Common use of Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza Clause in Contracts

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Segnaletica Stradale

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzioneCoordinatore, l'iscrizione l’iscrizione alla Camera di CommercioCCIAA, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 14, del D.Lgsd.lgs. 50/2016n. 50/2016 e smi, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimoquesti ultimi, degli obblighi di sicurezza. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008 e smi, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito al presente articolo.

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Samples: Accordo Quadro

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con 81/2008,con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli arttarticoli 95 e 96 e dell’allegato XIII del D.Lgs. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreton. 81/2008. 2. I Piani piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato alle disposizioni contenute nell’allegato XV di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore è obbligato Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono ob- bligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante del committente o del Coordinatore coordinatore: • la propria idoneità tecnico - professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affi- dare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per la Sicurezza nella fase di esecuzionequalifica, l'iscrizione alla Camera di Commerciocorredata dagli estremi delle denunce dei lavo- ratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Industriaall’Istituto nazionale assicurazione infor- tuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, Artigianato e Agricolturanonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, l'indicazione dei contratti collettivi applicati applicato ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenzialidipendenti. 4. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere ren- dere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorziomandataria capogruppo. 5. Il direttore tecnico piano sostitutivo di cantiere è responsabile del rispetto del sicurezza ed il piano da parte operativo di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltoap- palto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamentepe- riodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzionedella sicurezza, l'iscrizione l’iscrizione alla Camera di CommercioCCIAA, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto te- nuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato pre- sentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese im- prese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 52. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 14, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente responsabile respon- 51 sabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimoquesti ultimi, degli obblighi di sicurezzasicu- rezza. 3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurez- za e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori af- fidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto at- tiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizza- te. 5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 42 oppure agli artt. 44, 45, 46 o 47.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali Il Piano di tutela Sicurezza di cui all'artCoordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. 15 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto). 2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante del committente o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla Camera camera di Commerciocommercio, Industriaindustria, Artigianato artigianato e Agricolturaagricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 3. L’Appaltatore è tenuto a curare Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il coordinamento proprio piano operativo di tutte le imprese operanti nel cantieresicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatorecomunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorziomandataria capogruppo. 4. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 45. Il PSC L’appaltatore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori: – il nominativo e il POS (luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; – il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; – ove designato o i POS se più nominato, il nominativo e il luogo di uno) formano reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'appaltatore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. Le gravi È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o ripetute violazioni integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei piani stessi da parte dell’Appaltatorelavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattosia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 57. Ai sensi dell’artL’appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. 105Il contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dal Regolamento di cui all’art. 131, comma 17 1, del D.Lgs. 50/201612 aprile 2006, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezzan. 163.

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Samples: Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzioneCoordinatore, l'iscrizione l’iscrizione alla Camera di CommercioCCIAA, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 52. Ai sensi dell’art. 105118, comma 17 4, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 42 oppure agli artt. 44, 45, 46 o 47.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzioneCoordinatore, l'iscrizione l’iscrizione alla Camera di CommercioCCIAA, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 52. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 14 del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 42 oppure agli artt. 44, 45, 46 o 47.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81/200881 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto., nonché alle misure speciali relative al contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri di cui all’allegato 7 del X.X.X.X. 00/00/0000 (XX Serie Generale n.108 del 27.04.2020) e ripreso nell’allegato 13 del X.X.X.X. 00 xxxxxx 0000 (XX Serie Generale n.126 del 17.05.2020) fino al termine del periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19 e fissato con apposito D.P.C.M. 2. I Piani piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81/200881 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzionecoordinatore, l'iscrizione alla Camera camera di Commerciocommercio, Industriaindustria, Artigianato artigianato e Agricolturaagricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo(53) ed il POS (o i POS se più piano operativo di uno) sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’art. dell’articolo 105, comma 17 14, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Contratto D’appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. all'articolo 15 del D.Lgs. decreto legislativo n. 81/200881 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 articoli 95 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto96 e all'allegato XIII del decreto n. 81 del 2008. 2. I Piani piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. D.P.R. n. 81/2008, nonché 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore L'impresa esecutrice è obbligato obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzionecoordinatore, l'iscrizione alla Camera camera di Commerciocommercio, Industriaindustria, Artigianato artigianato e Agricolturaagricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorziomandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC piano di sicurezza e di coordinamento ed il POS (o i POS se più piano operativo di uno) sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione Appaltante procede alla rescissione del contratto d'appalto in danno dell'Impresa Appaltatrice, ai sensi della vigente normativa, previa costituzione in mora dell'Appaltatore attraverso l'intimazione dell'omissione. Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle norme sulla sicurezza, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 5. Ai sensi dell’art. 105II Direttore di Cantiere e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione vigilano, comma 17 del D.Lgs. 50/2016ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi sull'osservanza dei piani di sicurezza. 6. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese Subappaltatrici, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Pisa, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché di quelli dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con cadenza almeno quadrimestrale e comunque prima dell'emissione dei certificati di pagamenti. Il saldo verrà corrisposto previa verifica dell'inoltro dell’Impresa Appaltatrice di copia dei versamenti agli Enti di cui sopra, comprovanti la regolarità della posizione dell'Impresa e delle Ditte Subappaltatrici nei confronti dei dipendenti, degli Enti Previdenziali e di quelli Assicurativi, compresa la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge. Nel caso, accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dagli Enti Assicurativi, di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, attivata la costituzione in mora e in pendenza dell'adozione di provvedimenti sanzionatori, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione pari al 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme, così accantonate, ad ulteriore garanzia dell’adempimento degli obblighi in parola. II pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando gli Enti Assicurativi e Previdenziali compresa la Cassa Edile, non abbiano accertato e segnalato l'integrale adempimento degli obblighi predetti; per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne avrà titolo a risarcimento di danni.

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Samples: Appalto Integrato

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali Il Piano di tutela Sicurezza di cui all'artCoordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. 15 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto). 2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante del Committente o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla Camera camera di Commerciocommercio, Industriaindustria, Artigianato artigianato e Agricolturaagricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 3. L’Appaltatore è tenuto a curare Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il coordinamento proprio piano operativo di tutte le imprese operanti nel cantieresicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatorecomunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorziomandataria capogruppo. 4. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 45. Il L’appaltatore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori: 6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'appaltatore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. Le gravi È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o ripetute violazioni integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei piani stessi da parte dell’Appaltatorelavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattosia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 57. Ai sensi dell’artL’appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. 105Il 8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dal Regolamento di cui all’art. 131, comma 17 1, del D.Lgs. 50/201612 aprile 2006, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezzan. 163.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore 1.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81/200881 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello del- lo stesso decreto. 2. I Piani 2.I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81/200881 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore 3.L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzionecoordinatore, l'iscrizione alla Camera camera di Commerciocommercio, Industriaindustria, Artigianato artigianato e Agricolturaagricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe in- combe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate impe- gnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il 0.Xx PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono costi- tuiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai 0.Xx sensi dell’art. dell’articolo 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori subappal- tatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimoquesti ultimi, degli obblighi di sicurezzasicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 3 del D.Lgs. DLgs n. 81/2008626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 articoli 8 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 29 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I Piani piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. . Ai sensi dell’art. 3. L'Appaltatore è obbligato , comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante del committente o del Coordinatore coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per la Sicurezza nella fase di esecuzionequalifica, l'iscrizione alla Camera di Commerciocorredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Industriaall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, Artigianato e Agricolturanonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, l'indicazione dei contratti collettivi applicati applicato ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenzialidipendenti. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorziomandataria capogruppo. Il direttore tecnico piano sostitutivo di cantiere è responsabile del rispetto del sicurezza ed il piano da parte operativo di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81/200881 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto., nonché alle misure speciali relative al contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri di cui all’allegato 7 del X.X.X.X. 00/00/0000 (XX Serie Generale n.108 del 27.04.2020) e ripreso nell’allegato 13 del X.X.X.X. 00 xxxxxx 0000 (XX Serie Generale n.126 del 17.05.2020) fino al termine del periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19 e fissato con apposito D.P.C.M.. 2. I Piani piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81/200881 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'Appaltatore L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzionecoordinatore, l'iscrizione alla Camera camera di Commerciocommercio, Industriaindustria, Artigianato artigianato e Agricolturaagricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo(52) ed il POS (o i POS se più piano operativo di uno) sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’art. dell’articolo 105, comma 17 14, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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