Utilizzo della struttura Clausole campione

Utilizzo della struttura. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione sarà utilizzata la struttura del canile di proprietà di , sita in , loc. . Il Comune e l’Affidatario concordano che nella struttura possano essere effettuate, in qualunque momento, ispezioni e controlli, da parte degli incaricati dell’Amministrazione e/o delle strutture sanitarie competenti.
Utilizzo della struttura. La struttura viene affidata in concessione dotata di impianti fissi, spazi esterni, nello stato in cui si trovano. Eventuali integrazioni imposte dalle autorità sanitarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie risultanti da apposite prescrizioni sono a carico del concessionario. L’inventario e la descrizione dello stato dei locali saranno effettuati con verbali redatti prima della sottoscrizione del contratto. Le utenze dovranno essere intestate al concessionario: i costi derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, spese telefoniche e quant’altro necessario per il funzionamento del servizio sono ad esclusivo carico del concessionario. Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile e gli impianti fissi in buono stato di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. Sarà a carico del concessionario la sostituzione/integrazione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati. E’ fatto divieto di apportare modifiche, innovazioni o addizioni ai locali e alla loro destinazione, agli impianti esistenti, ad eccezione di quelle necessarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni igenico-sanitarie da parte degli organi pubblici competenti, sulla base delle prescrizioni imposte. Ogni modifica non autorizzata può costituire causa risolutiva, salva la riduzione in pristino.
Utilizzo della struttura. Per la gestione del servizio verrà utilizzato l’immobile e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale siti in Pozzuoli alla Via Xxxxxxx, idoneo ed autorizzato ad ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di n. 30 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi. Contestualmente alla consegna dell’immobile verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile, dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura. Gli arredi ed attrezzature esistenti sono concesse in comodato d’uso gratuito. L’immobile e quanto in esso contenuto ed annesso e i beni mobili rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Pozzuoli, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario. Alla scadenza del contratto di concessione il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, il Comune di Pozzuoli, attraverso l’Ambito Territoriale, avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. La cooperativa partecipante alla gara ha l’obbligo di recarsi preventivamente a visitare ed esaminare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio che sarà fornito. Tali sopralluoghi devono essere effettuati in orari concordati tra le parti, le quali ne redigono verbali di visita. Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.
Utilizzo della struttura. 4.1 Le domande per l’utilizzo della Sala Xxxxx Xxxxxx devono essere inoltrate per lettera alla Direzione delle Scuole Elementari di Chiasso con formulario (scaricabile nel sito del Co- mune di Chiasso, xxx.xxxxxxx.xx, oppure ottenibile dalla segreteria delle Scuole Elemen- tari) contenente le seguenti indicazioni: i dati della persona di riferimento della richiesta – una breve ma esaustiva descrizione del contenuto e degli scopi dell’evento e un program- ma di massima dello stesso – la data della manifestazione, considerando eventuali giorni di preparazione per montaggio e smontaggio e l’indicazione della realizzazione di specifi- ci allestimenti. 4.2 In caso di accettazione della domanda, il presente contratto sarà controfirmato, sia dalla Direzione delle Scuole Elementari, sia dal richiedente, il quale con la firma accetta auto- maticamente le condizioni riportate nel contratto, che deve pervenire alla Direzione 30 giorni prima dell’evento. 4.3 La Sala Xxxxx Xxxxxx sarà messa a disposizione non prima del giorno precedente la data d’inizio della locazione, indicata sul contratto. Il Comune di Chiasso consegna gli ambienti puliti e in ordine con un verbale di accompa- gnamento. Gli stessi dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni con un ver- bale di riconsegna. In caso di danni tutte le spese di ripristino saranno addebitate all’utente. Il richiedente deve essere in possesso di un’assicurazione a loro copertura. 4.4 L’eventuale perdita delle chiavi, qualora messe a disposizione, verrà sancita da un rimbor- so di fr. 250.-- e dal pagamento del rifacimento della stessa. 4.5 Il Comune di Chiasso declina ogni responsabilità in merito a oggetti abbandonati, smarri- ti, rubati, o per danni che dovessero interessare cose e/o terze persone durante il periodo di locazione della Sala Xxxxx Xxxxxx e inerenti all’organizzazione della manifestazione. 4.6 L’utilizzo degli spazi esterni, antistanti alla Sala Xxxxx Xxxxxx, deve essere richiesto e- spressamente e descritto nelle “condizioni speciali” del presente contratto e deve essere appositamente concordato per evitare il danneggiamento del piazzale. All’esterno della struttura non è consentito inserire, addossare o affiggere striscioni o altre forme di pubblicità o di abbellimento, se non specificatamente concordato.
Utilizzo della struttura. La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall’Amministrazione provinciale gratuitamente.
Utilizzo della struttura. Mediante il rilascio del portachiavi di cui al punto 1.2., all’Abbonato viene riconosciuto il diritto di accesso in base alle condizioni indicate nel Contratto di Abbonamento, nonché l’utilizzo delle stesse durante gli orari di apertura previsti.
Utilizzo della struttura. Il Conduttore dichiara che l’immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che comportano contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori. Dichiara inoltre di rinunciare ad esercitare quanto previsto dagli art. 34 e 35 Legge n. 392 del 27/07/78 in quanto già precedentemente alla presente locazione, l’immobile in oggetto, era adibito ad attività che comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti o consumatori.
Utilizzo della struttura. Nello svolgimento delle attività, di cui alla presente convenzione, sarà utilizzata la struttura dell’Amministrazione Comunale, sita in via Giancane, nei locali dell’ex- macello, che potrà, comunque, essere disponibile, in favore della stessa Amministrazione, in qualsiasi momento, per le attività che ritenesse più opportune. All’atto della consegna verrà redatto un verbale, con la descrizione di tutti i beni presenti ed inventariabili. L’affidatario si impegna, inoltre, a non apportare modifiche alla struttura del canile, senza le preventive autorizzazioni dell’Amministrazione Comunale. L’affidatario ha l’obbligo di consegnare copia di tutte le chiavi della struttura, qualora provvedesse alla sostituzione delle serrature, all’Amministrazione Comunale che può, in qualsiasi momento e senza preavviso, effettuare ispezioni e controlli ed essere presente nel canile comunale.
Utilizzo della struttura. Il Teatro Vittoria potrà essere concesso per attività seminariali, convegni, mostre e per manifestazioni e/o eventi culturali scientifici o mondani, a gruppi, associazioni ecc. Le richieste dell’utilizzazione del Teatro andranno rivolte al gestore affittuario e per conoscenza al Comune di Pennabilli. La determinazione dell’affitto per l’utilizzazione occasionale del Teatro sarà stabilita dal gestore affittuario. Il Comune di Pennabilli si riserva almeno 20 giornate l’anno di cui 10 invernali (ottobre/marzo) e 10 estive (aprile/settembre) per attività proprie o attività patrocinate a insindacabile giudizio dell’amministrazione. In dette giornate il gestore affittuario dovrà fornire gratuitamente la custodia, il riscaldamento, l’illuminazione, la pulizia dei locali, i tecnici e quanto necessario per l’apertura del Teatro. L’utilizzo della struttura nelle sopra citate giornate verrà richiesto con comunicazione scritta da inviarsi con anticipo di 15 giorni rispetto alla data richiesta. Se le richieste sono eccedenti tale numero le parti si accorderanno di volta in volta . Le attività di scuola di Teatro e/o di musica o quant’altro da tenersi all’interno del Teatro andranno concordate e stabilite fra il gestore affittuario ed il Comune di Pennabilli. Nuovi acquisti di attrezzature verranno concordati di volta in volta sulla base di esigenze comprovate ed essenziali ed i beni acquisiti entreranno a far parte dell’inventario. Il palco centrale di II ordine rimane riservato all’Amministrazione Comunale per tutte le manifestazioni, come da Statuto.

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  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE L’Azienda USL, concede in locazione alla - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 6, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 22 costituita da un ambiente posto al piano terra; - unità immobiliare ad uso negozio sita in Via Clavature n. 8/a, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 24 costituita da un ambiente al piano terra collegato ad un ambiente retrostante posto al piano ammezzato; - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 8, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 26 costituita da un ambiente al piano interrato; così come indicato nelle allegate planimetrie (Allegati A-B-C). Le unità immobiliari vengono date nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. I locali risultano liberi da persone. I locali sono stati dichiarati di interesse storico artistico con Decreto del 26/07/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 10 comma 1, e 12 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Copia del suddetto provvedimento viene consegnato al conduttore in data odierna.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Utilizzo del Servizio Per utilizzare il Servizio, sarà sufficiente navigare in internet tramite la rete mobile Vodafone, senza necessità di scaricare alcun client o applicazione. Il Cliente potrà accedere alle configurazioni del servizio tramite l’area dedicata del sito web xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx, per accedere alla quale è necessaria la creazione di un account.

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.

  • OGGETTO DELLA GARA ll presente capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di campionamento e determinazioni analitiche sulle seguenti matrici: • acque reflue: all’interno di questa matrice si intendono compresi: - acque reflue urbane - acque reflue industriali - acque reflue di scarico da impianti di depurazione - acque di scarico in genere - percolati; - bottini; • acque sotterranee. Le determinazioni necessarie vengono per la maggior parte eseguite nel Laboratorio Prove Interno. Vengono esternalizzate e costituiscono l’oggetto della presente gara le determinazioni di singoli parametri che il Laboratorio interno non effettua o per i quali il Laboratorio non possa in via transitoria o continuativa eseguire le determinazioni nei tempi previsti dalla normativa o da specifiche autorizzazioni. L’oggetto della gara è quindi il servizio su chiamata delle determinazioni analitiche descritte ed elencate nell’Allegato B “elenco prezzi”. L’accordo quadro sarà concluso con un operatore economico, purché vi siano offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Le analisi necessarie a ETRA S.p.A. sono programmate annualmente in base alle normative vigenti, alle autorizzazioni degli impianti e alle esigenze gestionali del settore Gestione Impianti. Una parte di analisi non è però preventivabile a priori, a causa di situazioni puntuali agli impianti (lavori, scarichi anomali, criticità d’esercizio), pubblicazione di nuove normative cogenti, variazioni autorizzative che modifichino i limiti da rispettare, etc. Per tale motivo le necessità della Stazione Appaltante non sono determinabili preventivamente con esattezza, in quantità e in parametri analitici. L’accordo quadro ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere sempre e TEMPESTIVAMENTE a disposizione LA PRESTAZIONE RICHIESTA NEL MOMENTO IN CUI NE RILEVI LA NECESSITA’. Si sottolinea fin d’ora che il rispetto dei tempi costituisce una caratteristica fondamentale per valutare la corretta esecuzione del servizio.