Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018. 2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3; b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135; c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale; d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura. 4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti. 5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Project Execution Agreement
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di All'appaltatore sarà corrisposto, in corso d'opera, un pagamento in acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato in base allo stati di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 emesso, in forma riepilogativa, al raggiungimento di circa il 60% dell'importo contrattuale, al netto del DM n. 49 del 07/03/2018ribasso e delle ritenute di legge non chè comprensivi della quota degli oneri della sicurezza.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostative, svincolarsi in sede di conto liquidazione finale;
d. al netto dell'importo degli stati , previo rilascio del documento unico di avanzamento precedentiregolarità contributiva.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 25 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro 20 giorni dal ricevimento della contabilità, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 29 del codice dei contrattidecreto legislativo 25 febbraio 1995, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattin. 77.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000e al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, n. 267prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al comma corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, entro il trentesimo giorno dalla emissione del Certificato di contrattoPagamento e devono essere intestate come segue: Per giorno di ricevimento delle fatture farà fede la protocollazione a sistema di ciascuna di esse dall’ufficio protocollo del Committente. In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, può essere emesso uno stato troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di avanzamento per un importo inferiore riconoscimento di maggiori somme a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati titolo di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiinteresse.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018(centomila).
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i venticinque giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro venti giorni lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stessodell’art. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
65. In deroga Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certifica- to di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo .
6. Dell'emissione di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattualeil responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, non può essere emesso alcun stato con avviso di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge e contabilizzati ai sensi degli art. 27, 28, 29 e 30 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano al netto della ritenuta di cui al comma 2 un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,5030% (zero virgola cinquanta trenta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » ) dell’importo contrattuale con l'indicazione della data di chiusura.
4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo limite massimo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo dell’importo contrattuale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di contrattoconto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, può essere emesso uno il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il RUP emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il …….” Con l’indicazione della data.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. 77/95.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1.
6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattualecassa edile, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiove richiesto.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018centomila euro (€ 100.000,00).
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedentia seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il --/--/ » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattimediante emissione dell’apposito mandato.
5. I pagamenti relativi agli acconti Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 e all’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000certificato di pagamento, n. 267prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo Dell'emissione di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattualeil responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, non può essere emesso alcun stato con avviso di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati d’avanzamento, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei si raggiunge la somma di € 200.000,00 al netto delle ritenute di garanzia per i lavori eseguiti raggiunge un eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo non inferiore a 100.000,00 €della fornitura), come risultante dal Registro di contabilità contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/201828,.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedentifinale e nessun pagamento potrà essere effettuato in assenza del DURC aggiornato.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Gli stati di avanzamento successivi non potranno venir liquidati in assenza della presentazione di fatture quietanzate degli eventuali sub appaltatori che abbiano lavorato nel cantiere nei periodi precedenti
6. In deroga Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €eseguiti, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. contabilizzati ai sensi dell’articolo 16, al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132d’asta, comma 3;
b. incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di per la sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattiD.P.R. n. 207 del 2010, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 20. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 44 del presente capitolato.
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 57 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 40, comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento. L’Appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sono dovute ogni volta che l'importo sulla base di certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore Lavori e firmato dal Responsabile del procedimento, relativi a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato stati di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 di importo minimo del DM n. 49 15 % (quindici percento) dell’importo contrattuale. contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del 07/03/2018ribasso d’asta .Il primo SAL avverrà alla fine del mese nel quale si verifica la condizione dopo la data della Prima Consegna dei Lavori.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati . Sugli importi come sopra determinati sarà effettuata la seguente trattenuta di avanzamento precedentilegge: 0,5% dell’importo ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 145/2000.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento pagamento. L’emissione del Certificato di pagamento è vincolato alla presentazione da parte dell’Impresa dell’attestato (DURC) di versamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusuracontributi previdenziali per l’impresa stessa e per i subappaltatori.
