PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI Clausole campione

PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. A richiesta dell’Assicurato, l’ammontare liquidabile potrà essere versato al contraente, purché la relativa quietanza sia sottoscritta per accettazione sia dall’Assicurato sia dal contraente e/o da altro avente diritto.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. 16 5. RECUPERI 17
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. In caso di danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica (valore del danno superiore al valore del veicolo), la compagnia provvederà a far valutare il valore del relitto tramite un’asta via web. del ritiro del relitto a proprie spese direttamente presso il luogo ove si trova il veicolo danneggiato e provvederà contestualmente al pagamento al proprietario dell’auto dell’importo offerto. Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. In caso di sinistro da Furto, Incendio, Minikasko, Cristalli, Eventi atmosferici e Atti vandalici, gli indennizzi verranno effettuati a favore del proprietario del veicolo.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. La Società provvederà al pagamento dell’indennizzo direttamente al Socio avente diritto a partire dal 13/12/2021 ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, dietro presentazione, da parte dell’Assicurato, della quietanza dell’avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso da parte di entrambe le Società del premio, nella sua totalità, dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dell’indennizzo resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. 16 NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO 17
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. Chiara Assicurazioni procederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento con moneta legalmente in corso al momento del sinistro. Il diritto all’indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, Chiara Assicurazioni corrisponde agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. Verificata l’operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo al Socio aderente avente il diritto a partire dal 15/12/2020 ed entro e non oltre 15 giorni da detta data, salvo diversa volontà del Socio stesso. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto dal Consorzio nella sua totalità: premi agevolati e premi non agevolati. Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi. In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. Sarà cura dell’Intermediario Assicurativo accertarsi che il Socio abbia effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario imposte).
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI a) In caso di cancellazione, l'assicuratore paga i seguenti costi: - Il prezzo del biglietto originale, con un massimo di € 2.500/persona/biglietto, con esclusione della parte del biglietto che viene rimborsata da Brussels Airlines (in base alle condizioni di prezzo del biglietto). - Non vengono rimborsati dall'assicuratore:  tutti i servizi o gli extra acquistati dopo la prenotazione iniziale su xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (ad es.: passaggio a offerta superiore, bagaglio extra, prenotazione anticipata del posto in cabina non saranno rimborsati se non acquistati assieme alla prenotazione iniziale);  tutti gli altri costi, come i costi di transazione, le tasse aeroportuali, il premio assicurativo, i costi amministrativi. L'importo assicurato non può mai superare il prezzo del biglietto.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. In caso di danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica (valore del danno superiore al valore del veicolo), la compagnia provvederà a far valutare il valore del relitto tramite un’asta via web. Il valore del relitto così quantificato sarà detratto dall’indennizzo da erogare. Il cliente avrà la possibilità di gestire in proprio il relitto stesso oppure di venderlo alla Società che avrà offerto l’importo più elevato durante l’asta. Tale Società si occuperà del ritiro del relitto a proprie spese direttamente presso il luogo ove si trova il veicolo danneggiato e provvederà contestualmente al pagamento al proprietario dell’auto dell’importo offerto. Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente.