Area Tutela del Territorio
Area Tutela del Territorio
Servizio Difesa Idrogeologica
Accordo Quadro per straordinari interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche su muri e versanti finalizzati all’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia dalla vegetazione infestante, l’apposizione di reti contenitive e il rifacimento del para- mento murario”
Capitolato Speciale di Appalto
Indice generale
TITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro Art. 2 - Durata dell'accordo quadro Art. 3 - Proroga dell’Accordo
Art. 4 - Ammontare dell'accordo
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili Art. 6 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici Art. 7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro
Art. 7.1 – Descrizione sommaria delle opere, categorie dei lavori ed abilitazioni Art. 7.2 – Modalità di esecuzione delle prestazioni
Art. 7.3 – Hardware e software licenziati
Art. 8 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro
TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 9 - Modalità di stipulazione del contratto
Art. 10 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto Art. 11 – Responsabile dell'accordo
Art. 12 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 13 – Fallimento dell’appaltatore
Art. 16 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa- ulteriori garanzie
TITOLO III – ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE E DISCIPLINA ECONOMICA INTERVENTI
Art. 17 – Gestione singoli interventi
Art. 18 – Proroghe, sospensioni, varianti, penali, termini di esecuzione, ultimazioni Art. 19 – Contabilizzazione dei lavori
Art. 20 – Disciplina del subappalto Art. 21 – Disciplina economica
Art. 22 – Disposizioni in materia di sicurezza Art. 23 – Controversie
TITOLO IV – NORME FINALI
Art. 24 – Norme Finali
TITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.lgs, n. 50/2016 e s.m.i. in base al quale affidare a seguito di appalti specifici l’esecuzio - ne dei lavori tramite il sistema dell'Accordo Quadro di straordinari ”Interventi, anche con tecniche alpinisti- che, su muri e versanti finalizzati all’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia dalla vegetazione infestante, l’apposizione di reti contenitive e il rifacimento del paramento murario”, di cui all'art. 54 del D.lgs, n. 50/2016 e s.m.i. di cui al Piano Economi- co di Gestione 2018 del Comune di Napoli, nonché la fornitura di materiale, hardware e software licenziati per lo svolgimento della direzione lavori e dell'esecuzione del contratto.
Il presente accordo quadro stabilisce:
la tipologia di prestazioni affidabili elencate nel presente Capitolato all’Art. 7.1;
la durata dell’accordo quadro;
il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.
La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta nel presente capitolato e nella relazione tecnica allegata all’Accordo Quadro.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto derivanti dal presente accordo.
Con la conclusione dell’accordo, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere i lavori, i servizi e le forniture che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori e servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto e/o ordini di serivizio nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato e che sarà indicata nella lettera di invito alla procedura di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avrà durata di due anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’art. 4. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo.
Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti e/o ordinativi affidati prima dello spirare del termine di cui al primo comma del articolo, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a
soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Dirigente del servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Le disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di Lavoro.
L’esecuzione dell’Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
Art. 3 - PROROGA DELL’ACCORDO
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 24 (ventiquattro) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi di messa in sicurezza che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
Art. 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO
L'importo complessivo dei lavori a farsi valutati a misura ammonta ad € 450.000,00
(quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA e somme a disposizione, come da seguente quadro economico:
LAVORI | ||||
A.1 | Lavori a misura (soggetti a ribasso) | € | 391.500,00 | |
A.1. 1 | oneri speciali sicurezza (non soggetti ribasso) | € | 43.500,00 | |
A.2 | oneri di discarica (non soggetti a ribasso) | € | 15.000,00 | |
A | Totale lavori (A.1 + A.2) | € | 450.000,00 | |
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | ||||
B.1 | Imprevisti (10 % di A) | € | 45.000,00 | |
B.2 | Rilievo e progettazione | € | 10.000,00 | |
B.3 | Accantonamento compesazione | € | 9.000,00 | |
B.4 | Indennità occupazione temporanea | € | 5.000,00 | |
B.5 | Oneri spostamenti e/o ripristino sottoservizi | € | 10.000,00 | |
B.6 | Spese per collaudi | € | 3.000,00 | |
B.7 | Fondo incentivi per funzioni tecniche - art. 113 c. 2 d.lgs.50/2016 e smi (2% di A) | € | 9.000,00 | |
B.7. 1 | Fondo incentivi personale interno (art. 113 co. 3 d.lgs. 50/16 e smi) 80% di B.3 | importo netto | € 5.442,18 | |
oneri rifles- si | € 1.295,24 | |||
I.R.A.P. | € 462,59 | |||
B.7. 2 | Fondo per innovazione (art. 113 co. 4 d.lgs. 50/16 e smi) 20% di B.3 | € 1.800,00 | ||
B.8 | Contributi Assic. profess. Pers. interno Ammin. - art. 24 d. lgs 50/2016 e DPR 207/2010 | € | 3.000,00 | |
B.9 | Contributi ANAC Stazione Appaltante (per A.1) | € | 225,00 | |
B.10 | Contributi genio civile | € | 2.500,00 | |
B.11 | IVA sui lavori (22 % di A.1+A1.1) | € | 95.700,00 | |
B.12 | IVA su oneri di discarica (22% di A.2) | € | 3.300,00 | |
B.13 | IVA su imprevisti (22% di B.1) | € | 9.900,00 | |
B.14 | IVA su rilievo e progettazione (22% di B.2) | € | 2.200,00 |
B.15 | IVA su accantonamento per compesazione (22% di B.3) | € | 1.980,00 |
B.16 | IVA su oneri spostamenti e/o ripristino sottoservizi (22% di B.5) | € | 2.200,00 |
B.17 | IVA su spese per collaudi (22% di B.6) | € | 660,00 |
B.18 | IVA su Assic. Personale interno (22% di B.8) | € | 660,00 |
B | Totale somme a disposizione | € | 213.325,00 |
IMPORTO TOTALE (A+B) | € | 663.325,00 |
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e alla redazione del PSC si precisa che il PSC sarà sostituito dal PSS e redatto dall'impresa appaltatrice qualora il PSC non sia previsto per legge e che, trattandosi di accordo quadro, gli oneri della sicurezza saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) e redatti dalla Stazione Appaltante in sede di stipula degli specifici contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro. Trattandosi di accordo che riguarda servizi, lavori e forniture l’importo sopra indicato è complessivo e la ripartizione tra le tre fattispecie dipenderà dalle concrete esigenze dell’Ente pur rimanendo nell’importo massimo suddetto.
Art. 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE SUBAPPALTABILI
CATEGORIA PREVALENTE: OS 21 opere strutturali speciali € 190.000,00
CATEGORIE scorporabili:
OS12-B per un importo massimo di € 160.000,00; OS20-B per un importo massimo di € 50.000,00; OG-1 per un importo massimo di € 50.000,00.
Trattandosi di un accordo quadro per lavori di interventi di messa in sicurezza di muri, versanti e costoni comprensivi di lavori di disgaggio di piccoli massi e pulizia dalla vegetazione infestante, in cui l’importo dei singoli appalti derivanti dall’accordo non è preventivabile, verrà richiesta attestazione di qualificazione SOA classifica II.
La ditta aderente all’accordo potrà soddisfare i requisiti richiesti per la gara specifica mediante l’istituto dell’avvalimento ai sensi della vigente normativa.
Nella misura massima e secondo le modalità stabilito dalle norme, è consentito il subappalto in riferimento all’intero Accordo Quadro.
Art. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO E DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI
La Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dell'accordo in base al massimo ribasso percentuale presentato sull'elenco prezzi desunti dal Prezzario Regione Campania e dai prezzari ANAS in vigore al momento dell’offerta/gara. In applicazione dell’art. 97 c. 8 del D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i. si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci. In tal caso la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.
Con la partecipazione alla gara i prezzi della tariffa Regione Campania e di quelli dell'ANAS vigenti all’atto della gara/offerta vengono riconosciuti tutti remunerativi.
L'Affidamento di ciascun appalto specifico avverrà di volta in volta, secondo le manifestate esigenze dall'Amministrazione.
Art. 7 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di messa in sicurezza di muri, versanti e costoni mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia dalla vegetazione infestante, l’apposizione di reti contenitive e il rifacimento del paramento murario. L’Accordo ha per oggetto il successivo affidamento dei lavori, servizi e forniture complementari occorrenti
per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di costoni e muri comunali.
Sono compresi nel presente Accordo Quadro le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto e/o ordine di servizio relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente CSA nonché quelle indicate nel progetto del singolo intervento o lavoro con eventuali relativi Capitolato Speciale di Appalto e Capitolati tecnici integrativi.
Per l’esecuzione, sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme CEI ed UNI, l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro, in particolare per i lavori in quota.
L’Accordo quadro si estende automaticamente ai costoni, versanti e muri di contenimento che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Xxx.xx Comunale, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti, senza con ciò implicarne alcun vincolo di realizzazione.
Gli operatori parti dell’Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
Art. 7.1 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CATEGORIE DEI LAVORI ED ABILITAZIONI
Gli interventi che formano oggetto dell’Accordo Quadro (AQ) possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori relativi a ciascun appalto, verranno impartite dalla relativa Direzione dei Lavori:
Costoni e versanti
1. Esecuzione di ispezione puntuale a mezzo di pulizia e rimozione di piccoli volumi instabili
2. Disgaggio di massi pericolanti
3. Verifica dello stato di consistenza e d’uso delle reti metalliche e ripristino di funzionalità di tali strutture
4. Rimozione di reti ammalorate
5. Rimozione di funi di acciaio ammalorate, morsetti di serraggio e tiranteria
6. Ripristino di rete e funi anche per piccole quantità
7. Messa in opera di reti esagonali
8. Consolidamento versanti anche mediante pali e/o ancoraggi
9. Messa in opera di geocomposito
10. Pulizia di parete con il taglio di piante e vegetazione infestante
11. Risagomatura e scavi a sezione aperta di versanti
12. Regimentazione delle acque piovane
13. Opere di protezione passiva
Muri di contenimento
1. Spicconatura di intonaco e spicconatura in genere;
2. Pulizia del muro con taglio di piante e vegetazione infestante;
3. Scotico delle ceppaie;
4. Messa in opera di reti di protezioni;
5. Riparazioni di muretti di protezione di qualsiasi natura;
6. Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondità 10 cm;
7. Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a 400 Kg compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Catenelle di mattoni in muratura di tufo;
8. Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte muratura di tufo;
9. Puntellatura di strutture;
10. Consolidamento anche con pali e/o ancoraggi;
11. Opere di protezione passiva;
12. Cuci e scuci;
13. Realizzazione di mantovane per la protezione dalla caduta di materiale lapideo che si distacca dai muri;
14. moduli per transennamenti sia provvisionali sia fissi e inamovibili.
Per l'esecuzione delle lavorazioni in quota si richiede il possesso della certificazione del corso per la sicurezza dei lavori in quota ai sensi del dec. lgs. 81/08 e smi.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo appalto, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l’appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.
Art. 7.2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Gli interventi di messa in sicurezza oggetto di Contratti Attuativi e/o Ordinativi attuativi, potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione di costoni, versanti e muri di contenimento compresi nel presente Capitolato.
I singoli interventi potranno interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità.
Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”.
Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate dal Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore.
In base all’entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione. I lavori comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l’esecuzione completa e a regola d’arte dell’intervento manutentivo, anche se non espressamente richiamate nell’ordine di lavoro e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
Le prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi e/o Ordinativi attuativi possono riassumersi in modo indicativo e non esaustivo, come appresso:
interventi di messa in sicurezza di muri, versanti e costoni comprensivi di lavori di disgaggio di piccoli massi,
pulizia dalla vegetazione infestante e rifacimento del paramento murario.
In caso di urgenza, gli interventi potranno essere richiesti anche con semplice comunicazione telefonica, che dovrà successivamente essere confermata con fax o e-mail PEC mediante Ordinativo, da emettersi entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta verbale effettuata.
In caso di richiesta ai sensi del precedente comma, l’Assuntore dovrà intervenire sul luogo immediatamente e comunque non oltre le 24 ore con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, ancorché precedentemente commissionato, con il personale e le attrezzature necessarie per la riparazione.
L’esecuzione dei lavori non urgenti dovrà avere inizio entro 3 giorni dalla comunicazione dell’Ordinativo.
Per ciascun intervento a chiamata dovrà essere redatta dall’Assuntore una apposita scheda che riporti il numero progressivo attribuito alla richiesta di intervento, l’orario di ricevimento della stessa, l’orario di arrivo della squadra sul luogo, la durata dell’intervento e l’esito dello stesso con allegato rilievo fotografico. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna unilateralmente e senza costi aggiuntivi per tutta la durata dello stesso, in relazione a ciascun intervento che la Stazione Appaltante intende realizzare, ad effettuare i necessari sopralluoghi e a quantificare il preventivo di spesa sulla scorta dei prezzi unitari previsti dal presente Capitolato, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante. Eventuali Nuovi Prezzi dovranno essere concordati con Stazione Appaltante e saranno soggetti al ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante una volta approvato il preventivo di spesa invierà all’Assuntore specifico Ordinativo, al quale, in relazione alla natura dell’intervento da eseguirsi, verrà allegato eventuale capitolato speciale e/o tecnico integrativi rispetto a quelli allegati all’Accordo Quadro.
I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
• essere redatti secondo le prescrizioni delle normative vigenti in materia dei lavori pubblici;
• prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.
I preventivi saranno sottoposti all’esame dei Referenti della Stazione Appaltante, che hanno il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterranno opportune, e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.
Farà carico all’Assuntore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza, anche laddove ammesso in sostituzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in base alla normativa vigente.
Il termine di consegna dei lavori realizzati a perfetta regola d’arte potrà essere unico ovvero potranno prevedersi dei termini di consegna parziali, che dovranno essere indicati in un apposito crono-programma delle attività allegato all’Ordinativo sopra citato; i termini per il completamento dei lavori decorreranno dal ricevimento del medesimo Ordinativo.
Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico della Committenza.
La Stazione Appaltante fornirà inoltre tutta l’eventuale documentazione disponibile attinente le opere da realizzare.
