Adeguamento delle normative contrattuali. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente C.C.N.L., intervengano norme di legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l’adeguamento dell’attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.
Adeguamento delle normative contrattuali. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sia da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche. "Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto e dei relativi allegati congiuntamente o singolarmente intendono assoggettare l'utilizzazione, la stampa e la diffusione del contratto medesimo alla vigente legislazione sul diritto d'autore e ne inibiscono quindi la riproduzione da parte di terzi senza previa autorizzazione delle stesse". Le parti stipulanti e firmatarie della presente stesura definitiva del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica vetro, hanno congiuntamente ritenuto di provvedere alla definizione della stessa unicamente sulla base delle previsioni contenute nell'accordo di rinnovo sottoscritto l'11 luglio 2000, senza tenere conto delle sopravvenute normative di legge in materia di mercato del lavoro e rapporti di lavoro, il cui inserimento nel c.c.n.l. avrebbe comportato l'avvio di una nuova e specifica trattativa che le parti medesime hanno ritenuto opportuno non avviare in questa fase. Ferma restando la disdetta dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 sul sistema di contrattazione dell'artigianato, inoltrata il 16 maggio 2000, Confartigianato dichiara che il presente accordo è stato firmato in attuazione dell'art. 34 del c.c.n.l. 11 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro. La CLAAI nel ribadire la disdetta dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 sul sistema di contrattazione dell'artigianato, dichiara che il presente accordo è stato firmato in attuazione dell'art. 34 del c.c.n.l. 11 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro.
Adeguamento delle normative contrattuali. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sia da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adegua- menti e modifiche. "Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto e dei relativi allegati congiuntamente o singolarmente intendono assoggettare l'utilizzazione, la stampa e la diffusione del con- tratto medesimo alla vigente legislazione sul diritto d'autore e ne inibiscono quindi la ri- produzione da parte di terzi senza previa autorizzazione delle stesse". Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni con- giuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai muta- menti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argo- menti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, po- litica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) dagli accordi, costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli se- guenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello na- zionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello na- zionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale del- l'artigianato, nonchè sulle sue possibilità di sviluppo, ra...
Adeguamento delle normative contrattuali. Allegato 5 - Accordo Interconfederale per la disciplina transitoria dei contratti di apprendistato di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 - del 3 maggio 2012.
Adeguamento delle normative contrattuali. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge, accordi di concertazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per gli eventuali adeguamenti e/o modifiche.
Adeguamento delle normative contrattuali. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge, accordi di concertazio- ne, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa con- trattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposi- zioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per gli eventuali adeguamenti e/o modifiche. Quanti volessero verificare la corrispondenza della loro busta paga posso visi- tare il sito xxx.xxxx.xx.xx all’interno del quale nella sezione dedicata ai con- tratti e alle tabelle paga sono consultabili le tabelle paga aggiornate dei con- tratti artigianato di tutti i settori.
Adeguamento delle normative contrattuali. Allegati Allegato 1 - Accordo Interconfederale 21 luglio 1988 Allegato 3- Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavo ratori dell’artigianato da ARTIFOND a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso Fon.Te. Allegato 5 - Accordo Interconfederale per la disciplina transitoria dei contratti di appren- distato di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 - del 3 maggio 2012 Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di: • acconciatura; • estetica; • tricologia non curativa; • tatuaggio; • piercing; • centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera; • toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente.
Adeguamento delle normative contrattuali. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l’adeguamento dell’attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche.
Adeguamento delle normative contrattuali. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Adeguamento delle normative contrattuali. Allegati Allegato 1 - Accordo Interconfederale 21 Luglio 1988 pag. 99 Allegato 2 - Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i la- voratori dell’artigianato da ARTIFOND a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad ARTI- FOND verso Fon.Te. pag. 109 Allegato 4 - Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del 13 set- tembre 2011 pag. 119 Allegato 5 - Profili formativi dell’Apprendistato professionalizzante per il Settore Chimica, Gomma Plastica e Vetro pag.135 Premessa