Orario flessibile. Qualora venga adottato l'orario flessibile saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.
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Samples: Regolamento Di Assunzione
Orario flessibile. Qualora venga adottato Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione Scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti del precedente art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno determinate le articolazioni dell'orario concordati turni di recupero o compensazioni economiche. La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per: • la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; • lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l’Amministrazione; • maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita reparto; • nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto tra il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario ha garantito la propria disponibilità; • sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzapersonali, ovvero sui rapporti previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate, sono riconosciute come attività da incentivare con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegatele risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personalee che ne facciano richiesta, salvo quello impegnato nelle turnazionivanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve compatibilmente con le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivoservizio.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Orario flessibile. Qualora venga adottato l'orario flessibile saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti1. L'orario La flessibilità dell’orario è permessa, su richiesta dei dipendenti, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio.
2. L’orario flessibile consiste nel posticipare l'orario l’orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario o anticipare l’orario di uscita o dell'avvalersi di avvalersi di entrambe le facoltà limitandofacoltà.
3. L’eventuale periodo non lavorato deve essere recuperato dal personale mediante rientri pomeridiani.
4. Le aliquote del personale da ammettere alla fruizione dell’orario flessibile vengono determinate dal DSGA, peròsulla base delle direttive del D.S. e sentita la RSU.
5. Qualora le unità di personale richiedente siano numericamente superiori alle necessità dell’Istituto, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto si farà ricorso ad una rotazione almeno mensile fra il personale addetto alla medesima Unità organicarichiedente.
6. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzane facciano richiesta vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, ovvero sui rapporti compatibilmente con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlliservizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione Scolastica.
7. Le forme di tipo automaticoorario flessibile sono adottate limitatamente ai periodi di attività didattica, sulle presenze in servizio durante i periodi di sospensione dell’attività didattica il personale osserva l’orario ordinario (6 ore articolate nei 6 giorni della settimana)
8. Le assenze per qualsiasi causa del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo a nessun addebito in banca ore. Allo stesso modo il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di malattia del dipendente, di sciopero, di chiusura dell’Istituzione Scolastica o perché coincidente con una festività infrasettimanale.
9. Le parti concordano di:
1. non riconoscere al personale che effettua un orario di servizio articolato su 5 o 11 giorni ore di straordinario per giornate festive coincidenti con la giornata di recupero;
2. considerare le settimane miste (attività didattica svolta non tutti i giorni della settimana) come settimane di attività didattica. Non è necessario pertanto, in queste settimane, chiedere il giorno abitualmente non lavorato come assenza per ferie o recupero ore e le giornate di ferie vengono calcolate come 1,2 giorni a meno che non coprano l’intera settimana, nel cui caso sono calcolate come 1 giorno. Nel calcolo dei giorni di ferie, in caso di frazioni orarie (es. 35,6) si computano i giorni interi (35) e l’eventuale frazione (0,6, corrispondente a 3 h 36’) viene accreditata in banca ore;
3. non addebitare al personale che svolge un orario di servizio articolato su 5 giorni che si assenta per periodi inferiori alla corresponsione settimana per motivi diversi dalle ferie (malattia,lutto ecc.) il tempo eccedente l’orario di alcun tipo servizio giornaliero (6ore) e di emolumento aggiuntivoconseguenza non accreditare nella banca ore le ore eccedenti l’orario di servizio giornaliero previste nella settimana di 5 giornate lavorative.
10. Il Contratto Collettivo Economico Integrativo annuale può prevedere particolari forme di flessibilità per motivate esigenze personali o familiari del personale, fermo restando il rispetto dell’obbligo della prestazione delle 36 ore settimanali di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Orario flessibile. Qualora venga adottato A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa in determinati periodi dell'anno, l'orario flessibile normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni). Tali programmi - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno preventivamente comunicati e valutati con la R.S.U., ivi compresi i casi di attività su 17 o 18 turni settimanali. Distribuzioni dell'orario di lavoro diverse da quelle indicate nel presente paragrafo saranno oggetto di contrattazione con la R.S.U., da esaurirsi comunque entro 25 giorni dalla comunicazione effettuata dalla azienda. Lavoro straordinario Il ricorso al lavoro straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orarioprocessi, la contemporanea presenza necessità di tutto salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Nelle suddette situazioni, l'azienda può far ricorso al lavoro straordinario con il personale addetto solo obbligo di darne tempestiva comunicazione alla medesima Unità organicaR.S.U. Eventuali ipotesi di lavoro straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U. I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente 10° comma, sono tenuti a disposizione della R.S.U. Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegateIl lavoro straordinario, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocatoil lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale. In ogni caso tutto il personaleConto ore Le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore, salvo ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi 10 e 11, saranno al 50% recuperate entro l'anno successivo a quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve effettuazione. Il recupero avverrà compatibilmente con le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali produttive e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazionemercato. Le maggiorazioni verranno comunque corrisposte il mese successivo a quello dell'effettuazione. Lavoro a turni Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni settimanali, l'orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di servizio prestate come recupero forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivopuò abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario.
