Outplacement Clausole campione

Outplacement. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’impresa ex art. 2118 c.c., questa è tenuta ad attivare una procedura di outplacement, su richiesta dell’interessato e sempreché lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 27 e 30. 2. L’impresa terrà a proprio carico, per 6 mesi, l’importo della spesa da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa fra l’impresa ed il dirigente interes- xxxx.
Outplacement. 1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l’azienda definirà l’attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato. 2. L’azienda si farà carico fino al 50% dell’importo da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.
Outplacement. 1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, diverso da giusta causa, o di risoluzione consensuale nelle sedi conciliative, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato. 2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare liquiderà alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente un voucher per compartecipare alle spese, di importo pari ad euro 5.000,00 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.
Outplacement. 1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, diverso da giusta causa, o di risoluzione consensuale nelle sedi conciliative, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato. 2. L'azienda liquiderà alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato un voucher per compartecipare alle spese, di importo pari ad euro 5.000,00 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.
Outplacement. L'art. 36 del c.c.n.l. 27 maggio 2004 è modificato come segue: 1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di "outplacement", sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato. 2. L'azienda si farà carico fino al 50% del 'importo da versare al a società di "outplacement", individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa dif erenza dal e competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.".
Outplacement. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di la- voro ad iniziativa dell’impresa ex art. 2118 c.c., questa è tenuta ad attivare una proce- dura di outplacement, su richiesta dell’inte- ressato e semprechè lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 26 e 29. 2. L’impresa terrà a proprio carico, per 4 mesi, l’importo della spesa da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa fra l’impresa ed il dirigente interessato nell’am- bito di quelle che abbiano aderito all’appo- sita Convenzione – che definisce anche gli standard di prestazione e di costo – stipu- lata dall’ABI.
Outplacement. 1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l’azienda definirà l’attivazione di una procedura di outplacement. 2. Resta inteso che il relativo importo di spesa sarà versato dall’azienda alla società di outplacement, deducendolo dalle relative competenze di fine rapporto del dirigente.
Outplacement. 6.1 L’Azienda, su richiesta delle XX.XX., ha provveduto a destinare il corrispettivo economico inizialmente proposto per il servizio di outplacement, ad incremento del montante destinato alle misure incentivanti.
Outplacement. ART. 7 –
Outplacement. Die Vertragspartner befürworten zudem das Instrument des sog. „Outplacements“, mit welchem xxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxx. 0000 XXX ein Maßnahmenkatalog erarbeitet wird, um soziale Härtefälle zu vermeiden und um dem betroffenen Mitarbeiter eine angemessene Stelle innerhalb eines vernünftigen Zielrahmens zu vermitteln. Der Führungskraft wird demnach auf Antrag zu Kontakten am Arbeitsmarkt verholfen. Um eine laufende Betreuung der Führungskraft zu gewährleisten, können auf deren Wunsch und auf Kosten des Arbeitgebers Spezialisten und Berater hinzugezogen werden. Die anfallenden Kosten können bis zur Hälfte mit den Entschädigungen laut Artikel 6 verrechnet werden. Als Höchstdauer eines solchen Verfahrens werden 6 Monate nach Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.