Ritardi. 1. Premesso che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T., il prolungamento della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo), è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo. Tali indennità non sono corrisposte nei mesi in cui il conducente effettua turni di guida per un numero di giornate inferiori a 8 (otto).
2. Gli eventuali ritardi eccedenti il limite di cui al comma 1. del presente articolo sono sempre compensati, indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo, per la sola parte eccedente i 15 minuti e al netto della quota già forfettariamente retribuita, esclusivamente con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario e senza alcun ricalcolo delle competenze del turno assegnato.
3. Qualora a causa di un ritardo nel cambio, il lavoratore prosegua, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la prestazione lavorativa, l’eccedenza è compensata con la retribuzione di lavoro straordinario e senza che ciò comporti alcun ricalcolo del turno programmato. In tale circostanza, l’Azienda provvede alla sostituzione del lavoratore nel più breve tempo, possibilmente entro il capolinea successivo e comunque d’intesa con il lavoratore stesso.
4. Ove tecnicamente possibile, la rilevazione e l’accreditamento dei ritardi avviene con l’ausilio di procedure automatizzate.
Ritardi. 1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, salva diversa autorizzazione in caso di eventuale oggettivo impedimento.
2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione mensile individuale.
Ritardi. 1. Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il Direttore S.G.A.
Ritardi. I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 45.6.
Ritardi. L' Affidatario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dall'Affidante ai sensi del successivo art. 7 lett.
Ritardi a. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio non superiore ai 15 minuti
b. Il ritardo deve, comunque, essere giustificato e recuperato, possibilmente nella stessa giornata, previo accordo con il Direttore
c. S.G.A. e comunque entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato;
Ritardi. L’Affidatario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili all’Affidatario, ai sensi del successivo articolo 4.4. L’Affidatario non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di Xxxxxxx in ragione di cause, fatti e circostanze allo stesso imputabili od esclusivamente riferibili; quali, in via esemplificativa e non tassativa:
a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) esecuzione di accertamenti integrativi che l’Affidatario ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
c) ritardo nell’espletamento degli adempimenti a carico dell’Affidatario previsti dal presente Contratto;
d) controversie tra l’Affidatario e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) vertenze di carattere aziendale tra l’Affidatario e il proprio personale dipendente;
f) ogni altro fatto o circostanza imputabile all’Affidatario Per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data Garantita di Completamento, ove ciò sia imputabile all’Affidatario, verrà applicata una penale nella misura dell’0,2 per mille dell’investimento.
Ritardi. L'entrata oltre 30 minuti rispetto il normale orario di lavoro viene considerato ritardo; il ritardo non può avere carattere abitudinale ed è considerato permesso retribuito, da recuperare entro i due mesi successivi in base alle esigenze di servizio e con modalità da concordare tra il lavoratore e il DSGA.
Ritardi. ⇒ L'entrata oltre i 10 minuti rispetto il normale orario di lavoro viene considerato ritardo; ⇒ Il ritardo non può avere carattere abituale ed è considerato permesso breve da recuperare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento in base alle esigenze di servizio e con modalità da concordare tra il lavoratore e il DSGA.
Ritardi. 5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5.2 - In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.