PARTE ECONOMICA. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione di aprile 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL, Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
PARTE ECONOMICA. Le Visto l'accordo Interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella allegata, a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 novembre 2007 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate1º maggio 2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2%; - 2006: 2,1%; - 2007: 2,59%; - 2008: 2,7%. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattualedal 1º gennaio 2005 al 31 ottobre 2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" tantum pari ad euro 247 Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzionitre rate pari a: la prima pari ad euro 124 euro - € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 febbraio 2008; - € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2012settembre 2008; - € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato saranno erogati a titolo di "una tantum" l’importo tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo Gli importi di "una tantum" sarà tantum saranno inoltre ridotto ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-part- time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi novembre 2007 La detrazione dall'una tantum degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della I tranche di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore "una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramentotantum".
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PARTE ECONOMICA. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º luglio 1° ottobre 2011, dal 1° gennaio aprile 2012 e dal 1° settembre 2012 ottobre 2012, così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già erogati nell’anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordi, 220 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la tranches. La prima pari ad di euro 124 euro 110 con la retribuzione di settembre 2011 relativa al mese novembre 2011; e la seconda pari ad di euro 123 110 con la retribuzione relativa al mese di aprile maggio 2012. Xxxx Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio ottobre 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.
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PARTE ECONOMICA. Le parti hanno convenuto In coerenza con le logiche sinora utilizzate nel settore elettrico, il razionale utilizzato come riferimento per il rinnovo contrattuale dei minimi è il trend inflazionistico (ovviamente per gli incrementi retributivi a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegateanni di vigenza contrattuale). Ad integrale copertura del periodo In linea generale si definisce di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto stanziare un importo forfetario "una tantum" pari ad sul Premio di Produttività e sul sistema di welfare. In relazione a quanto consuntivato nel 2016 e previsto nel 2017- 2018 dagli istituti competenti in materia di indici inflattivi, il rinnovo sul parametro medio del settore è stabilito in misura omnicomprensiva in 105 euro 247 lordi(minimi + premio di produttività + welfare) di cui 70 sui minimi. L’importo aggiuntivo definito è di 20 euro, suddivisibile in quote mensilida allocare sul premio di produttività e di 15 euro sul welfare (che può essere ripartito sulle seguenti tipologie: fondo sanitario, o frazionifondo previdenziale, solidarietà di settore, assicurazione premorienza). Per quanto attiene al premio di produttività si definisce che al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si procederà all’inglobamento sui minimi dell’importo stanziato (alla durata prima data utile del rapporto nel 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019), secondo le seguenti modalità: In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla firma del rinnovo (2,7%), si procederà all’inglobamento dell’importo stanziato di 20 euro sui minimi contrattuali; In caso di inflazione inferiore si procederà all’inglobamento dei minimi dell’inflazione consuntivata e alla stabilizzazione sul premio di produttività del pro quota dei 20 euro stanziati. Roma, 11 gennaio 2017 Prot. 4 Xxxxx.xx Direzione Dispacciamento Rete Nazionale Commissione di Garanzia per lo sciopero e p.c. Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Energie rinnovabili e l’Efficienza energetica, il Nucleare Divisione III Produzione Elettrica c.a. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Facciamo riferimento alla comunicazione ricevuta in data odierna dalle Parti datoriali contenente il “posizionamento datoriale” rispetto al rinnovo del contratto di settore elettrico. Valutando positivamente tali proposte nonché i tempi previsti per la chiusura del negoziato, le scriventi organizzazioni comunicano la sospensione: dello sciopero generale del giorno 16 gennaio 2017 (rif. Nostro protocollo n.1 del 4 gennaio 2017), degli scioperi degli impianti di produzione programmati dal 16 gennaio 2017 al 27 gennaio 2017 (rif. Nostro protocollo n.2 del 5 gennaio 2017), dello sciopero degli straordinari programmati, spostamenti di xxxxxx e ore viaggio proclamato per il periodo interessatodal 17 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017 (rif. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato Nostro protocollo n. 95 del 7 dicembre 2016). Distinti saluti. Prot. 6 Roma, 11 gennaio 2017 In riferimento all’oggetto vi comunichiamo che il 16 gennaio p.v. alle h 11, presso CGIL - Sala Di Xxxxxxxx in due soluzioni: Corso d’Italia n. 25, è convocata la prima pari ad euro 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione di aprile 2012. Xxxx apprendisti Delegazione trattante per condividere i contenutidell’avanzamento della trattativa in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% vista dell’incontro con le medesime decorrenze sopra stabiliteAziende. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordateCordiali saluti. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessiL’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.rLa PSI défend les droits humains et la justice sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec des organisations syndicales et de la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramentosociété civile et d'autres organisations.
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PARTE ECONOMICA. Le Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 marzo 2008 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate1º novembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2%; - 2006: 2,1%; - 2007: 2,6%; - 2008: 2,8%. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, dal 1º gennaio 2005 al 29 febbraio 2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni2 tranches, pari a: la prima pari ad euro 124 euro - € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 giugno 2008; - € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile 2012giugno 2009. Xxxx apprendisti Agxx xpprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato saranno erogati a titolo di "una tantum" l’importo gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo Gli importi di "una tantum" sarà saranno inoltre ridotto ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militaremilitare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza". In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011marzo 2008. Ai sensi La detrazione dall'"una tantum" degli importi già corrisposti a titolo di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione dell'erogazione della bilateralità”prima tranche di "una tantum" e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di "una tantum". Tabelle in vigore dal 1º gennaio 2005 7º 962,27 534,2 10,33 51,65 1.558,45 143,15 6º 867,55 529,92 10,33 1.407,80 133,74 5º S 795,86 523,86 10,33 1.330,05 126,35 5º 736,64 519,78 10,33 1.266,75 120,34 4º 672,48 517,51 10,33 1.200,32 114,03 3º 607,51 515,63 10,33 1.133,47 107,68 2º 557,68 515,54 10,33 1.083,55 102,94 1º 488,75 513,18 10,33 1.012,26 96,16 Nuovi minimi al 1º marzo 2008 7º 1.033,84 534,2 10,33 51,65 1.630,02 6º 934,42 529,92 10,33 1.474,67 5º S 859,04 523,86 10,33 1.393,23 5º 796,81 519,78 10,33 1.326,92 4º 729,50 517,51 10,33 1.257,34 3º 661,35 515,63 10,33 1.187,31 2º 609,15 515,54 10,33 1.135,02 1º 536,83 513,18 10,33 1.060,34 Nuovi minimi al 1º novembre 2008 7º 1.105,42 534,2 10,33 51,65 1.701,60 6º 1.001,29 529,92 10,33 1.541,54 5º S 922,21 523,86 10,33 1.456,40 5º 856,98 519,78 10,33 1.387,09 4º 786,51 517,51 10,33 1.314,35 3º 715,19 515,63 10,33 1.241,15 2º 660,62 515,54 10,33 1.186,49 1º 584,91 513,18 10,33 1.108,42
Art. 37 (Indennità di contingenza) Livelli Importi in lire Importi in euro
Art. 38 (Aumenti periodici di anzianità) Livelli Importi in lire Importi in euro
Art. 39 (Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga)
1) estremi della categoria del lavoratore;
2) elementi costitutivi della retribuzione;
3) elementi costitutivi delle trattenute;
4) estremi del periodo di paga relativo. Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità condizione che tale reclamo sia avanzato all'atto del pagamento.
Art. 40 (Cumulo di mansioni e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota passaggio di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.categoria)
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PARTE ECONOMICA. Le parti hanno convenuto Occorre con urgenza porre rimedio all’ormai penosa questione del riconoscimento economico del personale del Comparto attraverso il progressivo allineamento degli stipendi ai corrispondenti livelli medi dell’ UE. Secondo lo Snals-Confsal, deve essere acquisito un aumento retributivo per tutto il personale, che non solo faccia recuperare il perduto potere di acquisto ma che dimostri la precisa volontà politica di valorizzare tutto il personale. Dunque, prioritariamente tutti gli aumenti vanno ad incrementare la retribuzione tabellare. Il CCNL/2018 ha riconosciuto incrementi retributivi lordi pari, rispettivamente, allo 0,36% per il 2016, all’1,09% per il 2017 e al 3,44% a partire regime, inferiore al 3,48% Tale cifra è inferiore alla perdita del potere di acquisto intervenuta dal 1º luglio 20112011 che, come è noto, era pari al 15% nei dieci anni di mancato rinnovo contrattuale dal 1° gennaio 2012 2009 al 2018. Lo Snals-Confsal chiede al Governo di rivedere la politica degli stanziamenti contrattuali in modo da reperire risorse economiche sufficienti a innalzare le retribuzioni stipendiali, con lo spostamento sullo stipendio tabellare di alcune indennità generalizzate per alcune sezioni del Comparto (ad es. per la Ricerca -indennità di valorizzazione professionale per ricercatori e dal 1° settembre 2012 così come tecnologi, indennità di ente annuale per amministrativi e tecnici) in modo da tabelle allegateallinearle alla media delle retribuzioni europee. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli Una prospettiva questa che trova larghi consensi tra i lavoratori in forza alla data quanto gli aumenti retributivi avrebbero riflesso anche sull’assegno pensionistico, attualmente calcolato su base contributiva. Alla luce di sottoscrizione tale principio lo Snals-Confsal non si riconosce nell’impianto del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordi, suddivisibile CCNL 2016/18 che in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" coerenza con le disposizioni di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: al D.lgs 150/2009, come modificato dal d.lgs.74/2017, destina invece buona parte delle risorse finanziarie alla cosiddetta premialità sulla base di precostituite fasce di merito. Al Governo lo Snals-Confsal chiede, inoltre, la prima pari ad euro 124 euro con quantificazione di certificate risorse economiche ai fini del finanziamento di un piano quinquennale di investimenti strumentale alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione e di quello della ricerca e dell‘innovazione, ovvero il progressivo innalzamento della quota del PIL nazionale attualmente destinato alla Scuola, all’AFAM, all’Università e alla Ricerca per portarla ai livelli assicurati negli altri paesi dell’ Unione Europea. Lo Snals-Confsal ritiene che le considerazioni espresse debbano costituire il punto di partenza per un confronto costruttivo Governo-Sindacati, che si preannuncia difficile per gli aspetti politici, economici e sindacali legati alla necessità di smantellare la retribuzione “filosofia” di settembre 2011 stampo aziendalistico che sta alla base della legge 107/2015 e e alla necessità di invertire lo storico e miope depotenziamento del sistema nazionale della ricerca pubblica, ricollocando la nostra scuola e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione nostra ricerca di aprile 2012nuovo al centro della dinamica socio-culturale del Paese. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione Il rinnovo del presente accordo sarà erogato a titolo di "contratto del comparto Istruzione e Ricerca, dovendo raggiungere questo obiettivo, assume una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e rilevanza che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramentoè solo sindacale ma è soprattutto sociale, culturale e politica.
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PARTE ECONOMICA. Le Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 marzo 2008 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate1º novembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2%; - 2006: 2,1%; - 2007: 2,6%; - 2008: 2,8%. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, dal 1º gennaio 2005 al 29 febbraio 2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni2 tranches, pari a: la prima pari ad euro 124 euro - € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 giugno 2008; - € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile 2012giugno 2009. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato saranno erogati a titolo di "una tantum" l’importo gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo Gli importi di "una tantum" sarà saranno inoltre ridotto ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militaremilitare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza". In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011marzo 2008. Ai La detrazione dall'"una tantum" degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione dell'erogazione della prima tranche di "una tantum" e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di "una tantum". 7º 962,27 534,2 10,33 51,65 1.558,45 143,15 6º 867,55 529,92 10,33 1.407,80 133,74 5º S 795,86 523,86 10,33 1.330,05 126,35 5º 736,64 519,78 10,33 1.266,75 120,34 4º 672,48 517,51 10,33 1.200,32 114,03 3º 607,51 515,63 10,33 1.133,47 107,68 2º 557,68 515,54 10,33 1.083,55 102,94 1º 488,75 513,18 10,33 1.012,26 96,16 7º 1.033,84 534,2 10,33 51,65 1.630,02 6º 934,42 529,92 10,33 1.474,67 5º S 859,04 523,86 10,33 1.393,23 5º 796,81 519,78 10,33 1.326,92 4º 729,50 517,51 10,33 1.257,34 3º 661,35 515,63 10,33 1.187,31 2º 609,15 515,54 10,33 1.135,02 1º 536,83 513,18 10,33 1.060,34 7º 1.105,42 534,2 10,33 51,65 1.701,60 6º 1.001,29 529,92 10,33 1.541,54 5º S 922,21 523,86 10,33 1.456,40 5º 856,98 519,78 10,33 1.387,09 4º 786,51 517,51 10,33 1.314,35 3º 715,19 515,63 10,33 1.241,15 2º 660,62 515,54 10,33 1.186,49 1º 584,91 513,18 10,33 1.108,42 Previdenza complementare (ARTIFOND) Le parti concordano sulla estensione del diritto alla previdenza complementare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramentoapprendistato.
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PARTE ECONOMICA. Le Visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004 e l’intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 marzo 2008 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate. novembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2% - 2006: 2.1% - 2007: 2,6% - 2008: 2,8% Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, dal 01/01/2005 al 29/2/2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo Accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" tantum pari ad euro 247 Euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni2 tranches, pari a: la prima pari ad euro 124 euro - € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 giugno 2008, - € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile 2012giugno 2009. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato Accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" l’importo tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo Gli importi di "una tantum" sarà tantum saranno inoltre ridotto ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militaremilitare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.rTFR. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011marzo 2008. Ai La detrazione dall’una tantum degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione dell’erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di una tantum. 7 962,27 534,2 10,33 51,65 1.558,45 143,15 7 1.033,84 534,2 10,33 51,65 1.630,02 7 1.105,42 534,2 10,33 51,65 1.701,60 Le parti concordano sulla estensione del diritto alla previdenza complementare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramentoapprendistato.
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PARTE ECONOMICA. Le Visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004 e l’intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella allegata, a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 01/11/2007 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate. 01/05/2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2% - 2006: 2,1% - 2007: 2,59% - 2008: 2,7% Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattualedal 01/01/2005 al 31/10/2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo Accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" tantum pari ad euro 247 Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzionitre rate pari a: la prima pari ad euro 124 euro - € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 febbraio 2008; - € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2012settembre 2008; - € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato Accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" l’importo tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo Gli importi di "una tantum" sarà tantum saranno inoltre ridotto ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.rTFR. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi novembre 2007 La detrazione dall’una tantum degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell’erogazione della I tranche di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramentotantum.
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Samples: CCNL Legno, Arredamento E Mobili
PARTE ECONOMICA. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi Parti concordano un aumento dei minimi tabellari per il 2° livello parametro 109, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, pari a partire € 70,00 con le seguenti decorrenze: - € 25 dal 1º luglio mese di giugno 2011, ; - € 10 dal mese di marzo 2012; - € 10 dal mese di settembre 2012; - € 25 dal mese di aprile 2013. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 giugno 2011 l’E.D.A.R. di cui all’accordo 19/12/2007 cesserà di essere erogato; contestualmente, il valore dell’anzianità forfettaria di settore per operai di cui all’articolo 22 del presente c.c.n.l. aumenterà di € 20,00 al 2° livello (parametro 109) e dal 1° settembre 2012 riparametrato sugli altri livelli. “In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella (ex incremento automatico biennale maturato all’1.1.82). Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come da tabelle allegatedisposto nell’articolo 22 del C.C.N.L. 25 maggio 2001. Ad integrale copertura Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L’anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi tre quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quarto quinto anno di anzianità, senza interruzione del periodo rapporto di carenza contrattualelavoro nel settore, ai soli lavoratori fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L.. Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa. Per gli operai già in forza alla data che al 31/05/2011 non percepiscono l’anzianità forfettaria di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordisettore, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" l’E.D.A.R. di cui sopra al c.c.n.l. 19/12/2007 verrà erogato in due soluzioni: la prima pari mantenuto come elemento economico ad euro 124 euro con la retribuzione personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione anzianità di aprile 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militaresettore, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati come previsto nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramentoarticolo.
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PARTE ECONOMICA. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione di aprile 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a A decorrere dal 1° luglio 2010 giugno 2006 il rimborso chilometrico per missioni di cui alla Dichiarazione dell’Azienda contenuta nell’Accordo 15 dicembre 2004 è sostituito dalle nuove tabelle “Rimborso auto” aggiornate per l’anno corrente, con revisione, dalla medesima data, dell’”indennità di pendolarismo” e dei “plafond viaggi di rientro”, sulla base dei parametri ordinariamente utilizzati. Entro il primo semestre di ogni anno l’Azienda presenta dette tabelle riformulate secondo le imprese modalità di rivalutazione abitualmente applicate, sulla base dei dati ACI. Al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato viene concesso, in occasione della nascita di figli, l’anticipo non aderenti superiore a due anni dello scatto di anzianità qualora detto anticipo non venga già riconosciuto al coniuge. A decorrere dal 2006 l’importo della provvidenza annua di cui al Capitolo - PROVVIDENZE DIVERSE Art. 93, richiamato nell’Accordo 15 dicembre 2004, è innalzato a 2.300 €. In sede di redazione del testo coordinato del contratto integrativo aziendale saranno individuate le modifiche da apportare alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare normativa esistente, per consentire l’opzione relativamente all’intero importo del buono pasto. In caso di morte del dipendente, al lavoratore una quota coniuge o, in mancanza di retribuzione esso, ai figli minorenni, nonché ai maggiorenni a carico, spetta un'indennità pari ad € 25,00 lordi mensili un'annualità di stipendio percepita dall'interessato al momento del decesso, con un minimo di un'annualità di stipendio di un appartenente al 4° livello della 3ª area professionale al biennio iniziale. Al coniuge superstite spetta inoltre una maggiorazione del 10% per ciascun livello di inquadramentoogni figlio a carico ai fini fiscali. Agli eredi viene inoltre corrisposto il trattamento economico fino al termine del mese in cui si è verificato il decesso.
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Samples: Verbal Agreement
PARTE ECONOMICA. Le Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 agosto 2008 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate1º dicembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2%; - 2006: 2,1%; - 2007: 2,6%; - 2008: 2,8%. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, dal 1º gennaio 2005 al 31 luglio 2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 470 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni2 tranches, pari a: la prima pari ad euro 124 euro - € 370 da corrispondere con la retribuzione del mese di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 agosto 2008; - € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile 2012novembre 2008. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato saranno erogati a titolo di "una tantum" l’importo gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo Gli importi di "una tantum" sarà saranno inoltre ridotto ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militaremilitare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza". In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 20112008. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere 1º 110,00 55,00 55,00 2º 100,00 50,00 50,00 3º 95,00 47,50 47,50 4º 90,00 45,00 45,00 1º 601,74 55,00 656,74 2º 509,69 50,00 559,69 3º 459,25 47,50 506,75 4º 405,55 45,00 450,55 1º 656,74 499,71 10,33 1.166,78 2º 559,69 496,10 10,33 1.066,12 3º 506,75 493,55 10,33 1.010,63 4º 450,55 491,78 10,33 952,66 1º 656,74 55,00 711,74 2º 559,69 50,00 609,69 3º 506,75 47,50 554,25 4º 450,55 45,00 495,55 Retribuzioni in vigore dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di 1º dicembre 2008 Livelli Paga base € Ex contingenza € E.d.r. € Totale retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.5 1º 711,74 499,71 10,33 1.221,78 2º 609,69 496,10 10,33 1.116,12 3º 554,25 493,55 10,33 1.058,13 4º 495,55 491,78 10,33 997,66 Dopo l'art. 12 del capitolo apprendistato professionalizzante inserire:
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