Restano comunque demandati all’Assuntore l’obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli interventi affidati, cautelando la Stazione Appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere ed adempimenti essenziali per l’esecuzione a regola d’arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.
Sarà a carico dell'Appaltatore mettere a disposizione della Stazione Appaltante, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, un veicolo per effettuare sopralluoghi nelle zone oggetto dell'appalto di volta in volta individuate dal R.U.P. E/o dal Direttore dei Lavori.
Art. 7.3 – HARDWARE E SOFTWARE LICENZIATI
Per lo svolgimento della direzione lavori e dell'esecuzione del contratto, dopo il primo ordinativo e/o contratto applicativo, l’appaltatore fornirà in comodato d’uso gratuito software licenziati per la verifica di stabilità dei versanti e dei muri e la progettazione di muri di contenimento, per la redazione del P.S.C., dei
capitolati e per la contabilità dei lavori, e due postazioni hardware complete di stampanti. In particolare viene richiesto quanto di seguito schematizzato:
Apparecchiatura Hardware | quantità | |
- | Computer desktop con processore Pentium i5 – 8^ generazione o superiore, scheda video con memoria dedicata di almeno 2 gB o superiore (DDR 5), hard disk principale SSD da 128 GB o superiore + hard disk di archiviazione da un TB, memoria ram 8 gB o superiore, masterizzatore cd/dvd , n.4 porte USB 3.1. | 2 |
- | mouse ottico | 2 |
- | tastiera | 2 |
- | Monitor LCD 24" o superiore con spiker audio integrate | 2 |
- | Stampante e fax multifunzione formato A4 laser B/N | 2 |
- | Stampante multifunzione A4/A3 colori inKJet | 1 |
Software | ||
- | Microsoft Windows Sistema Operativo Professional | 2 |
- | Microsoft office Professional | 2 |
- | Software per computo e contabilità, capitolati, cronoprogramma, manutenzione (tipo primus) | 2 |
- | Software per calcolo muri di sostegno e paratie (tipo Aztec) | 1 |
Art. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i);
b) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
c) il disciplinare tecnico;
d) tariffa Regione Campania vigente all’atto della gara/invito.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 9 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 4.
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante.
Art. 10 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 11 – RESPONSABILE DELL'ACCORDO
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, le generalità del proprio legale responsabile e del suo eventuale sostituto (autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci), al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali, il proprio domicilio legale, posta elettronica certificata e recapito telefonico attraverso cui il RUP e il Direttore Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Il responsabile rivestirà l’incarico di rappresentante dell’Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione Lavori le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Accordo.
Art. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del contratto d’appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Appaltatore:
- dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
- del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e smi di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che
tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
d) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n° 187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, della legge n° 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
e) al versamento delle spese contrattuali.
A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro. All’aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.
All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all’escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell’Accordo Quadro.
Art. 13 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.
Art. 14 – PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni dell’allegato disciplinare tecnico al presente Accordo Quadro ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori; in caso di riscontrata anomalia si procederà, in contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Per quant’altro trova integrale applicazione il DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore e/o le linee guida e/o i decreti richiamati dal Dlgs 50/2016 e smi.
Successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, e prima del pagamento della rata di saldo l’appaltatore ed i singoli subappaltatori dovranno, per il tramite di apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, attestare che le provviste dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera sono state regolarmente corrisposte ai fornitori.
Il mancato pagamento dei fornitori da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore, può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del fornitore. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto segue:
a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del disciplinare tecnico ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori;
b) l’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
c) ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio;
d) anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo;
e) l’esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite;
f) nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo;
g) si applicano altresì gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2018.
Art. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA.
All’atto della presentazione dell’offerta la Ditta concorrente dovrà produrre ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, predisposta secondo le modalità stabilite nelle norme di gara.
Art. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA- ULTERIORI GARANZIE.
L’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n°50/2016 e smi, a garanzia della regolare esecuzione del contratto.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l’Amministrazione avesse a subire. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
E' fatto obbligo all’impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
A norma dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione dell’importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, in tutto od in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e smi, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Xxxxx.
Si precisa che, a norma dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara. Sono ammesse le riduzioni delle garanzie così come stabilito dal d. lgs. n. 50/2016 e smi.
A norma dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice almeno 5 giorni prima della consegna dei lavori è obbligata a costituire e consegnare le seguenti polizze assicurative:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 1.000.000,00.
Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il
D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e smi.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma per un massimale corrispondente all’importo del contratto di Accordo Quadro;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) così come previsto dal d.lgs. n.50/2016 e smi, in considerazione dello stato dei luoghi, tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e smi, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto.
L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per volontà dell’aggiudicatario.
Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione. Nel caso in cui venisse accertato l’inadempimento contrattuale di cui all’art. 14 del presente, sia esso causato dall’appaltatore e/o da un subappaltatore, il R.U.P. contesterà l’addebito previa comunicazione scritta assegnando ai destinatari 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
Decorso infruttuosamente tale termine, senza che l’appaltatore e/o il subappaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. inviterà gli stessi, tramite comunicazione scritta con X.X. x/o p.e.c., a soddisfare i crediti vantati dai fornitori entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Nel caso in cui l’appaltatore o il subappaltatore non provvede a soddisfare i crediti di cui sopra, il
R.U.P. ha la facoltà di procedere direttamente prelevando il pari importo dal deposito cauzionale definitivo residuo, senza che l’appaltatore possa vantare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante.
A norma dell’art. 35 c.18 del D. lgs. n. 50/2016 e smi l’aggiudicatario dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento, prima della stipula del contratto applicativo e/o ordinativo del singolo intervento, una garanzia fideiussoria pari all’anticipazione di cui al medesimo art. 35, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo di detta garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
TITOLO III – ESECUZIONE, CONTABILIZZAZIONE E DISCIPLINA ECONOMICA INTERVENTI
Art. 17 – GESTIONE SINGOLI INTERVENTI
I lavori di cui al Titolo I del presente Capitolato Speciale di Appalto (CSA) verranno commissionati di volta in
volta attraverso ordinativi attuativi tramite le figure del RUP e del DL, in relazione alle specifiche necessità ed esigenze sopravvenute, nelle modalità legate al carattere dell’intervento (urgente o meno come stabilito nel presente CSA).
La Stazione appaltante si riserva il diritto di indicare all’Appaltatore le località ove debbano essere a preferenza iniziati i lavori e concentrati i mezzi d’opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d’opera, dal pubblico interesse.
L’affidamento dei singoli ordini di lavoro avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore Economico.
L’inoltro degli ordini di lavoro e la sottoscrizione con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori e che tutte le prescrizioni tecniche fornite sono esaustive, chiare e complete e dunque i lavori realizzabili.
L’esecutore è obbligato a comunicare alla D.L. il recapito del proprio ufficio operativo, posta elettronica certificata, e-mail, e dell’utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per il periodo non coperto dall’apertura degli uffici e dal servizio di reperibilità interno, al quale poter far pervenire la comunicazione d’intervento. Tale recapito dovrà essere funzionante anche durante e dopo gli interventi effettuati. Il recapito dovrà essere in funzione per tutte le richieste di intervento indifferibili ed urgenti. Resta inteso che l’intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte del D.L.
L’esecutore, dovrà eseguire riprese video-fotografiche dei singoli interventi, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione Lavori. La realizzazione delle riprese video-fotografiche saranno necessarie per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti.
La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto e alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il Direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione. Nell’ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l’opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all’esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti. Qualora le giustificazioni dell’esecutore non fossero accettate verrà applicata un’adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.
Il termine di ultimazione è indicato nell’ordine di lavoro con la seguente precisazione:
Lavori non urgenti: il termine per il compimento dei lavori non urgenti decorre dalla data di sottoscrizione dell’ordine di lavoro.
Lavori urgenti: ove l’urgenza consenta la sottoscrizione dell’ordine di lavoro, i termini di esecuzione decorrono dalla sottoscrizione stessa. In caso contrario, i termini avranno decorrenza dalla trasmissione dell’ordine di lavoro.
Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
Il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori.
Nel caso in cui l’Appaltatore non intervenga per n° 2 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Per qualsiasi intervento, l’Appaltatore dovrà comunicare, al Direttore dei Lavori tramite apposito foglio di lavoro i dettagli delle lavorazioni eseguite con la specifica degli operatori utilizzati e delle tempistiche di lavorazione nonché delle riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi.
L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell’invio della stessa superiore a 7 giorni comporta l’impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori provvederà a sollecitare tale invio non più di 3 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Appaltatore in ragione dell’impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.
L’inoltro degli ordini di lavoro e l’esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 18 – PROROGHE, SOSPENSIONI, VARIANTI, PENALI, TERMINI DI ESECUZIONE, ULTIMAZIONI
Qualora, l’esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma precedente costituisce rigetto della richiesta.
L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati nel presente CSA.
In particolare, la misura delle penali è sin d’ora quantificata per l’Accordo Quadro in un importo pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini offerti e alle date impartite per i lavori di manutenzione ordinaria.
Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo Quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto.
In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Nei casi non previsti al Titolo I del presente CSA e per quanto non espressamente richiamato nel presente CSA, per le proroghe, sospensioni, le varianti e le penali relativamente ai singoli interventi trova
applicazione quanto prescritto dal d.lgs. n. 50/2016 e smi, dal DPR 207/2010 nelle sue parti ancora eventualmente in vigore e/o dalle linee guida e/o dai decreti richiamati dallo stesso Xxxx 50/2016 e smi, dal d.lgs. n. 81/2008 e smi e da tutte le normative vigenti in materia di appalti pubblici. In particolare, la cifra degli importi presunti dei singoli interventi potranno variare, in fase esecutiva, tanto in più, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o Nuovi Prezzi che non siano stati preventivamente concordati con la Stazione Appaltante.
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d’appalto;
le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali di cui al presente articolo, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 23.
Alla scadenza dell’Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore e redige il certificato di ultimazione dell’intero Accordo Quadro.
Al termine dell’esecuzione dei lavori affidati con singolo ordinativo e/o contratto attuativo, si procede all’accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di manutenzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori dell’intero Accordo Quadro decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’art. 14; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al periodo precedente, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’art. 21.
Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell’esecutore nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del DPR 207/2010 e smi. I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione.
Art. 19 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Le opere oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura.
L’esecutore trasmette al Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti d’appalto.
Unitamente a tale documentazione, l’Appaltatore trasmette anche la documentazione video/fotografica realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione Lavori. Le varie quantità di lavoro eseguite verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel DPR n. 207/2010 e smi.
La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del DPR n. 207/2010 e smi.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dal DPR n. 207/2010 e smi e nell’enunciazione delle singole voci presenti nell’elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore Xxxxxx.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, avverrà, applicando alle quantità eseguite, i prezzi riportati nella tariffa Regione Campania vigente all’atto della gara/offerta nonchè gli eventuali Nuovi Prezzi da concordarsi, al netto del ribasso.
Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del DPR 207/2010 e smi.
Non sono previsti lavori a corpo.
Pur trattandosi di appalto “a misura”, è consentito contabilizzare interventi in economia.
Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie’ d’opera, ancorché accettati dal Direttore dei lavori.
I pagamenti verranno effettuati per stati di avanzamento non inferiori a € 40.000,00. Nel caso in cui il contratto attuativo/ordine di servizio sia di importo inferiore a 40.000,00 € si procederà all’emissione di un unico stato d’avanzamento al termine dell’intervento, fermo restando il pagamento della rata di saldo all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 20 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto non può superare la quota del 40 % (trenta per cento) dell’importo complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, oltre che nel rispetto dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione di tutte le lavorazioni; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008 e smi;
- l’inserimento delle clausole di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011 e smi; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore a Euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell’art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011 e smi. Dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. n° 159/2011 e smi, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000,00, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i.;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a Euro 100.000,00, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008 e smi connessi ai lavori in subappalto, i relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e smi, in coerenza con i piani di cui all’art. 22 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori e il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal d.lgs. n. 81/2008 e smi.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi precedenti, si applica l’art. 22 in materia di tessera di riconoscimento.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.
I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a. all’acquisizione del DURC del subappaltatore;
b. all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c. alle limitazioni di cui all’art. 22 in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 21 – DISCIPLINA ECONOMICA
Anticipazione
Per l’anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n° 50/2016 e smi.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n°123 e smi, d’importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Pagamenti in acconto
La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e su foglio elettronico con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.
Ogni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale.
Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei lavori emette con cadenza trimestrale gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento.
I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 4, verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento.
Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato all’art. 20, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 23. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente.
I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 e smi.
Lo Stato di avanzamento dei Lavori ed il certificato di pagamento saranno emessi così come previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”).
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore;
b) agli adempimenti di cui all’art. 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 24 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Conto finale e Certificato di regolare esecuzione
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di durata dell’Accordo Quadro verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a tale prescrizione.
Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell’esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dei lavoratori, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali di ritardo.
È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
Si precisa che sono da considerare estranei al computo dei termini di pagamento:
- i termini occorrenti per i collaudi, anche parziali, per l’emissione dei certificati di pagamento ecc.;
- i tempi per la verifica di conformità della fornitura o della prestazione, decorso il quale decorre il termine di pagamento;
- i tempi per le certificazioni obbligatorie;
- i tempi necessari a verificare l’insussistenza di debiti con l’erario;
- i tempi necessari ad acquisire le quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento;
- i tempi necessari ad acquisire i contributi pubblici, nel caso in cui questi siano liquidati, previa certificazione di avanzamento dei progetti.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo
In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’art. 21, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Revisione prezzi
Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi. Ai prezzi indicati nel Prezzario della Regione Campania vigente al momento dell’offerta/gara e agli eventuali Nuovi Prezzi (concordati con la Stazione Appaltante) dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l’acquirente o locatario dell’azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e smi e della Legge 21 febbraio 1991, n° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’Appaltatore.
Art. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008 e smi, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n° 81/2008 e smi. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n° 81/2008 e smi, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. N° 81/2008 e smi.
g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento;
h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell’Appaltatore.
Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e smi, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 e smi è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 e smi è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
Fermo restando quanto previsto all’ultimo periodo del presente articolo, l’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Piano sostitutivo di sicurezza
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna il piano sostitutivo della sicurezza del piano di sicurezza e coordinamento quando quest’ultimo non è previsto dal d.lg.s. n. 81/2008 e smi.
Piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n° 81/2008 e smi.
I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 4 del presente Capitolato, restano comunque fissi e invariabili.
L’obbligo di cui al comma precedente è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del presente articolo.
Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma precedente, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 18 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 17, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 18.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e/o alla Stazione Appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Ai sensi dell’art. 105, comma 17, del d. lgs. n. 50/2016 e smi, l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui al presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto al presente articolo.
Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n° 81/2008 e smi, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D.Lgs. n° 81/2008 e smi.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Le gravi o ripetute violazioni dei piano operativo di sicurezza e, laddove previsto, del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore.
Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l’iscrizione alla CCIAA, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e smi, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008 e smi, l’Appaltatore è obbligato:
• a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi e all’allegato XIII;
• a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
• a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
• ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito al presente articolo.
Art. 23 – CONTROVERSIE
Accordo bonario e transazione
Si applicano gli artt. 205 e 208 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.
Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 e smi, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n° 136 del 2010 e smi.
La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n° 124 e smi.
Risoluzione del contratto
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’art. 17, i seguenti casi:
a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del D.Lgs. n° 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto del disciplinare tecnico e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e smi o ai piani di sicurezza di cui all’art. 22, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate a impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi;
k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’art. 24 del presente Capitolato speciale;
l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008 e smi, ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del citato decreto;
m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e smi;
n) mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e smi;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n° 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.
Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’art. 110 del d. lgs.n. 50/2016 e smi, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. n° 159/2011 e smi, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011 e smi non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Clausola risolutiva espressa
Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel caso in cui l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell’importo dell’Accordo Quadro;
affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;
mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per 3 volte anche non consecutive;
violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari
(L.136/2010);
inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora di cui all’art. 20;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e/o del disciplinare tecnico e allo scopo dell’opera;
proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs n° 81/2008 e smi;
perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;
violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Napoli con delibera di G.C. n° 64 del 11.02.2016.
Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.
Effetti e disciplina della risoluzione
La risoluzione del contratto obbliga l’Esecutore ad effettuare, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
Recesso dal contratto
Il Comune potrà recedere dall’Accordo Quadro qualora intervengano, all’interno della stesso, trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all’Appaltatore. Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni. In tutti i casi, fermo restando il diritto dell’Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore.
Il Committente ha facoltà di recedere dal/i contratto/i applicativo/i in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera raccomandata r.r.. o con posta elettronica certificata. L’Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Esecutore, il Committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per
cento dell’ammontare dei lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell’importo contrattuale del contratto applicativo.
Art. 24 – NORME FINALI
Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d’arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate; qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
È obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l’incolumità delle persone. L’Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell’opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l’Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall’esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell’Appaltatore.
Oltre agli oneri generali prescritti dalle norme vigenti sugli appalti dei lavori pbubblici e a quelli particolari inerenti le singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:
a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’apprestamento del cantiere quali:
- Comunicazione al settore Polizia Locale, prima della consegna dei lavori, dell’occupazione del suolo pubbblico;
- Le maestranza, la fornitura, la posa e il ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del codice della strada) per i lavori contrattuali, richiedendo al settore Polizia Locale apposita ordinanza. Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di quarantotto ore prima con il prescritto segnale (fig. II.74 e pannello integrativo ZONA RIMOZIONE COATTA mod.II.6m);
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari;
- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell’Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
b) L’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale;
tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;
e) L’Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo riterranno necessarie, anche ai sensi delle Nuove Norme Tecniche del 17.01.2018, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l’organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’Appaltatore;
f) Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o dimensione dell’opera, l’Appaltatore è tenuto altresì a installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d’arte;
g) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d’opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell’Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata”. L’Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente.
h) Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e smi.
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall’Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dal decreto n. 49 del 07 marzo 2018 e smi, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell’Appaltatore.
Sono perciò a carico esclusivo dell’Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall’Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell’Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d’arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.
Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all’Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese;
i) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. L’Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;
j) L’Impresa dovrà provvedere all’idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all’asciutto e/o al riparo e all’adozione di ogni
provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l’efficacia di dette operazioni, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
k) L’Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con xxxxxxx e celerità secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l’accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarne il nominativo nonché l’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
l) L’Appaltatore dovrà osservare i Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L’Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
m) Denunciare all’Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. n. 42/2004 e smi. L’Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L’Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L’Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l’Appaltatore a norma dell’art. 35 del D.M. n° 145/2000 e smi;
n) Fornire alla Direzione Lavori e al Coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera;
o) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
p) Assicurare in ogni momento l’esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
q) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché a osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
r) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto e/o ordinativo attuativo, occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a) L’Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura al transito; l’Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l’Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;
b) L’Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali a uso alloggio e ufficio del personale di direzione e assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’Appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell’acqua potabile agli operai e alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi;
c) È fatto assoluto divieto all’Impresa di servirsi dell’opera di personale della Stazione appaltante;
d) L’Impresa è obbligata a collocare il cartello di cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Il cartello, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovrà essere collocato in sito ben visibile. Per il contenuto, si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e lo stesso dovrà essere conforme all’art. 30 del Regolamento del Codice della Strada;
e) L’Impresa si obbliga a procedere - prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, e all’uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l’Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l’Amministrazione. Resta inteso che l’attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto. (Per interventi in cui tale operazione assume particolare rilevanza in relazione all’ubicazione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sia valutata dal progettista e/o dal Coordinatore per la sicurezza, l’opportunità di compensarla con specifiche voci di elenco o nell’ambito degli oneri per la sicurezza);
f) L’Impresa è obbligata a richiedere l’assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
g) L’Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
h) L’impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l’area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell’opera. (Per interventi in cui tale operazione assume particolare rilevanza in relazione all’ubicazione ed estensione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sia valutata dal progettista l’opportunità di compensarla con specifiche voci di elenco);
i) L’Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
j) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio;
k) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e del D.M. 17 gennaio 2018, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell’Amministrazione;
l) L’Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
m) L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera eventualmente realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo;
n) L’Appaltatore anticiperà le spese che fossero necessarie per ottenere eventuali autorizzazioni da altri Enti (Genio Civile, ENEL, Telefonia, etc ).
In considerazione della situazione viabilistica del COMUNE non è possibile autorizzare lavori o chiusure temporanee della viabilità principale dove vi è il passaggio del trasporto pubblico nelle ore di punta (7,30-
8,45 e 17,00-19,30), pertanto l’impresa dovrà pianificare gli interventi tenendo conto di tale situazione. L’onere economico per il fermo cantiere è a totale carico dell’Appaltatore.
Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;
d) l’Appaltatore dovrà presentare alla scadenza di ogni mese, all’Amministrazione comunale, copia di tutto il giornale dei lavori.
L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica prima dell’inizio dei lavori, alla fine dei lavori e in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;
Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del D.M. n° 145/2000, ove l’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all’Appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire la reperibilità durante tutto l’arco delle 24 ore dei giorni feriali che festivi, al fine di garantire l’intervento urgente in caso di emergenza.
L’impresa è tenuta a fornire all’atto della consegna dei lavori il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile).
L’impresa dovrà confermare la localizzazione del proprio centro operativo per il Pronto Intervento situato entro 20 Km (calcolati sulla base delle percorrenze stradali) dal Comune di Napoli.
Detto centro operativo dovrà essere dotato di un magazzino coperto per lo stoccaggio di materiali, mezzi e attrezzature di superficie non inferiore a 450 mq.
Terre e rocce da scavo e smaltimento rifiuti
L’Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano utilizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161 (vigente dal 6 Ottobre 2012).
I materiali di scavo dovranno essere conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. n° 152/2006 e sm.i.; applicare gli artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione);
art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161.
I principali documenti da produrre a carico dell’impresa sono: il piano di utilizzo, la documentazione di
trasporto (formulario) e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U).
Laddove vi fossero rifiuti (di qualunque natura essi siano), l’Appaltatore dovrà in via primaria prevederne il recupero come previsto dal d.lgs. 152/06 e smi. Qualora non fosse possibile il recupero, lo smaltimento (sempre previa cernita e classificazione C.E.R.) dovrà avvenire presso idonei impianti autorizzati previa accettazione dei preventivi da parte della stazione Appaltante, alla quale l’impresa Affidataria dell’Accordo Quadro dovrà presentare un numero di preventivi così come stabilito dalla Stazione Appaltante stessa. I formulari, sempre previa accettazione della Direzione Lavori, saranno allegati al registro di contabilità dei lavori per la contabilizzazione degli oneri di smaltimento.
Custodia dei cantieri
È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’art. 121 dell’allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’art. 122 dell’allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010.
Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n° 136/2010 e smi, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’art. 21.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) i pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma precedente;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma precedente, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della legge n° 136/2010 e smi:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge n° 136/2010 e smi;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto in caso di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n° 136 del 2010 e smi, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Patto d’integrità
Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d’Integrità ai sensi di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Napoli con delibera di G.C. n° 64 del 11.02.2016.
Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal d. lgs. n. 50/2016 e smi.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del capitolato generale d’appalto.
A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà ordinata nei singoli ordini di lavoro/contratti applicativi attenendosi al presente Capitolato e al disciplinare Tecnico dell’Accordo Quadro.
i tecnici
dott. geol. Xxxxxxxx Xxxxx dott. geol. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
il Dirigente
arch. Xxxxxxxxx XXXXXXXXX