltatore o il in qualità di subappaltatore/subcontraente che hanno dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi - A.S.I.S. (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziaria”.
III. L’impresa (…), in qualità di cui subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente Contratto alla norma sopra richiamata è tenuto l'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi - A.S.I.S..”.
3. L’Appaltatore si impegna a darne dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatafinanziaria.
74. Con riferimento ai sub-contratti, La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1053 della L. 136/2010, comma 2 ultimo periodoe, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contrattoContratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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