Ritardi Clausole campione

Ritardi. 1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, salva diversa autorizzazione in caso di eventuale oggettivo impedimento.
Ritardi. I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 50.6.
Ritardi. L' Affidatario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dall'Affidante ai sensi del successivo art. 7 lett.
Ritardi. L’ Affidatario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dall’Affidante ai sensi del successivo art. 7 lett. (b) e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili all’Affidatario. L’Affidatario non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di Xxxxxxx per le seguenti cause:
Ritardi. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio non superiore a 30 minuti. Il ritardo deve, comunque, essere giustificato e recuperato, previo accordo con il Direttore S.G.A. e comunque entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.
Ritardi. Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il Direttore SGA.
Ritardi. L'entrata oltre 30 minuti rispetto il normale orario di lavoro viene considerato ritardo; il ritardo non può avere carattere abitudinale ed è considerato permesso retribuito, da recuperare entro i due mesi successivi in base alle esigenze di servizio e con modalità da concordare tra il lavoratore e il DSGA.
Ritardi. 5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
Ritardi. 1. Premesso che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T., il prolungamento della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo), è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo. Tali indennità non sono corrisposte nei mesi in cui il conducente effettua turni di guida per un numero di giornate inferiori a 8 (otto).
Ritardi. ⇒ L'entrata oltre i 10 minuti rispetto il normale orario di lavoro viene considerato ritardo; ⇒ Il ritardo non può avere carattere abituale ed è considerato permesso breve da recuperare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento in base alle esigenze di servizio e con modalità da concordare tra il lavoratore e il DSGA.