Pagamenti e trasferimenti. 1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte.
Pagamenti e trasferimenti. 1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 4.9 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), le Parti non applicano restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi ad attività legate alla presenza commerciale in settori diversi da quello dei servizi.
Pagamenti e trasferimenti. 1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 6.9, le Parti non applicano restri- zioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi ad attività legate alla presenza commerciale in settori diversi da quello dei servizi.