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Orario flessibile. Qualora venga adottato Una volta stabilito l'orario di servizio (funzionamento) dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno determinate concordati turni di recupero o compensazioni economiche. L’art. 51 del CCNL 2007, ancora vigente, stabilisce in 36 ore di lavoro settimanali l’orario dei collaboratori scolastici, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri attività aggiuntive). Se l’orario giornaliero supera le 6 ore, su richiesta del dipendente, deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e limiti12 minuti. L'orario L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali di 7 ore e 12 minuti giornalieri o con diversa articolazione. Le suddette modalità possono essere adottate anche in maniera mista. Alla luce di ciò, le parti prendono atto che l’IC Cosenza 1 Zumbini si caratterizza per una serie di necessità che consistono nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo: - le necessità connesse al piano dell’offerta formativa (diversa distribuzione delle ore curriculari nei diversi plessi); - le necessità connesse ai mezzi di trasporto e alla particolare conformazione del territorio; - la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, - l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. Pertanto si rende necessaria la riorganizzazione flessibile consiste nel posticipare l'orario dell’orario di servizio utilizzando margini di flessibilità da condividere nella riunione di inizio d’anno. La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per: • la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; • lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio, volontario e senza oneri per l’Amministrazione; • maggior carico di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto; • nei plessi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione prima tra i colleghi dello stesso Comune e quindi tra i colleghi in servizio nei plessi dei diversi Comuni o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto tra il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario ha dato la propria disponibilità; • sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzapersonali, ovvero sui rapporti previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche ai turni ordinari di lavoro. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegatele risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personalee che ne facciano richiesta, salvo quello impegnato nelle turnazionivanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve compatibilmente con le esigenze di assicurare particolari serviziservizio. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche si concorda di tipo automatico, sulle presenze consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali entrata e di base uscita alle seguenti categorie di personale: - Personale con certificazione di handicap grave (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere art.3c.3 L.104/92); - Personale che assiste familiare in condizione di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale handicap grave (art.3c.3 L.104/92); - Genitori di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi figli di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivoetà inferiore ad anni 3.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Orario flessibile. Qualora venga adottato Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti del precedente art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno determinate le articolazioni dell'orario concordati turni di recupero o compensazioni economiche . La flessibilità oraria potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per: • la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; • lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l’Amministrazione. • maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso secondo reparto; • nei plessi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione prima tra i seguenti criteri colleghi dello stesso Comune e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita quindi tra i colleghi in servizio nei plessi dei diversi Comuni o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto tra il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario ha garantito la propria disponibilità; • sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzapersonali, ovvero sui rapporti previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegatele risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personalee che ne facciano richiesta, salvo quello impegnato nelle turnazionivanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve compatibilmente con le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivoservizio.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Orario flessibile. L'azienda nel caso riscontri esigenze di carattere stagionale, di mercato, o ravvisi la necessità di un miglior impiego dell'apparato produttivo, può ricorrere all'orario flessibile, realizzando, come media su un arco di tempo di più settimane, l'orario di lavoro di cui al precedente art. 32. In tal caso dovrà precisare per iscritto alle XX.XX. e all'A.N.I.S. il numero delle ore, il numero dei lavoratori interessati ed il periodo di ricorso. In detto arco di tempo l'orario di lavoro, salvo diversi accordi, non potrà essere inferiore alle 32 ore settimanali e superiore alle 48 ore settimanali. Tale nastro orario dovrà essere riproporzionato in relazione all'introduzione di orario di lavoro settimanale diverso rispetto a quello attualmente vigente di 39 ore. In questa ipotesi l'orario attuato oltre le 39 ore settimanali non costituisce lavoro straordinario. In apposito incontro a livello aziendale e/o interconfederale saranno verificate le motivazioni aziendali definendo, tramite accordo, le modalità attraverso le quali avverrà il ricorso alla flessibilità, tenuto anche conto delle esigenze dei lavoratori. Con il presente articolo le parti hanno inteso fornire alle aziende uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda, dei prodotti o dei servizi, nel corso dell'anno. In mancanza di tale accordo sulle modalità non si potrà dare attuazione alla flessibilità dell'orario. Le Parti concordano inoltre che le aziende con più di 15 dipendenti, coinvolte da maggiori richieste di mercato, ritardi negli approvvigionamenti, carenze di commesse, processi produttivi legati alla stagionalità, potranno ricorrere ad un orario articolato di 20 ore semestrali, al fine di consentire una più tempestiva risposta alla domanda del mercato. L'azienda dieci giorni prima del ricorso all'orario articolato deve: - informare la S.S.A. e verificare con la stessa le motivazioni della richiesta; - concordare, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e della stessa azienda, le modalità della sospensione, o riduzione, o aumento della attività lavorativa ed il conseguente recupero delle ore. Qualora venga adottato l'orario flessibile l'azienda e la S.S.A. non addivengano ad un accordo in tale fase la richiesta si intende decaduta e le informazioni relative al progetto saranno determinate trasmesse alle Organizzazioni Sindacali e all'ANIS le articolazioni dell'orario stesso secondo quali, entro i seguenti criteri e limititermini previsti dall'accordo sulle nuove relazioni industriali, provvederanno ad effettuare un incontro interconfederale al fine di ricercare il componimento delle divergenze, sulle modalità applicative. In mancanza di tale accordo sulle modalità non si potrà dare attuazione alla flessibilità dell'orario. L'orario articolato non potrà svolgersi nei giorni festivi e la quantità delle ore lavorative giornaliere complessive non potrà superare le nove ore dal lunedì al venerdì e quattro ore al sabato. L'orario di lavoro flessibile consiste nel posticipare effettuato oltre a quello normale sarà retribuito con la maggiorazione del 10%. Nel limite delle 20 ore semestrali, la flessibilità dell'orario di lavoro, senza alcun diritto alla maggiorazione della retribuzione come sopra specificato, potrà essere richiesta dal lavoratore anche per il tramite della S.S.A., qualora non vengano a crearsi disfunzioni di carattere organizzativo e produttivo, per gravi motivi familiari fermo restando la volontarietà delle Parti. L'azienda è tenuta a comunicare, a seguito dell'accordo raggiunto, l'orario di inizio lavoro flessibile all'Ispettorato del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario e all' ISS. Annualmente le Parti firmatarie si incontreranno per verificare l'andamento del fenomeno e per esaminare eventuali problematiche. Inoltre le Parti si impegnano a definire in uno specifico confronto la regolamentazione dei periodi di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitandomalattia, peròferie, al nucleo centrale dell'orarioC.I.G., la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzapermessi, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegateaspettative, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personaleecc., salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione relativi all'effettuazione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio sulla base delle indicazioni già emerse dal confronto OO.SS.-ANIS del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo19.01.88.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Orario flessibile. Qualora venga adottato Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti del precedente art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno determinate le articolazioni dell'orario concordati turni di recupero o compensazioni economiche . La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per: • la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; • lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l’Amministrazione. • maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita reparto; • nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto tra il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario ha garantito la propria disponibilità; • sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzapersonali, ovvero sui rapporti previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegatele risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personalee che ne facciano richiesta, salvo quello impegnato nelle turnazionivanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve compatibilmente con le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivoservizio.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Orario flessibile. Qualora venga adottato l'orario L’orario flessibile saranno determinate permette al dipendente di scegliere, nell’ambito di intervalli di tempo fissati, le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario ore di inizio del e di fine della propria attività. Il sistema si fonda, pertanto, sul principio dell’auto-gestione individuale dell’orario di lavoro, pur tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali. L’orario flessibile è applicato ai dipendenti adibiti a mansioni interne che prestano servizio presso gli uffici delle Sedi Amministrative della Società; sono esclusi da tale applicazione coloro che eseguono turni di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario e gli addetti a particolari servizi (come gli autisti, i portinai, i commessi, i custodi, i centralinisti, gli addetti alla manutenzione di uscita macchinari e di impianti). Le eccedenze positive e negative (rispetto al normale numero di ore giornaliere) saranno calcolate al minuto, accreditate e addebitate. In caso di urgenza e/o dell'avvalersi particolari necessità le Società provvederanno ad istituire il ritorno temporaneo all’orario normale (o rigido) di entrambe lavoro anche per settori singoli, informando le facoltà limitandoR.S.A. ove presenti, peròe, al nucleo centrale dell'orarioove non presenti, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima Unità organicainformando le R.S.A. della Capogruppo. La sua adozione presuppone un'analisi compensazione delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario ore effettivamente lavorate con quelle contrattualmente previste avviene nell’arco del mese. Tuttavia, alla fine di servizio provoca ogni mese, il saldo ore positivo o può provocare nei confronti dell'utenzanegativo fino ad un massimo di 10 ore, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche è riportato al mese successivo. Le ore del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede saldo positivo (escluse le ore di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve lavoro straordinario prestate secondo le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e similinormative vigenti) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario considerate come lavoro straordinario e non saranno retribuite né assegnate in conto ferie. Il mancato completamento dell’orario mensile oltre i limiti del saldo negativo precisato sopra (10 ore) potrà costituire inosservanza dell’orario di lavoro; potrà comportare, tra l’altro, la correlativa riduzione della retribuzione. Tali eccedenze potranno essere compensate mediante ricorso ai vari istituti contrattuali in vigore (banca ore, ferie, art. 39 CCNL vigente, festività soppresse, etc.). Viene convenzionalmente ripristinato l’orario normale (o rigido) di lavoro per i casi di: trasferte, servizio fuori Sede, ferie, malattie, day hospital, permessi per visite mediche, scioperi in entrata ed in uscita. Sarà consentita l’operatività dell’orario flessibile nella fascia di flessibilità non interessata dalle assenze di cui sopra. Per le assenze di mezze giornata sarà convenzionalmente ripristinato l'orario rigido limitatamente alla mezza giornata di assenza, consentendo quindi nella mezza giornata di presenza l’operatività dell’orario flessibile. L'orario flessibileI permessi retribuiti (cioè non recuperabili) durante l’orario normale o rigido saranno concessi dalle Società per casi di motivata necessità e per effettuazione di visite specialistiche, esami e terapie mediche, purché documentati. Nella documentazione prodotta dovrà essere indicato, di norma, l’orario della prestazione sanitaria. Si precisa al riguardo che il permesso decorrerà per il tempo strettamente necessario per recarsi nel luogo dove si effettuerà la prestazione e tornare presso la propria sede di lavoro. Saranno concessi permessi non retribuiti (cioè recuperabili) per un massimo di 2 ore e 30 minuti al giorno. Nelle giornate di venerdì e in alcuni casi specificiquelle semifestive la prestazione lavorativa dovrà essere di almeno 2 ore e 30 minuti (riparametrata per i part time). Per poter usufruire dei citati permessi è necessaria la presenza in Azienda. Il tempo di lavoro viene rilevato dalle transazioni del badge, può riguardare tutto che è personale e non cedibile, effettuate attraverso gli appositi lettori. I dipendenti devono effettuare personalmente le transazioni in occasione di ogni entrata e di ogni uscita nella propria sede di lavoro o nelle altre Sedi Amministrative dello stesso comune, effettuate per qualsiasi ragione. Nel caso di corsi di formazione organizzati dalla Società presso le proprie Sedi Amministrative, il personale partecipante dovrà effettuare la registrazione della presenza con il tesserino personale (badge); nel caso che tali corsi siano organizzati in altre sedi, viene convenzionalmente ripristinato, per le giornate di una Unità organicacorso, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi l’orario normale (o rigido) di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivolavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Aziendale
Orario flessibile. Qualora venga adottato Con decorrenza 1° Luglio 2014 per il personale interno delle Direzioni è istituito un orario flessibile avente le seguenti caratteristiche:
6.1) Fasce di flessibilità Fascia Flessibilità dal Lunedì al Giovedì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.15 termine dalle ore 16,45 alle ore 18.15 il Venerdì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.15 termine dalle ore 12.15 alle ore 15.15 Al fine di consentire un recupero sul monte ore, il venerdì la fascia di flessibilità viene estesa fino alle ore 15,15, fermo il fatto che, qualora l’attività ordinaria e straordinaria comporti un impegno lavorativo superiore alle SEI ore, dovrà essere effettuato un intervallo di almeno 30 minuti. Nelle giornate semifestive l'attività lavorativa avrà inizio nelle fasce di flessibilità sopra definite e terminerà alle ore 12,00; qualora in tali giornate si determini una prestazione lavorativa inferiore alle 3 ore l’azienda provvederà a recuperare la differenza sul monte ore. La pausa pranzo, la cui durata potrà variare da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 1 ora e 30 minuti, potrà essere usufruita dalle ore 12,30 alle ore 14,00 nelle giornate dal lunedì al giovedì.
6.2) La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di 8 (otto) ore in negativo e non più di 10 (ore) in positivo rispetto al normale orario di lavoro contrattuale mensile.
6.3) Nel caso di assenze per ferie, malattia e permessi s'intende convenzionalmente ripristinato l'orario flessibile di lavoro di cui al precedente art. 5; le assenze nelle giornate “semi- festive” saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. conteggiate pari a ½ giornata.