4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati all’Appaltatore saranno disposti nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione (trenta) gg dalla data di ogni stato ricevimento fattura. I termini di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 decorrenza sono stabiliti come segue: • il 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso; • il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese stesso
5. In caso di sospensione lavori, n. 267i SAL saranno emessi nel mese successivo alla data della ripresa.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo Dell'emissione di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattualeil responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, non può essere emesso alcun stato con avviso di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge qualvolta l’importo delle forniture eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per operare in sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018euro 120.000 (centoventimila).
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132Ai sensi dell’articolo 4, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri , del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto della progressivo delle forniture è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori dell’esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori delle forniture, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori forniture a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contrattimediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, emette il certificato previa presentazione di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattiregolare fattura fiscale.
5. I pagamenti relativi agli acconti Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Regolamento generale, qualora le forniture rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 e all’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000certificato di pagamento, n. 267prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se i lavori qualora le forniture eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori delle forniture è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Forniture Di Allestimento
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €eseguiti, come risultante dal Registro di contabilità contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. 25, al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132d’asta, comma 3;
b. incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di per la sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (euro sessantamila/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialeai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPEntro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 169 del codice dei contrattiregolamento generale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 28. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le Per quanto attiene ai lavori di manutenzione, le rate di acconto sono dovute ogni volta che qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro raggiunga il valore di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. € 40.000,00 al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi e comprensivo delle opere e delle lavorazioni per la sicurezza.
2. Qualora il contratto applicativo sia di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato importo inferiore ad € 40.000,00 il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione al termine della quota relativa degli oneri conclusione dei lavori e previo rilascio del certificato di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedentiregolare esecuzione.
3. Al I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale.
4. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, sopra:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo il certificato di regolare esecuzione; ai sensi dell’art. 15 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 per i lavori effettuati di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
b) il R.U.P. emette il certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » di cui alla lettera (a), con l'indicazione indicazione della data di chiusuraemissione.
4. Il RUPc) la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme contabilizzate entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267267 e conformemente alle disposizioni di cui alla L. n. 244/2007 e del D.M. 55/2013.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 100.000,00 €€ 90.000,00 (Euro novantamila/00). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, come risultante dal Registro di contabilità delle leggi e dallo Stato di avanzamento dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro ulteriori 45 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura «dicitura: "lavori a tutto il » " con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4data. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 29 del codice dei contrattidecreto legislativo 25 febbraio 1995, emette il n. 77. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento contestualmente all'adozione il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ogni stato di avanzamento lavori ricevimento, agli enti previdenziali e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata assicurativi, compresa la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratticassa edile, ove richiesto.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Construction Services
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di All'appaltatore sarà corrisposto, in corso d'opera, un pagamento in acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato in base allo stati di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 emesso, in forma riepilogativa, al raggiungimento di almeno 70.000 euro, al netto del DM n. 49 del 07/03/2018ribasso e delle ritenute di legge nonchè comprensivi della quota degli oneri della sicurezza.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostative, svincolarsi in sede di conto liquidazione finale;
d. al netto dell'importo degli stati , previo rilascio del documento unico di avanzamento precedentiregolarità contributiva.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 25 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro 20 giorni dal ricevimento della contabilità, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 29 del codice dei contrattidecreto legislativo 25 febbraio 1995, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattin. 77.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000e al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, n. 267prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al comma corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, entro il trentesimo giorno dalla emissione del Certificato di contrattoPagamento e devono essere intestate come segue: Per giorno di ricevimento delle fatture farà fede la protocollazione a sistema di ciascuna di esse dall’ufficio protocollo del Committente. In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, può essere emesso uno stato troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di avanzamento per un importo inferiore riconoscimento di maggiori somme a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati titolo di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiinteresse.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018(centomila/00).
