Common use of Pagamento dei subappaltatori Clause in Contracts

Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal caso, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice dei Contratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.(lvii) In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniprovvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti.(lviii)In deroga a quanto previsto al primo periodo, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai ai sensi dell’art. 37dell’articolo 89, comma 11 11, secondo periodo, del Nuovo Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso limitatamente al subappalto per l’esecuzione o subaffidamento in cottimo di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencate all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappaltoa corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In tal caso si applica di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la prescrizione parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepagamento.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal caso, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice dei Contratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decretodecreto-Legge legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniprovvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nel caso in cui il subappalto sia effettuato a favore delle micro, con diffida scritta epiccole e medie imprese, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo ossequio al disposto normativo di cui al all’art. 13, comma precedente2, lett. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contrattoa) della Legge n. 180/2011. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel In caso di pagamento diretto da parte della dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questatempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dal cottimistadai cottimisti, con specificando i relativi importi e la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’art. dell’articolo 37, comma 11 11, secondo periodo, del Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso limitatamente al subappalto per l’esecuzione o subaffidamento in cottimo di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 6, comma 2, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalea corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.(57) In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniprovvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti.(58)In deroga a quanto previsto al primo periodo, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai ai sensi dell’art. 37dell’articolo 89, comma 11 11, secondo periodo, del Nuovo Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso limitatamente al subappalto per l’esecuzione o subaffidamento in cottimo di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencate all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappaltoa corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In tal caso si applica di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la prescrizione parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepagamento.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti. (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice dei Contratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali se sono previsti «strutture, impianti e opere specialispeciali » elencati all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto dall’articolo 4, comma 4, aggiungere il seguente periodo) In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappaltoa corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In tal caso si applica di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la prescrizione parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepagamento.

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Samples: comune.viterbo.it

Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniprovvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti. In deroga a quanto previsto al primo periodo, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai ai sensi dell’art. dell’articolo 37, comma 11 11, secondo periodo, del Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso limitatamente al subappalto per l’esecuzione o subaffidamento in cottimo di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappaltoa corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In tal caso si applica di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la prescrizione parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepagamento.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.(54) In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniprovvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti.(55)In deroga a quanto previsto al primo periodo, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai ai sensi dell’art. 37dell’articolo 89, comma 11 11, secondo periodo, del Nuovo Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso limitatamente al subappalto per l’esecuzione o sub affidamento in cottimo di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencate all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappaltoa corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In tal caso si applica di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la prescrizione parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepagamento.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questatempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimistadei lavori eseguiti dai subappaltatori, con specificando i relativi importi e la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai La medesima disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore si applica altresì, ai sensi dell’art. dell’articolo 37, comma 11 11, terzo periodo, del Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencati all’articolo 107, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo commacomma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972Regolamento generale, aggiunto dall’articolo 35individuati al precedente all'Art.5 - , comma 53, lettera a), di importo superiore al 15% del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principaletotale dei lavori.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante non abbia indicato nel bando di garaL'Istituto, che provvederà qualora sussistano le condizioni indicate dall’art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo all’appaltatore agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistiloro confronti, copia delle fatture quietanzate quietanziate relative ai pagamenti da essi corrispostiaffidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casoAi sensi del comma 14 dell’art. 105 del codice l’affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante Appaltante, sentito il direttore dell’esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può imporre all’appaltatore nominare la commissione di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giornicui all’art. 240 commi 7, con diffida scritta e8, in caso di ulteriore inadempimento9, comunicare 10, 11, 12 e 14 del D.Lgs. 163/06. Il responsabile del procedimento o la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo commissione di cui al comma precedente1, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx. Per La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le infrazioni riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di cui sopracollaudo o del certificato di regolare esecuzione. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, da considerarsi gravi inadempienze contrattualigli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della successivamente approvato dalla Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice dei Contratti, qualora, sussistendo il quale sono state risolte le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedentecontroversie. Ai sensi dell’articolo 17239 del D.Lgs. 163/06, ultimo commaanche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di € 100.000,00, è necessario il parere dell’avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del D.P.R. n. 633 funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del 1972medesimo. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, aggiunto dall’articolo 35anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, né rifiutarsi di eseguire gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principaleordini impartiti dalla Stazione appaltante.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questatempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimistadei lavori eseguiti dai subappaltatori, con specificando i relativi importi e la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai La medesima disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore si applica altresì, ai sensi dell’art. dell’articolo 37, comma 11 11, terzo periodo, del Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35speciali elencati all’articolo 12, comma 51, della legge n. 80 del Decreto-Legge n. 223 2014, individuati al precedente articolo 4, comma 3, lettera a), di importo superiore al 15% del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principaletotale dei lavori.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà 1. l’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti nei casi previsti dall’art. 105 comma 13del D.Lgs 50/2016. L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Nel caso l’amministrazione committente non provvede al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni dagli stessi eseguiteeffettuate, l’appaltatore è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettereobbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal caso, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare pena la sospensione dei termini per l’erogazione successivi pagamenti. In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente l’importo delle successive rate di acconto prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o di saldouna piccola impresa, nonché la sospensione dello svincolo come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedenteRaccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel 12 ottobre 2005) b) in caso di pagamento diretto inadempimento da parte della Stazione appaltantedell'appaltatore In questi casi, gli affidatari comunicano l’appaltatore è obbligato a questatrasmettere all’amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni dei lavori o forniture eseguite dal subappaltatore o dal cottimistain sub-contratto, con specificando i relativi importi e la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice dei Contratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.(59) In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniprovvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti.(60)In deroga a quanto previsto al primo periodo, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai ai sensi dell’art. 37dell’articolo 89, comma 11 11, secondo periodo, del Nuovo Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso limitatamente al subappalto per l’esecuzione o subaffidamento in cottimo di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencate all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappaltoa corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In tal caso si applica di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la prescrizione parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepagamento.

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Samples: Patto Per Lo Sviluppo Della Sicilia Viabilita’ Secondaria

Pagamento dei subappaltatori. Qualora La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L’appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la stazione appaltante parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l’appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non abbia indicato nel bando meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di garapagamento nelle transazioni commerciali", che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto devono essere fissati per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore iscritto nel contratto di trasmetteresubappalto. L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistisuoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui gli affidatari Qualora l’affidatario non trasmettano trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il l’emissione del successivo certificato di pagamento a favore degli affidataridell’affidatario. In tal caso, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimentocessione del credito, comunicare l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la sospensione dei termini per l’erogazione certificazione delle successive rate di acconto o relative agli stati di saldo, nonché la sospensione dello avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né delle rate di acconto né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva fino a che se l’appaltatore non provveda all’obbligo avrà ottemperato agli obblighi di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice dei Contratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepresente articolo.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniprovvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti. In deroga a quanto previsto al primo periodo, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai ai sensi dell’art. dell’articolo 37, comma 11 11, secondo periodo, del Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso limitatamente al subappalto per l’esecuzione o subaffidamento in cottimo di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappaltoa corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In tal caso si applica di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la prescrizione parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepagamento.

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Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante 1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimistia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrispostiesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.(58) In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminesubcontraente è una micro, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal casopiccola o media impresa, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorniprovvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti.(59)In deroga a quanto previsto al primo periodo, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai ai sensi dell’art. 37dell’articolo 89, comma 11 11, secondo periodo, del Nuovo Codice dei Contratticontratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso limitatamente al subappalto per l’esecuzione o subaffidamento in cottimo di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialispeciali elencate all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la stazione Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappaltoa corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In tal caso si applica di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la prescrizione parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principalepagamento.

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Samples: Patto Per Lo Sviluppo Della Citta’ Metropolitana Di Messina