6.4) In caso di adesione a sciopero e/o assemblee, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, s'intende ripristinato convenzionalmente l'orario di lavoro di cui al precedente art.5 per la porzione di giornata interessata (ante meridiana o post meridiana);
6.5) L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, non si applicherà al nucleo centrale dell'orariopersonale che osserva turni, la contemporanea presenza cui disciplina d’orario è definita dal precedente art. 5. Ai lavoratori ammessi alla prestazione Part-time si applicherà quanto previsto al successivo art.8.
6.6) L’ingresso in azienda successivo al termine della fascia di tutto il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personaleflessibilità sarà considerato quale ritardo, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura quanto definito dall’art. 10.5. Viene comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita concessa una franchigia mensile straordinaria pari a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo20 minuti.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Orario flessibile. Qualora venga adottato Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno determinate concordati turni di recupero o compensazioni economiche. La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per: • la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; • lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l’Amministrazione. • maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto; • nei plessi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità; • sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche dei turni ordinari di lavoro. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate, sono riconosciute come attività da incentivare con le articolazioni risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario stesso flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, in relazione all’assetto organizzativo conseguente al Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica può organizzare il proprio orario di lavoro secondo i seguenti criteri e limitiil criterio della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio della funzione di competenza. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario L’orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella individuato all’interno della fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve compresa tra le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi ore 7,30 e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo9.
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Orario flessibile. Qualora venga adottato A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa in determinati periodi dell'anno, l'orario flessibile normale di lavoro di cui al 1º comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni). Tali programmi - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno preventivamente comunicati e valutati con la R.S.U., ivi compresi i casi di attività su 17 o 18 turni settimanali. Distribuzioni dell'orario di lavoro diverse da quelle indicate nel presente paragrafo saranno oggetto di contrattazione con la R.S.U. Lavoro straordinario Il ricorso al lavoro straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orarioprocessi, la contemporanea presenza necessità di tutto salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Nelle suddette situazioni, l'azienda può far ricorso al lavoro straordinario con il personale addetto solo obbligo di darne tempestiva comunicazione alla medesima Unità organicaR.S.U. Eventuali ipotesi di lavoro straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U. I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente 10º comma, sono tenuti a disposizione della R.S.U. Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegateIl lavoro straordinario, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocatoil lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale. In ogni caso tutto il personale, salvo Conto ore Le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi 10 e 11 saranno al 50% recuperate entro l'anno successivo a quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve effettuazione. Il recupero avverrà compatibilmente con le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali produttive e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazionemercato. Le maggiorazioni verranno comunque corrisposte il mese successivo a quello dell'effettuazione. Lavoro a turni Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni settimanali, l'orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di servizio prestate come recupero forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivopuò abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario.
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Orario flessibile. Qualora venga adottato Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti di legge. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno determinate le articolazioni dell'orario concordati turni di recupero o compensazioni economiche. La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per: • la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; • lo scambio dei reparti per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l’Amministrazione. • maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario reparto; • sono consentiti per soddisfare particolari necessità di inizio servizio o personali, previa formale autorizzazione del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitandoDSGA, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto accordi tra il personale addetto alla medesima Unità organicaper modifiche di turni ordinari di lavoro. La sua adozione presuppone un'analisi Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e dei riflessi che una modifica ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzaflessibile, ovvero sui rapporti compatibilmente con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivoservizio.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Orario flessibile. Qualora venga adottato l'orario L’orario flessibile saranno determinate permette al dipendente di scegliere, nell’ambito di intervalli di tempo fissati, le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario ore di inizio del e di fine della propria attività. Il sistema si fonda, pertanto, sul principio dell’auto-gestione individuale dell’orario di lavoro, pur tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali. L’orario flessibile è applicato ai dipendenti adibiti a mansioni interne che prestano servizio presso gli uffici delle Sedi Amministrative della Società; sono esclusi da tale applicazione coloro che eseguono turni di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario e gli addetti a particolari servizi (come gli autisti, i portinai, i commessi, i custodi, i centralinisti, gli addetti alla manutenzione di uscita macchinari e di impianti). Le eccedenze positive e negative (rispetto al normale numero di ore giornaliere) saranno calcolate al minuto, accreditate e addebitate. In caso di urgenza e/o dell'avvalersi particolari necessità le Società provvederanno ad istituire il ritorno temporaneo all’orario normale (o rigido) di entrambe lavoro anche per settori singoli, informando le facoltà limitandoR.S.A. ove presenti, peròe, al nucleo centrale dell'orarioove non presenti, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima Unità organicainformando le R.S.A. della Capogruppo. La sua adozione presuppone un'analisi compensazione delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario ore effettivamente lavorate con quelle contrattualmente previste avviene nell’arco del mese. Tuttavia, alla fine di servizio provoca ogni mese, il saldo ore positivo o può provocare nei confronti dell'utenzanegativo fino ad un massimo di 10 ore, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche è riportato al mese successivo. Le ore del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede saldo positivo (escluse le ore di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve lavoro straordinario prestate secondo le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e similinormative vigenti) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario considerate come lavoro straordinario e non saranno retribuite né assegnate in conto ferie. Il mancato completamento dell’orario mensile oltre i limiti del saldo negativo precisato sopra (10 ore) potrà costituire inosservanza dell’orario di lavoro; potrà comportare, tra l’altro, la correlativa riduzione della retribuzione. Tali eccedenze potranno essere compensate mediante ricorso ai vari istituti contrattuali in vigore (banca ore, ferie, art. 39 CCNL vigente, festività soppresse, etc.). Viene convenzionalmente ripristinato l’orario normale (o rigido) di lavoro per i casi di: trasferte, servizio fuori Sede, ferie, malattie, day hospital, permessi per visite mediche, scioperi in entrata ed in uscita. Sarà consentita l’operatività dell’orario flessibile nella fascia di flessibilità non interessata dalle assenze di cui sopra. Per le assenze di mezza giornata sarà convenzionalmente ripristinato l'orario rigido limitatamente alla mezza giornata di assenza, consentendo quindi nella mezza giornata di presenza l’operatività dell’orario flessibile. L'orario flessibileI permessi retribuiti (cioè non recuperabili) durante l’orario normale o rigido saranno concessi dalle Società per casi di motivata necessità e per effettuazione di visite specialistiche, esami e terapie mediche, purché documentati. Nella documentazione prodotta dovrà essere indicato, di norma, l’orario della prestazione sanitaria. Si precisa al riguardo che il permesso decorrerà per il tempo strettamente necessario per recarsi nel luogo dove si effettuerà la prestazione e tornare presso la propria sede di lavoro. Saranno concessi permessi non retribuiti (cioè recuperabili) per un massimo di 2 ore e 30 minuti al giorno. Nelle giornate di venerdì e in alcuni casi specificiquelle semifestive la prestazione lavorativa dovrà essere di almeno 2 ore e 30 minuti (riparametrata per i part time). Per poter usufruire dei citati permessi è necessaria la presenza in Azienda. Il tempo di lavoro viene rilevato dalle transazioni del badge, può riguardare tutto che è personale e non cedibile, effettuate attraverso gli appositi lettori. I dipendenti devono effettuare personalmente le transazioni in occasione di ogni entrata e di ogni uscita nella propria sede di lavoro o nelle altre Sedi Amministrative dello stesso comune, effettuate per qualsiasi ragione. Nel caso di corsi di formazione organizzati dalla Società presso le proprie Sedi Amministrative, il personale partecipante dovrà effettuare la registrazione della presenza con il tesserino personale (badge); nel caso che tali corsi siano organizzati in altre sedi, viene convenzionalmente ripristinato, per le giornate di una Unità organicacorso, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi l’orario normale (o rigido) di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivolavoro.
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Samples: Group Insurance Agreement
Orario flessibile. Qualora venga adottato l'orario 3.1 Al personale cui trova applicazione la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro prevista al punto 1., è riconosciuta la possibilità di avvalersi dell’orario flessibile saranno determinate entro le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario fasce: - flessibilità in entrata: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 - flessibilità in uscita: - dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 - il venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30; detta fascia di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario flessibilità, d’intesa con il Responsabile, può essere estesa fino alle ore 16.00, fermo restando un intervallo di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, peròalmeno 30 minuti, al nucleo centrale dell'orariotermine del turno antimeridiano.
3.2 Sono quindi previste delle “fasce di rigidità” durante le quali i dipendenti devono essere presenti al lavoro. Tali fasce sono comprese tra le ore 9.00 e le ore 17.00 dal lunedì al giovedì, tra le ore 9.00 e le ore 12.30 il venerdì e tra le ore 9.00 e le ore 12.00 nelle giornate semifestive. L’entrata in Azienda oltre le ore 9.00 costituisce ritardo. A fine mese gli eventuali ritardi - nel limite massimo di 30 minuti ad episodio - verranno imputati quale flessibilità negativa nel saldo di cui al successivo punto 3.4.