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132Ai sensi dell’articolo 4, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri , del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto della progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattid.P.R. n. 207 del 2010, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori ai di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Ai sensi dell'articolo 185 dell’articolo 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000d.P.R. n. 207 del 2010, n. 267se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In deroga caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 15, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di contrattocui all’articolo 52, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati2.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €eseguiti, come risultante dal Registro di contabilità contabilizzati ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. 28, al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132d’asta, comma 3;
b. incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di per la sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo, al netto dell’importo di cui all’articolo 30, comma 1, non inferiore a €500.000,00.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattid.P.R. n. 207 del 2010, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del decreto legislativo 18 agosto 2000predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, n. 267mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 32. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dal codice dei contratti pubblici, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d);
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 57, comma 2.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 57, comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Construction Services
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto acconto, sino ad un massimo del 95% dell’importo di contratto, sono dovute ogni volta che l'importo tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/201880.000,00.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialeai sensi dell’articolo 4, del nuovo regolamento, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, e su richiesta dell’appaltatore, il direttore Direttore dei lavori Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che lavori, ai sensi dell’articolo 194 del nuovo regolamento, il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPEntro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattinuovo regolamento, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del decreto legislativo 18 agosto 2000predetto certificato entro i successivi 30 giorni, n. 267mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
7. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamentodell’importo contrattuale medesimo. L'importo residuo L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 4.4. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi del presente Capitolato;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018Euro 20.000,00 (lettere ventimila/00).
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolam enti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento)cento da svincolarsi, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto liquidazione finale;
d. al netto dell'importo degli stati , dopo l’approvazione del certificato di avanzamento precedenticollaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura «dicitura: “lavori a tutto il » ” con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
65. In deroga Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell’art. 35, se i comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 46, comma 2, del presente capitolato. - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, l’emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto è altresì subordinato alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell’affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti già oggetto di certificazione Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti raggiungono dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
7. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di del dell’importo del contratto, può essere emesso uno stato comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di avanzamento per acconto potrà pertanto avere un importo inferiore anche diverso rispetto a quello minimo previsto allo stesso quanto indicato al precedente comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/201850.000,00 euro.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedentia seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 20 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore Direttore dei lavori redige la contabilità ed Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori che e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.dicitura:
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattimediante emissione dell’apposito mandato.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 e all’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000certificato di pagamento, n. 267.prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma 26
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo Dell’emissione di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattualeil responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, non può essere emesso alcun stato con avviso di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto ad un pagamento in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei certificato di pagamento quando i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento pari al 50% dell’importo lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018contrattuale.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedentia seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore Direttore dei lavori redige la contabilità ed Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori che e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.dicitura:
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattimediante emissione dell’apposito mandato.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 e all’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000certificato di pagamento, n. 267prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Works
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 32,33,34 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018(centomila/00).
2. La somma Ai sensi dell’art.4, comma 3 del pagamento DPR n.207/2010, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ( zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi, nulla ostando, in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura «dicitura: “lavori a tutto il » ” con l'indicazione l’indicazione della data.
b. Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento,ai sensi dell’art.195 del dpr n.207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di chiusuraemissione.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 22. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 52, comma 2, del presente capitolato.
8. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.euro 300.000,00
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)2, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedel capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPEntro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 169 del codice dei contrattiregolamento generale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo residuo L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 24. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati d’avanzamento, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei si raggiunge la somma di € 250.000,00 al netto delle ritenute di garanzia per i lavori eseguiti raggiunge un eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo non inferiore a 100.000,00 €della fornitura), come risultante dal Registro di contabilità contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/201828,.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedentifinale e nessun pagamento potrà essere effettuato in assenza del DURC aggiornato.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Gli stati di avanzamento successivi non potranno venir liquidati in assenza della presentazione di fatture quietanzate degli eventuali sub appaltatori che abbiano lavorato nel cantiere nei periodi precedenti
6. In deroga Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018Euro 100.000,00.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)2, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedel capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPEntro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 169 del codice dei contrattiregolamento generale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo residuo L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 24. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di All'appaltatore sarà corrisposto, in corso d'opera, un pagamento in acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato in base allo stati di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 messo, in forma riepilogativa, al raggiungimento di almeno il 60% dell'importo contrattuale, al netto del DM n. 49 del 07/03/2018ribasso e delle ritenute di legge non chè comprensivi della quota degli oneri della sicurezza.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostative, svincolarsi in sede di conto liquidazione finale;
d. al netto dell'importo degli stati , previo rilascio del documento unico di avanzamento precedentiregolarità contributiva.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 25 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato e il responsabile del procedimento emette, entro 20 giorni dal ricevimento della contabilità, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 29 del codice dei contrattidecreto legislativo 25 febbraio 1995, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattin. 77.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000e al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, n. 267prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al comma corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, entro il trentesimo giorno dalla emissione del Certificato di contrattoPagamento e devono essere intestate come segue: Per giorno di ricevimento delle fatture farà fede la protocollazione a sistema di ciascuna di esse dall’ufficio protocollo del Committente. In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, può essere emesso uno stato troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di avanzamento per un importo inferiore riconoscimento di maggiori somme a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati titolo di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiinteresse.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le 1.Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €150.000,00 Euro (centocinquantamila/00 euro), come secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2Regolamento generale. La 0.Xx somma del ammessa al pagamento in acconto è costituita dall'importo dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. a) al netto del ribasso d'asta d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3costo;
b. b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135sicurezza;
c. c) al netto della ritenuta dello 0,500,5 % (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza dell’osservanza delle norme in materia ma- teria di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. d) a garanzia del perfetto adempimento dell’obbligo in capo all’appaltatore, della tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori di tutte le certificazioni e della documentazione di conformità pertinente ad ogni lavorazione dell’appalto, sarà disposta, sull’importo netto complessivo dei lavori relativamente ad ogni SAL una ritenuta del 5 % (cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, solo dopo il ricevimento della documentazione completa e corretta, come indica- to agli art. 57 e 58;
e) al netto dell'importo dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori :
a) la D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattiRegolamento generale, emette che de- ve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stessodi cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione dell’anticipazione ai sensi dell'articolo 35 dell’articolo 26, comma 18 2. 1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del codice dei contratti.
5certifi- cato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni 0.Xx i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 e all’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000certificato di pagamento, n. 267.
6pre- scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. In 0.Xx deroga al alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 9095% (novanta novanta- cinque per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattualeeccedente la predetta percentuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato ade- guato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvatisottomissione.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 €(CENTOmila/00), come risultante dal Registro fino al temine di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 ultimazione dei lavori, nel limite del DM n. 49 del 07/03/201830% dell’importo aggiudicato.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)2, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedel capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPEntro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 169 del codice dei contrattiregolamento generale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0020% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d);
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018Euro 80.000,00.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)2, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedel capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPEntro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 169 del codice dei contrattiregolamento generale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni quale deve contenere esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo residuo L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 24. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27- 28-29 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018€ 70.000,00 (settantamila) dell’importo contrattuale.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132Ai sensi dell’articolo 4, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri , del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto della progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattid.P.R. n. 207 del 2010, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 60 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27- 28-29 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018€ 30.000,00 (trentamila) dell’importo contrattuale.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132Ai sensi dell’articolo 4, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri , del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto della progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattid.P.R. n. 207 del 2010, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155del successivo 22. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 60 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018euro 100.000,00.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)2, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedel capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPEntro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 169 del codice dei contrattiregolamento generale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al c. 1.
7. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo residuo L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 24.
8. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
9. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018euro 150.000,00.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)2, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedel capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPEntro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 169 del codice dei contrattiregolamento generale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al c. 1.
7. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo residuo L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 24.
8. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
9. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le Non sono previste rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei considerando la piccola entità dell’importo lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro e i tempi ristretti di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018realizzo.
2. La somma del pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme in acconto materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori :
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M.
b) 49/2018, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPc) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattiRegolamento generale, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stessodi cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione dell’anticipazione ai sensi dell'articolo 35 dell’articolo 26, comma 18 del codice dei contratti2.
54. I pagamenti relativi agli acconti La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del corrispettivo certificato di appalto sono effettuati nel termine pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005,00 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €eseguiti, come risultante dal Registro di contabilità contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. 25, al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132d’asta, comma 3;
b. incrementato comprensivi della quota relativa degli oneri di per la sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore dell’importo contrattuale a euro 30.000,00 (euro trentamila).
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattiRegolamento generale, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale (D.P.R 207/2010), qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d);
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale
Pagamenti in acconto. 1. Le L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018euro 30.000,00 (trentamila/00).
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132Ai sensi dell’articolo 4, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri , del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto della progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattid.P.R. n. 207 del 2010, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 24. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d);
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 50, comma 2.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 50, comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018€ 35'000,00 (trentacinquemila euro).
2. La somma del pagamento A garanzia dell’osservanza delle norme in acconto materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, ai sensi dell’Art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di conto liquidazione finale;
d. al netto dell'importo degli stati , dopo l’approvazione del certificato di avanzamento precedenticollaudo, previo rilascio del DURC.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattid.P.R. n. 207 del 2010, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale.
7. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati Ai sensi dell’Art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, l’emissione di ogni certificato di pagamento precedentemente emessi è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 63 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inferiore inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al 50,00% dell'importo contrattualed.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere emesso alcun stato utilizzato ai fini del rilascio di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e liquidato al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi dell'articolo Artdella lettera b).
9. 155In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Per importo contrattuale si intende l'importo Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti certificato di sottomissione approvatipagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 3.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute certifi- cato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018€ 200.000,00 (Euro duecentomila/00).
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a A garanzia dell'osservanza dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedelle prescrizioni dei contratti collettivi, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.delle leggi e
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore Direttore dei lavori redige la contabilità ed Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori che e il responsabile del pro- cedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattimediante emissione dell’apposito mandato.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipen- denti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 e all’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000certificato di pagamento, n. 267prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e 28 del presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore a Euro 100.000,00 €, come risultante dal Registro ( Euro Centomila/00) al netto della ritenuta di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 cui al comma 1 del DM n. 49 del 07/03/20182.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed relativa contabilità; entro successivi 45 giorni il responsabile del procedimento emette lo stato il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura «dicitura: “lavori a tutto il » ” con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante dispone la liquidazione del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato ed invia prontamente la richiesta di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque al soggetto finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvede al materiale pagamento entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267dall’accredito delle somme alla Banca d’Italia.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di acconto sono dovute certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 100.000,00 00.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedentia seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.il
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattimediante emissione dell’apposito mandato.
5. I pagamenti relativi agli acconti Ai sensi dell’art. 114, comma 3, del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Reg. n. 554/99, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 e all’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000certificato di pagamento, n. 267prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo Dell'emissione di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattualeil responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, non può essere emesso alcun stato con avviso di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute I pagamenti avverranno ogni qual volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato la differenza tra lo stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018precedente e quello in corso di emissione supera l’importo lordo di € 300.000,00 (trecentomila).
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)2, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenzialedel capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.113-bis comma 1 emette, entro lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della stesso termine, decorrente dalla data di chiusuracontabilizzazione, il conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data. Sull’importo di ogni certificato di pagamento sarà operata la ritenuta di cui al comma 2 ed una trattenuta del 20% per il recupero graduale dell’anticipazione.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contrattimediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, emette il certificato previa presentazione di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattiregolare fattura fiscale.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se qualora i lavori eseguiti raggiungono raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 9590% (novantacinque novanta per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,0010 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamentodell’importo contrattuale medesimo. L'importo residuo L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Artdell’articolo 20. 155. Per Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori (comma 9 art. 105 del D. Lgs. 50/2016) ;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi dell’art. 105 c.10 ed art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016;
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 32-33-34, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018euro CINQUANTAMILA.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132Ai sensi dell’articolo 4, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri , del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto della progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
4. Il RUPlavori, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, dell’articolo 190 xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione pagamento, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 dell’articolo 195 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti d.P.R. n. 207 del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
65. In deroga Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. 29 settembre 1973, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o superiore al 90% del cottimista entro il termine di 20 (novanta per centoventi) dell'importo giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di contrattocui all’articolo 52 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, può essere emesso uno stato da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di avanzamento versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo inferiore ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a quello minimo previsto allo stesso comma 1ruolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, ma non superiore al 95% dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (novantacinque per centoquindici) dell'importo contrattualegiorni. Quando Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento precedentemente emessi sia inferiore di cui al 50,00% dell'importo contrattualecomma 5, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato trattenendo una somma corrispondente ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo crediti vantati dal personale dipendente, ai fini del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvaticomma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avvengono per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei i lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta,, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018Euro 35.000,00.
2. La somma del pagamento in acconto A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette e il responsabile del procedimento emette, entro lo stato stesso termine, il conseguente certificato di avanzamento dei lavori che pagamento il quale deve recare la dicitura «dicitura: ”lavori a tutto il » / / “ con l'indicazione l’indicazione della data di chiusuradata.
4. Il RUPLa Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 29 del codice dei contrattidecreto legislativo 25 febbraio 1995, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contrattin. 77.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 e all’emissione del decreto legislativo 18 agosto 2000certificato di pagamento, n. 267.
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo Dell'emissione di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati ogni certificato di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattualeil responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, non può essere emesso alcun stato con avviso di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale ricevimento, agli enti previdenziali e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvatiassicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunge eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a 100.000,00 €(18)a euro 200.000,00 (duecentomila), (19) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del DM n. 49 del 07/03/2018Regolamento generale.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 132Ai sensi dell’articolo 4, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri , del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto della progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione l’indicazione della data di chiusura.;
4. Il RUPb) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis dell’articolo 195 del codice dei contrattiRegolamento generale, emette che deve riportare esplicitamente il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale,ai sensi dell'articolo dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga al alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contrattodell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo dell’importo contrattuale. Quando Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo l’importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente già emessi sia inferiore al 50,005 % dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento(cinque per cento)(20) dell’importo contrattuale medesimo. L'importo L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. Le rate I pagamenti avverranno per stati di acconto sono dovute avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che l'importo le prestazioni eseguite, contabilizzate ai sensi dell'articolo 44, calcolate sulla base dei lavori eseguiti raggiunge prezzi unitari offerti dall'appaltatore e comprensive della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018Euro quattrocentomila (Euro 400.000/00).
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo determinato nella documentazione delle prestazioni di cui al all’art. 1, comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art, lett. 132B), comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 135;
c. al netto della verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 0,50 per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, cento da liquidarsi, salvo cause ostativenulla ostando, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni Entro 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, il “contabilizzatore” provvederà a redigere la relativa contabilità, a sottoporla alla firma del direttore dei lavori redige la contabilità e dell'appaltatore ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
4trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento comunicandolo all'appaltatore. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis responsabile del codice dei contratti, emette procedimento entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta contabilità emetterà il certificato di pagamento contestualmente all'adozione il quale dovrà recare la dicitura: “ prestazioni a tutto il ………” con l’indicazione della data di ogni emissione e provvederà a richiedere all'appaltatore l'invio della relativa fattura nonché del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 0.Xx Provincia provvederà al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e del DURC, dopo aver verificato la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, così come stabilito all’art. 17 della L. Regione Toscana n. 38/2007. Il termine per il pagamento di cui sopra è comunque sospeso per tutto il tempo necessario per l’acquisizione del DURC. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento di ciascuno stato di avanzamento lavori così come del saldo finale, è, invero, subordinato all’acquisizione del DURC e comunque entro un all’esibizione da parte dell’appaltatore, al contabilizzatore, della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. Il pagamento verrà effettuato a favore dell’appaltatore mediante emissione dell’apposito mandato presso la Tesoreria Provinciale: qualora la realizzazione del Museo venga finanziata con mutuo della Cassa DDPP, il termine per il pagamento non superiore a sette tiene conto dei giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato intercorrenti tra la spedizione della domanda di pagamento è operata somministrazione alla Cassa DDPP e la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 ricezione del codice dei contrattimandato di pagamento.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 155. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Appears in 1 contract