PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI Clausole campione

PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. A richiesta dell’Assicurato, l’ammontare liquidabile potrà essere versato al contraente, purché la relativa quietanza sia sottoscritta per accettazione sia dall’Assicurato sia dal contraente e/o da altro avente diritto.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. 13 5. RECUPERI 13
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. In caso di sinistro da Furto, Incendio, Minikasko, Cristalli, Eventi atmosferici e Atti vandalici, gli indennizzi verranno effettuati a favore del proprietario del veicolo.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. In caso di danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica (valore del danno superiore al valore del veicolo), la compagnia provvederà a far valutare il valore del relitto tramite un’asta via web. del ritiro del relitto a proprie spese direttamente presso il luogo ove si trova il veicolo danneggiato e provvederà contestualmente al pagamento al proprietario dell’auto dell’importo offerto. Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal 16 dicembre 2021 ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, tramite bonifico bancario. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente. Eventuali errori o discordanze di conteggio degli indennizzi, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. Verificata l’operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo al Socio aderente avente il diritto a partire dal 15/12/2020 ed entro e non oltre 15 giorni da detta data, salvo diversa volontà del Socio stesso. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto dal Consorzio nella sua totalità: premi agevolati e premi non agevolati. Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi. In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. Sarà cura dell’Intermediario Assicurativo accertarsi che il Socio abbia effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario imposte).
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. Se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi: ⚫ l'importo già concordato; oppure, in mancanza, ⚫ l'importo offerto; oppure, se non vi è ancora stata l'offerta ⚫ l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle "Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni". A tal fine, andrà fornita alla Società la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi dovranno fornire alla Società: ⚫ certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; ⚫ dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; ⚫ nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace; ⚫ eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. In caso di danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica (valore del danno superiore al valore del veicolo), la compagnia provvederà a far valutare il valore del relitto tramite un’asta via web. Il valore del relitto così quantificato sarà detratto dall’indennizzo da erogare. Il cliente avrà la possibilità di gestire in proprio il relitto stesso oppure di venderlo alla Società che avrà offerto l’importo più elevato durante l’asta. Tale Società si occuperà del ritiro del relitto a proprie spese direttamente presso il luogo ove si trova il veicolo danneggiato e provvederà contestualmente al pagamento al proprietario dell’auto dell’importo offerto. Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente.
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. 16 NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO 17
PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI. Chiara Assicurazioni procederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento con moneta legalmente in corso al momento del sinistro. Il diritto all’indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, Chiara Assicurazioni corrisponde agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.