Orari e tariffe Clausole campione

Orari e tariffe. 1) Il servizio di parcheggio a pagamento verrà espletato nei seguenti orari: Sosta a pagamento dal lunedì al sabato, festivi esclusi, nelle seguenti fasce orarie: − Prima fascia: dalle ore 8,30 alle ore 13,00; − Seconda fascia: dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Al di fuori dei suddetti periodi la sosta è libera senza alcun corrispettivo; 2) Le tariffe sono così fissate: − euro 0,30 durata massima della sosta: 30 minuti; − euro 0,60 durata massima della sosta: 60 minuti; 3) Le tariffe, così come fissate, verranno riscosse nelle aree di parcheggio a pagamento con parcometri conformi alle direttive e alle norme vigenti, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sul cruscotto del veicolo; 4) I cittadini residenti nelle vie dove sono ubicati stalli di sosta a pagamento potranno usufuire di un abbonamento annuale (in numero massimo di uno per nucleo abitativo) che consente la sosta in uno qualsiasi degli stalli a pagamento, al costo agevolato annuo di euro 50,00; 5) Il servizio di parcheggio a pagamento nelle vie consente di occupare uno stallo qualsiasi tra quelli disponibili nelle vie elencate nelle tabelle all’art. 6, per tutto il tempo di validità del tagliando acquistato (da parcometro e/o altre modalità di pagamento). Si potranno occupare stalli di sosta situati in vie differenti; 6) sono previste le seguenti agevolazioni e/o esenzioni: nelle aree a pagamento indicate dall’art. 6 è sempre consentita la sosta a titolo gratuito dei veicoli di proprietà: − dell’Ente comunale; − delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Servizio Sanitario, delle Autoambulanze e dei disabili; nonché,previa autorizzazione, ai veicoli attrezzati per il trasporto dei portatori di handicap; Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra sarà organizzato a cura del Comando di Polizia Municipale e gli appositi contrassegni dovranno essere esposti in modo visibile sul cruscotto del mezzo; 7) il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in ogni tempo le aree di parcheggio per comprovate esigenze di interesse pubblico, limitando la sospensione del servizio a pagamento al tempo strettamente necessario, senza che la ditta affidataria abbia a pretendere indennizzi di sorta;
Orari e tariffe. 1. Gli orari di apertura e chiusura dell’impianto al pubblico dovranno essere ogni anno preventivamente approvati dall’Amministrazione comunale su proposta del gestore. 2. Gli orari relativi all’attività ufficiale e di allenamento delle società sportive saranno invece concordati fra queste ultime ed il gestore e comunicati al Servizio Sport. 3. Notizia al pubblico di orari e tariffe dovrà essere data al pubblico mediante affissione in apposita bacheca all’interno dell’impianto riportante gli estremi dell’atto con il quale si autorizzano tali applicazioni 4. Le tariffe di qualsiasi natura (ingresso pubblico, utilizzo palestra, ecc.) praticate all’interno dell’impianto dovranno essere approvate dall’Amministrazione comunale previa proposta del gestore. 5. Le tariffe d’uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall’utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione. 6. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento della tariffa d’uso costituisce presupposto per l’accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. 7. Il Dirigente del Servizio Sport ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni d’assegnazione, per manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso i soggetti interessati sono esentati dal pagamento della tariffa per le ore non usufruite. 8. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Dirigente del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dall’Amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe.
Orari e tariffe. Il servizio di parcheggio a pagamento nelle zone allo scopo destinate verrà espletato tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. La tariffa oraria è stabilita, per l’anno 2013, in € 1,20 con un importo minimo di € 0,30. Successivamente le tariffe da applicare potranno essere variate previa apposita Deliberazione di Giunta Comunale, pur rimanendo nei limiti di cui al successivo art. 2.4. Il pagamento potrà avvenire, oltre che con monete, anche a mezzo di tessere pre-pagate. La ditta concessionaria potrà inoltre attivare, previo nulla osta dell’ufficio competente, modalità di pagamento alternative, quali l’utilizzo di sistemi remoti di tipo smartphone, ecc…
Orari e tariffe. 4.1 L’utilizzo da parte del pubblico dei parcheggi di cui all’articolo 3 lett. a) e lett. b), sarà regolato per 365 giorni/anno e 24 ore /giorno utilizzando le seguenti tariffe: fascia notturna in abbonamento per privati esterni dalle ore 19.00 alle ore 7.30 e per le 24 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi sino ad un costo massimo di € 100,00 al mese. Ogni tre anniOgni tre anni, su richiesta motivata di una delle parti, le sopraindicate tariffe potranno essere oggetto di modifica. Le modifiche si intendono approvate mediante scambio di corrispondenza a firma dei legali rappresentanti delle parti.
Orari e tariffe. 1) Le giornate e gli orari di funzionamento dovranno essere preventivamente concordati con l’Ente concedente. 2) Analogamente le tariffe da applicare, comprese quelle per il noleggio dei pattini. 3) Ai disabili ed ai bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto pagante è riservato l’ingresso gratuito. 4) Alle Associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale verranno applicate, per tutto il triennio di vigenza della convenzione, le seguenti tariffe massime: a) € 65,00/ora per hockey adulti con utilizzo docce; b) € 55,00/ora per hockey bambini senza utilizzo docce c) € 55.00/ora per pattinaggio artistico senza utilizzo docce d) € 25,00/ora per utilizzo della struttura senza ghiaccio e senza utilizzo docce e) € 15,00/ora supplemento per l’utilizzo delle docce (casistiche di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4). 4.1 In caso di proroga della durata, dal quarto anno e per ogni anno successivo, è facoltà del concessionario applicare incrementi in misura pari alla percentuale di aumenti del costo della vita per le famiglie di oeprai ed impiegati rilevata dall’ISTAT (FOI) per i 12 mesi precedenti. La rilevazione dell’indice ISTAT verrà calcolata sul periodo annuale con riferimento al periodo 1 settembre – 31 Agosto successivo.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.