Common use of Pagamento dei corrispettivi Clause in Contracts

Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 del D.P.R. 207/2010, sarà disposto dall’ Ateneo a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazione. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 5. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.polimi.it

Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 dell’art.307 del D.P.R. 207/2010, sarà disposto dall’ Ateneo a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazione. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 5. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo. Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente a favore del proprio personale dipendente, le disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazione e previdenza sociale. L’Ateneo potrà in qualsiasi momento, per tutto il periodo contrattuale, chiedere copia dei versamenti contributivi, previdenziale ed assicurativi, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna. Resta stabilito che l’inadempienza a ciascuno di tali obblighi comporterà la decadenza immediata dall’aggiudicazione dell’appalto e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla stazione appaltante per la ritardata o mancata esecuzione della fornitura.

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Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 del D.P.R. 207/2010, sarà disposto dall’ Ateneo a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazione. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 5. 7 Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

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Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 dell’art.307 del D.P.R. D.p.R 207/2010, sarà disposto dall’ Ateneo dall’Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazioneprestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione, che avverrà entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo all’Università e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste nel Negozio di fornituraFornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneoall’Università, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 56.5.2 e 6.5.3. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note Note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo l’Università si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

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Samples: www.unisi.it

Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 del D.P.R. 207/2010, fatture sarà disposto dall’ Ateneo dall’Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni nei termini di legge dalla data di accertamento della regolarità della prestazioneprestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione. In caso di fatturazione alla ricezione del bene il pagamento, subordinato all’accertamento della regolarità della fornitura, avverrà nei termini di legge dalla ricezione della fattura. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, all’Unità Ordinante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornituraFornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneoall’Università, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che che, in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti dell’Unità Ordinante omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o faxelettronica) da parte delle Unità Ordinanti dell’Unità Ordinante al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente artdai precedenti artt. 56.5.2 e 6.5.3. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinantidell’Unità Ordinante, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti l’Unità Ordinante, all'emissione di eventuali note Note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo l’Università si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

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Samples: www.unibs.it

Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 dell’art.307 del D.P.R. D.p.R 207/2010, sarà disposto dall’ Ateneo dalle Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazioneprestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. In caso di fatturazione alla ricezione del bene il pagamento, subordinato all’accertamento della regolarità della fornitura, avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Università, alle Unità OrdinantiOrdinanti e all’Ente Capofila, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornituraFornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneoall’Università, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 56.5.2 e 6.5.3. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note Note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo l’Università si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

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Samples: www.polimi.it

Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 307 del D.P.R. 207/2010D.Lgs 50/2016, sarà disposto dall’ Ateneo dal GSSI a favore del Fornitore della Commissionaria tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della regolarità della prestazioneprestazione da parte del RUP. Il FornitoreLa Commissionaria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Unità Ordinantial GSSI, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore la Commissionaria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore la Commissionaria potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornituraContratto. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneoal GSSI, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti del GSSI omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o faxPEC) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitoredel GSSI alla Commissionaria, il la quale è tenuto tenuta a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente artdai successivi artt. 518.4.2 e 18.4.3. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinantidel GSSI, il Fornitore la Commissionaria è tenuto tenuta all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione ri-emissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti il GSSI all'emissione di eventuali note Note di credito. In particolare Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, il GSSI procederà, in presenza ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di DURC cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che segnali inadempienze contributive, o in caso il GSSI prima di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il documento unico di altri regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità della Commissionaria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La Commissionaria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al GSSI, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Commissionaria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale dell’Ente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Commissionaria si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal GSSI. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle forniture cui si riferisce. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la Commissionaria potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo. Qualora la Commissionaria si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivodiritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC o altri sistemi analoghi.

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Samples: amministrazionetrasparente.gssi.it

Pagamento dei corrispettivi. Il pagamento delle fatturedel corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Mensilmente dovrà essere inviata alla stazione appaltante la seguente documentazione: - la scheda mensile del servizio di trasporto relativa al numero dei viaggi effettuati e ai sensi dell’art. 307 chilometri percorsi nel mese di emissione della fattura stessa; - il foglio di presenza mensile riportante il nominativo di tutti i minori fruitori del D.P.R. 207/2010servizio in oggetto con le relative presenze A/R giornaliere; - le pezze giustificative attestanti le spese sostenute per la gestione del mezzo e del servizio (fatture per manutenzione ordinaria, sarà disposto dall’ Ateneo a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazioneetc). Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Ateneo e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornitura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo avverrà con le modalità previste dal precedente artD.P.R. n. 207/2010, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 5I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal responsabile del procedimento incaricato, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo delle prestazioni eseguite, con il decurtamento dello 0,5% come ritenuta di garanzia, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. Al termine 50/2016. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dall'appaltante a favore dell’appaltatore, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla legge n.136/2010. Con tale compenso l'appaltatore si intende remunerato da qualsiasi avere dall'Ente per il servizio in esame, e non potrà pretendere senza alcun diritto nuovi o maggiori compensi, in quanto è soddisfatto in tutto con il pagamento del canone mensile. Non potrà inoltre essere preteso dalla Ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuali riorganizzazioni dell'orario delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative lezioni da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; istituzioni scolastiche. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note di credito. In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli alcun modo la Ditta dagli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivoad essa derivanti dal presente Capitolato.

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Samples: www.unionecomuniguilcer.it