3.3 Il tempo di lavoro decorre dalle transazioni in entrata effettuate attraverso gli appositi lettori di tesserini magnetici. I dipendenti devono effettuare le transazioni in occasione di ogni entrata nella sede di lavoro e di ogni uscita, effettuate per qualsiasi ragione (comprese quelle relative all’intervallo giornaliero).
3.4 La differenza tra orario giornaliero effettuato ed orario giornaliero contrattuale costituisce il saldo giornaliero. La compensazione dei tempi di lavoro in più o in meno rispetto all’orario contrattuale, che sarà al minuto primo, deve avvenire nell’ambito del mese, con la contemporanea presenza possibilità di tutto riportare al mese successivo non più di 10 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale del dipendente. Il superamento del saldo negativo di 10 ore costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell’art. 101 del CCNL 17.9.2007. Il superamento del saldo negativo delle 10 ore al 31 dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza. Qualora a fine anno risultino ore residue di “banca ore” (art. 115 CCNL) maturate e non fruite, in luogo della trattenuta dallo stipendio si opererà in via preliminare attraverso la compensazione delle ore eccedenti il limite del saldo negativo con un numero corrispondente di “banca ore” residua.
3.5 Dall’applicazione dell’orario flessibile sono esclusi i dipendenti che osservano turni di lavoro ed il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario esplica mansioni tali da richiederne la presenza con il normale orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzalavoro, ovvero sui rapporti mansioni che verranno individuate previo accordo con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivoR.S.A. locali.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Orario flessibile. Qualora venga adottato l'orario flessibile saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di ( l’orario ha una flessibilità in entrata ed in uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato). In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioniquesto tipo di orario , deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentratosu richiesta motivata del dipendente, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve va reso compatibile con le esigenze del reparto/servizio di afferenza – entro il limite di 10 minuti in entrata e in uscita – e non può comportare eccedenze orarie. Su esplicita autorizzazione della direzione aziendale, ai titolari di P.O. del comparto il cui orario di lavoro è determinato in base al raggiungimento degli obiettivi, ed a particolari esigenze per singole situazioni compresi i coordinatori, fermo restando l’obbligo di garantire almeno 36 ore settimanali, potrà essere autorizzata l’apertura del cartellino, su motivata richiesta del responsabile dell’Ufficio, reparto, servizio. Pertanto non sarà consentita l’apertura automatica del cartellino ai titolari di P.O. e Coordinatori. L’orario di lavoro, per il personale adibito a servizi a carattere continuativo va espletato nell’ambito delle 24 ore giornaliere per assicurare particolari servizila continuità dell’assistenza, di norma secondo il seguente schema: • mattino 6,50- 14,10 • pomeriggio 13,50-22,10 • notte dalle ore 21,50- 07,10 del giorno dopo. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi Si prevede in tal modo una compresenza di 20 minuti complessivi tra il personale in uscita ed il personale in ingresso, per ogni turno di lavoro, per assicurare la continuità assistenziale ai fini di eventuali consegne o adempimenti dello stesso genere. Eventuali eccedenze orarie scaturite dalla fascia di flessibilità, potranno essere utilizzate solo entro il mese di riferimento ed esclusivamente per conguagliare l’eventuale debito orario di fascia e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio non per compensare permessi brevi. Ai fini del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessivacomputo dell’orario, non potranno devono essere comprese nell'orario flessibileconsiderati eventuali anticipi rispetto all’orario di ingresso né posticipi su quello di uscita, a meno che , questi ultimi, non risultino, di volta in volta, 1 Art.3 – Applicazione sospesa convalidati per indifferibili esigenze lavorative dai responsabili cui è fatto divieto di operare sanatorie a consuntivo. L'orario flessibileEventuali ritardi superiori alla soglia della flessibilità, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può devono essere attuato giustificati per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivoiscritto dal dipendente ed autorizzati dal responsabile cui lo stesso risulta assegnato.
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Samples: Regolamento Orario Di Servizio
Orario flessibile. Qualora venga adottato Per il personale interno delle Direzioni è istituito un orario flessibile avente le seguenti caratteristiche:
6.1) Fasce di flessibilità dal Lunedì al Giovedì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 termine dalle ore 17.00 alle ore 18.00 il Venerdì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 termine dalle ore 12.30 alle ore 15.00 Al fine di consentire un recupero sul monte ore, il venerdì la fascia di flessibilità viene estesa fino alle ore 15, fermo il fatto che qualora l'attività ordinaria e straordinaria comporti un impegno lavorativo superiore alle SEI ore, dovrà essere effettuato un intervallo di almeno 30 minuti. - nelle giornate semifestive l'attività lavorativa avrà inizio nella fascia di flessibilità 8,00– 9,00 e terminerà alle ore 12,00. l'intervallo, che sarà pari ad 1 ora, nelle giornate dal lunedì al giovedì potrà essere usufruito dalle ore 12,30 alle ore 14,00. A tal fine viene introdotto l'obbligo di timbratura in Uscita per la pausa pranzo, per un totale di 4 timbrature giornaliere.
6.2) La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di OTTO ore, sia in difetto che in eccesso, rispetto al normale orario di lavoro contrattuale mensile.
6.3) Nel caso di assenze per ferie, malattia e permessi s'intende convenzionalmente ripristinato l'orario flessibile di lavoro di cui al precedente art.5; le assenze nelle giornate "semi- festive" saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti. conteggiate pari a ½.
6.4) In caso di adesione a sciopero e/o assemblee, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, s'intende ripristinato convenzionalmente l'orario di lavoro di cui al precedente art.5 per la porzione di giornata interessata (ante meridiana o post meridiana);
6.5) L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario non si applicherà al personale che osserva turni di inizio lavoro di cui all'art.106 del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto C.C.N.L. e per il personale addetto alla medesima Unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che quale potrà essere stabilito una modifica diversa distribuzione dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocatolavoro. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura Ai lavoratori ammessi alla prestazione part - time si applicherà quanto previsto al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivosuccessivo art.8.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Orario flessibile. Qualora venga adottato l'orario flessibile saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti1. L'orario La flessibilità dell’orario è permessa, su richiesta dei dipendenti, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio.
2. L’orario flessibile consiste nel posticipare l'orario l’orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario o anticipare l’orario di uscita o dell'avvalersi di avvalersi di entrambe le facoltà limitandofacoltà.
3. L’eventuale periodo non lavorato deve essere recuperato dal personale mediante rientri pomeridiani.
4. Le aliquote del personale da ammettere alla fruizione dell’orario flessibile vengono determinate dal DSGA, peròsulla base delle direttive del D.S. e sentita la RSU.
5. Qualora le unità di personale richiedente siano numericamente superiori alle necessità dell’Istituto, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto si farà ricorso ad una rotazione almeno mensile fra il personale addetto alla medesima Unità organicarichiedente.
6. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Unità organica interessata a giovarsene I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenzane facciano richiesta vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, ovvero sui rapporti compatibilmente con altre Unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'Ufficio è collocato. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli Uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlliservizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione Scolastica.
7. Le forme di tipo automaticoorario flessibile sono adottate limitatamente ai periodi di attività didattica, sulle presenze in servizio durante i periodi di sospensione dell’attività didattica il personale osserva l’orario ordinario (6 ore articolate nei 6 giorni della settimana)
8. Le assenze per qualsiasi causa del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza. In sede di definizione dell'orario tenendo presenti i criteri indicati nel 4 comma dell'art.11 del D.P.R.268/87, saranno definite le aliquote di personale addette ai Servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una Unità organica, in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato per gruppi di partecipazione. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo a nessun addebito in banca ore. Allo stesso modo il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di malattia del dipendente, di sciopero, di chiusura dell’Istituzione Scolastica o perché coincidente con una festività infrasettimanale.
9. Le parti concordano di:
1. non riconoscere al personale che effettua un orario di servizio articolato su 5 o 11 giorni ore di straordinario per giornate festive coincidenti con la giornata di recupero;
2. considerare le settimane miste (attività didattica svolta non tutti i giorni della settimana) come settimane di attività didattica. Non è necessario pertanto, in queste settimane, chiedere il giorno abitualmente non lavorato come assenza per ferie o recupero ore e le giornate di ferie vengono calcolate come 1,2 giorni a meno che non coprano l’intera settimana, nel cui caso sono calcolate come 1 giorno. Nel calcolo dei giorni di ferie, in caso di frazioni orarie (es. 35,6) si computano i giorni interi (35) e l’eventuale frazione (0,6, corrispondente a 3 h 36’) viene accreditata in banca ore;
3. non addebitare al personale che svolge un orario di servizio articolato su 5 giorni che si assenta per periodi inferiori alla corresponsione settimana per motivi diversi dalle ferie (malattia, lutto ecc.) il tempo eccedente l’orario di alcun tipo servizio giornaliero (6ore) e di emolumento aggiuntivoconseguenza non accreditare nella banca ore le ore eccedenti l’orario di servizio giornaliero previste nella settimana di 5 giornate lavorative.
10. Il Contratto Collettivo Economico Integrativo annuale può prevedere particolari forme di flessibilità per motivate esigenze personali o familiari del personale, fermo restando il rispetto dell’obbligo della prestazione delle 36 ore settimanali di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo