Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.
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Samples: Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza sono formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
54. L'appaltatore è Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.lgs 50/2016 l’appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore L'appaltatore è obbligato ad od osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 artt. 16, 17, 18 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto19.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008redatti in conformità alla normativa, nonché ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore L'affidatario è obbligato tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. II direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte dì tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenzialilavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento Sostitutivo della Sicurezza ed il piano operativo di sicurezza sono formano parte integrante del contratto di appaltoappaltato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatoredell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessatodell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano sostitutivo di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi del piano stesso da parte dell’appaltatoredell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 3 del D.Lgs. 81/2008decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 8 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
29 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore L'impresa esecutrice è obbligato obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto