Common use of Pagamenti in acconto Clause in Contracts

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate di acconto considerando la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti di realizzo. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 32-33-34, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro CINQUANTAMILA. 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M.190 xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000; b) 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai Ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo 48‐bis del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatoridell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 52 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 97. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, del comma 2.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 40.000 €uro . 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora se i lavori eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatoridell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; dc) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila). 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 ( per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatoridell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 23.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro 80.000,00. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 168 del D.M. b) 49/2018regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare contenere esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10% (cinque/00 dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 78. L’emissione Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di cui al successivo comma 8lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o subcontratti del cottimista entro il termine di cui allo stesso articolo20 (venti) giorni dal pagamento precedente; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40corrispondere. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all’articolo 52, comma 2riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27- 28-29 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 70.000,00 (settantamila) dell’importo contrattuale. 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5 % (cinque/00 cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicodell’appaltatore; b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 60 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste 1.Le rate di acconto considerando la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti di realizzo. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a 150.000,00 Euro (centocinquantamila/00 euro), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 0.Xx somma ammessa al pagamento è operata una costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,500,5 % (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in ma- teria di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.; 3d) a garanzia del perfetto adempimento dell’obbligo in capo all’appaltatore, della tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori di tutte le certificazioni e della documentazione di conformità pertinente ad ogni lavorazione dell’appalto, sarà disposta, sull’importo netto complessivo dei lavori relativamente ad ogni SAL una ritenuta del 5 % (cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, solo dopo il ricevimento della documentazione completa e corretta, come indica- to agli art. 57 e 58; e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. Entro 45 30 (quarantacinquetrenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve de- ve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La 1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato certifi- cato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se 0.Xx i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 60 (quarantacinquesessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo pre- scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In 0.Xx deroga alla previsione del comma 1, qualora se i lavori eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 9095% (novanta novanta- cinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeeccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5% (cinque/00 cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato ade- guato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatisottomissione. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Contract

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto considerando certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la piccola entità dell’importo lavori sicurezza e i tempi ristretti del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di realizzocui al comma 2, un importo non inferiore a 50.000,00 euro. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finalea seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro 45 (quarantacinque) i 20 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018entro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.: 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267mandato. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 60 (quarantacinquesessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma 1.26 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35ricevimento, comma 1agli enti previdenziali e assicurativi, del decreto legislativo 9 luglio 1997compresa la cassa edile, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatoriove richiesto. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate I pagamenti avvengono per stati d’avanzamento, mediante emissione di acconto considerando certificato di pagamento ogni volta che si raggiunge la piccola entità dell’importo somma di € 250.000,00 al netto delle ritenute di garanzia per i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo della fornitura), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e i tempi ristretti di realizzo28,. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finalefinale e nessun pagamento potrà essere effettuato in assenza del DURC aggiornato. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2data. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giornitermini di legge, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Gli stati di avanzamento successivi non potranno venir liquidati in assenza della presentazione di fatture quietanzate degli eventuali sub appaltatori che abbiano lavorato nel cantiere nei periodi precedenti 6. Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto considerando la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti di realizzoprecedenti, raggiunge un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila/00). 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5% (cinque/00 cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 2; ai sensi dell’articolo 311, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicolettera d); b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, commi 28in relazione a somme dovute all’INPS, 28-bis all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e 28-tercasse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 50, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 248 335 del 20061995. Detto verbale, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012se positivo, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione utilizzato ai fini del rilascio di un responsabile una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, della lettera ab), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni). Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 5250, comma 23.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27- 28-29 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 30.000,00 (trentamila) dell’importo contrattuale. 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5 % (cinque/00 cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicodell’appaltatore; b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 60 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (euro sessantamila/00). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 168 del D.M. b) 49/2018regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 90 (quarantacinquenovanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10 % (cinque/00 dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 78. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all’articolo 52, comma 2riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzo.acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 300.000,00 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 168 del D.M. b) 49/2018regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, fiscale ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 90 (quarantacinquenovanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, dall’appaltatore si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5% (cinque/00 cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 78. L’emissione Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di cui al successivo comma 8lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o subcontratti del cottimista entro il termine di cui allo stesso articolo20 (venti) giorni dal pagamento precedente; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all’articolo 52, comma 2riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Contratto Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro 100.000,00. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 168 del D.M. b) 49/2018regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10% (cinque/00 dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 78. L’emissione Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di cui al successivo comma 8lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o subcontratti del cottimista entro il termine di cui allo stesso articolo20 (venti) giorni dal pagamento precedente; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40corrispondere. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all’articolo 52, comma 2riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 168 del D.M. b) 49/2018regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma c. 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10% (cinque/00 dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. 8. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 79. L’emissione Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, all’esibizione da parte dell’appaltatore della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, documentazione attestante che gli la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, consistenti nel relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatoredipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente6, e in ogni caso l’appaltatore48, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente commi 2 e motivatamente la fondatezza della richiesta3, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzo.acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) (33) dell’importo contrattuale. (34) 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10% (cinque/00 dieci per cento) (35) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.dell’articolo

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 16, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzo.acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5 % (cinque/00 cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2820. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatoridell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 44 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;presente capitolato. b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 57 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 5240, comma 23.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non Le rate di acconto, sino ad un massimo del 95% dell’importo di contratto, sono previste dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto dell’importo delle rate di acconto considerando la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti di realizzoprecedenti, raggiungono un importo non inferiore a 80.000,00. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 4, del nuovo regolamento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , e su richiesta dell’appaltatore, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018nuovo regolamento, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generalenuovo regolamento, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 12. 67. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 284.4. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 78. L’emissione Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, all’esibizione da parte dell’appaltatore della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, documentazione attestante che gli la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, consistenti nel relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatoredipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi del presente Capitolato; c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o dei soggetti titolari del cottimista entro il termine di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 20 (quindiciventi) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di giorni dal pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2precedente.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando la piccola entità dell’importo sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e i tempi ristretti dallo Stato di realizzoavanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme La somma del pagamento in materia acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di contribuzione previdenziale e assistenzialecui al comma 1: a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, sull’importo comma 3; b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135; c. al netto progressivo dei lavori è operata una della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostandosalvo cause ostative, in sede di conto finale; d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018, lavori che deve recare la dicitura: dicitura «lavori a tutto il » con l’indicazione l'indicazione della data di chiusura;. c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento4. Il RUP, ai sensi dell’articolo 195 dell'articolo 113-bis del Regolamento generalecodice dei contratti, che deve riportare esplicitamente emette il riferimento al relativo certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissionee comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 26, dell'articolo 35 comma 218 del codice dei contratti. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo I pagamenti relativi agli acconti del certificato corrispettivo di pagamento entro i successivi appalto sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione giorni decorrenti dall'adozione di regolare fattura fiscale, ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell’articolo dell'articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del al comma 1, qualora se i lavori eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualedell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo dell'importo contrattuale. Non Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimoavanzamento. L’importo L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l’importo l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo all'importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Project Execution Agreement

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate I pagamenti avverranno per stati di acconto considerando avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che le prestazioni eseguite, contabilizzate ai sensi dell'articolo 44, calcolate sulla base dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore e comprensive della relativa quota degli oneri per la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di realizzocui al comma 2, un importo non inferiore a Euro quattrocentomila (Euro 400.000/00). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è delle prestazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. B), verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) 30 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1: a) , il “contabilizzatore” provvederà a redigere la DL redige la relativa contabilità, a sottoporla alla firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore ed a trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento comunicandolo all'appaltatore. Il responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta contabilità ed emette lo stato emetterà il certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018, che deve pagamento il quale dovrà recare la dicitura: «lavori “ prestazioni a tutto il » ………” con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente emissione e provvederà a richiedere all'appaltatore l'invio della relativa fattura nonché del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 0.Xx Provincia provvederà al pagamento del predetto certificato di pagamentoentro 30 giorni dalla ricezione della fattura e del DURC, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione dopo aver verificato la permanenza della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, così come stabilito all’art. 17 della legge L. Regione Toscana n. 98 del 2013, 38/2007. Il termine per il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis sopra è comunque sospeso per tutto il tempo necessario per l’acquisizione del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8DURC. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-tercomma 32, della legge n. 248 del 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento di ciascuno stato di avanzamento così come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012saldo finale, poi dall'articolo 50è, comma 1invero, subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore, al contabilizzatore, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, documentazione attestante che gli la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, consistenti nel relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattualedipendente, scaduti alla data del pagamento della ratadei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli nonché degli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel Il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiereverrà effettuato a favore dell’appaltatore mediante emissione dell’apposito mandato presso la Tesoreria Provinciale: qualora la realizzazione del Museo venga finanziata con mutuo della Cassa DDPP, il RUP invita termine per iscritto il soggetto inadempiente, pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione alla Cassa DDPP e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione ricezione del certificato mandato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2pagamento.

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Samples: Contract for the Realization of the Setup and Educational Scientific Contents of the Biodiversity Museum and Direction Center of the Natural Reserves of the Province of Siena

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatoridell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; dc) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 97. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 (CENTOmila/00), fino al temine di ultimazione dei lavori, nel limite del 30% dell’importo aggiudicato. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 168 del D.M. b) 49/2018regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, fiscale ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 90 (quarantacinquenovanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 20% (cinque/00 venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 78. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 2; ai sensi dell’articolo 311, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicolettera d); b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all’articolo 52, comma 2riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto considerando certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di realizzocui al comma 2, un importo non inferiore a centomila euro (€ 100.000,00). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finalea seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018entro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il --/--/ » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2data. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267mandato. 5. Se Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Regolamento, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1primo comma. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35ricevimento, comma 1agli enti previdenziali e assicurativi, del decreto legislativo 9 luglio 1997compresa la cassa edile, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatoriove richiesto. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate I pagamenti avvengono per stati di acconto considerando avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti metà del loro importo) contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di realizzo. cui al comma 2, un importo non inferiore a € 90.000,00 (Euro novantamila/00). A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro ulteriori 45 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «"lavori a tutto il » " con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4data. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 29 del D.Lgs 18 agosto 2000decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 267. 577. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35ricevimento, comma 1agli enti previdenziali e assicurativi, del decreto legislativo 9 luglio 1997compresa la cassa edile, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatoriove richiesto. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Contract for Construction Services

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto considerando certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di realizzocui al comma 2, un importo non inferiore a 00.000,00 €. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finalea seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018entro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.il 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267mandato. 5. Se Ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1primo comma. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35ricevimento, comma 1agli enti previdenziali e assicurativi, del decreto legislativo 9 luglio 1997compresa la cassa edile, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatoriove richiesto. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27- 28-29 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzo.acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 30.000,00 dell’importo contrattuale 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5 % (cinque/00 cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicodell’appaltatore; b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 5245, comma 23.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate L’appaltatore ha diritto ad un pagamento in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto considerando certificato di pagamento quando i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la piccola entità sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo pari al 50% dell’importo lavori e i tempi ristretti di realizzocontrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finalea seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del procedimento emette, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018entro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.: 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267mandato. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma 1comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Contract for Works

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00. 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora se i lavori eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5 % (cinque/00 cinque per cento)) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatoridell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; dc) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo, al netto dell’importo di cui all’articolo 30, comma 1, non inferiore a €500.000,00. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10 % (cinque/00 dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2832. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dal codice dei contratti pubblici, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 46, comma 2; ai sensi dell’articolo 311, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicolettera d); b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, commi 28in relazione a somme dovute all’INPS, 28-bis all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e 28-tercasse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 57, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 248 335 del 20061995. Detto verbale, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012se positivo, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione utilizzato ai fini del rilascio di un responsabile una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, della lettera ab), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni). Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 5257, comma 23.

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Samples: Contract for Construction Services

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto considerando certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di realizzo.cui al comma 2, un importo non inferiore a 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finalea seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.e il 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267mandato. 5. Se Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. n.207/10, qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1primo comma. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35ricevimento, comma 1agli enti previdenziali e assicurativi, del decreto legislativo 9 luglio 1997compresa la cassa edile, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatoriove richiesto. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Contract for Construction Works

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Per quanto attiene ai lavori di manutenzione, le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga il valore di € 40.000,00 al netto del ribasso d'asta contrattuale e comprensivo delle opere e delle lavorazioni per la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti di realizzosicurezza. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme Qualora il contratto applicativo sia di importo inferiore ad € 40.000,00 il pagamento verrà effettuato in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo un'unica soluzione al termine della conclusione dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione. 3. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di del conto finale. 34. Entro 45 15 (quarantacinquequindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1sopra: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato il certificato di avanzamento dei lavori, regolare esecuzione; ai sensi dell’articolo 14 dell’art. 15 del D.M.decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 per i lavori effettuati di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. b) 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera (a), con l’indicazione indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La c) la Stazione appaltante Appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di al pagamento delle somme contabilizzate entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento 267 e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo conformemente alle disposizioni di cui al comma 1alla L. n. 244/2007 e del D.M. 55/2013. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste La stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all’Impresa per i lavori regolarmente eseguiti con cadenza trimestrale. Con la medesima frequenza erogherà l’importo forfettario per singole rate di acconto considerando la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti di realizzocorrispondenti a 3/12 dell’intera somma annuale offerta. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL Allo scadere del trimestre, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Manutenzione Delle Opere Edili E Degli Impianti Tecnologici

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 ( Centomila) . 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora se i lavori eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5% (cinque/00 cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2829. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicodell’appaltatore,; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; dc) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore dell’importo contrattuale a euro 30.000,00 (euro trentamila). 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale (D.P.R 207/2010), qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10% (cinque/00 dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 2; ai sensi dell’articolo 311, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicolettera d); b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere corrispondere, con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, commi 28in relazione a somme dovute all’INPS, 28-bis all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e 28-tercasse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 248 335 del 20061995. Detto verbale, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012se positivo, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione utilizzato ai fini del rilascio di un responsabile una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, della lettera ab), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni). Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 23.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto considerando certifi- cato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la piccola entità dell’importo lavori sicurezza e i tempi ristretti del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di realizzocui al comma 2, un importo non inferiore a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.delle leggi e 3. Entro 45 (quarantacinque) i 30 giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed , il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavorilavori e il responsabile del pro- cedimento emette, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018entro lo stesso termine, che il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2data. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267mandato. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 90 giorni, per cause non dipendenti dipen- denti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1primo comma. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 35'000,00 (trentacinquemila euro). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, ai sensi dell’Art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di conto liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione Ai sensi dell’Art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, da parte della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicoStazione appaltante; b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 63 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertatoinadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. Ai sensi dell’articolo 35In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, commi 28in relazione a somme dovute all’INPS, 28-bis all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e 28-tercasse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 248 335 del 20061995. Detto verbale, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012se positivo, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione utilizzato ai fini del rilascio di un responsabile una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, della lettera ab), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni). Decorso infruttuosamente tale il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 23.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando la piccola entità sono dovute ogni qualvolta l’importo delle forniture eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per operare in sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 120.000 (centoventimila). 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori delle forniture è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dell’esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavoridelle forniture, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori forniture a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora le forniture rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori le forniture eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10 % (cinque/00 dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori delle forniture è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Forniture Di Allestimento

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la piccola entità sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo lavori e i tempi ristretti delle rate di realizzoacconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 168 del D.M. b) 49/2018regolamento generale, che il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;. c) 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 169 del Regolamento regolamento generale, che il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a)al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 45. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Se Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma c. 1. 67. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10% (cinque/00 dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2824. 8. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 79. L’emissione Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, all’esibizione da parte dell’appaltatore della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, documentazione attestante che gli la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, consistenti nel relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatoredipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente6, e in ogni caso l’appaltatore48, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente commi 2 e motivatamente la fondatezza della richiesta3, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate I pagamenti avverranno ogni qual volta la differenza tra lo stato di acconto considerando la piccola entità dell’importo avanzamento lavori precedente e i tempi ristretti quello in corso di realizzoemissione supera l’importo lordo di € 300.000,00 (trecentomila). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavorie il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018dell’art.113-bis comma 1 emette, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della entro lo stesso termine, decorrente dalla data di chiusura; c) il RUP emette contabilizzazione, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), pagamento con l’indicazione della data data. Sull’importo di emissione. Sul ogni certificato di pagamento è sarà operata la ritenuta di cui al comma 2 ed una trattenuta del 20% per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2il recupero graduale dell’anticipazione. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 10 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 2820. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, subappaltatori (comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 9 art. 105 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronicoD. Lgs. 50/2016) ; b) all’acquisizione dell’attestazione qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di cui al successivo comma 8subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, all’esibizione da parte dell’appaltatore della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, documentazione attestante che gli la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, consistenti nel relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatoredipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti ai sensi dell’art. 105 c.10 ed art. 30 commi 5 e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni6 del D. Lgs. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.50/2016;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste Le rate di acconto considerando la piccola entità dell’importo sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e i tempi ristretti 25, raggiungono un importo non inferiore (18)a euro 200.000,00 (duecentomila), (19) come risultante dal Registro di realizzocontabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. A Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 194 del D.M. b) 49/2018Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; cb) il RUP R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ,ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora se i lavori eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 5 % (cinque/00 cinque per centocento)(20) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatoridell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; dc) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ed) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate I pagamenti avvengono per stati d’avanzamento, mediante emissione di acconto considerando certificato di pagamento ogni volta che si raggiunge la piccola entità dell’importo somma di € 200.000,00 al netto delle ritenute di garanzia per i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo della fornitura), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e i tempi ristretti di realizzo28,. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finalefinale e nessun pagamento potrà essere effettuato in assenza del DURC aggiornato. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a) la DL , il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018, che pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2data. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se Gli stati di avanzamento successivi non potranno venir liquidati in assenza della presentazione di fatture quietanzate degli eventuali sub appaltatori che abbiano lavorato nel cantiere nei periodi precedenti 6. Qualora i lavori rimangono rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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