Pensionati Clausole campione

Pensionati. Ai Funzionari collocati in quiescenza dal 1° gennaio 2002, per un periodo di due anni solari successivi alla data della risoluzione del rapporto e comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, le coperture di cui sopra sono garantite ad eccezione di quelle previste per prestazioni odontoiatriche La copertura si estenderà ai tre anni solari dalla risoluzione del rapporto per i funzionari collocati in quiescenza al sessantacinquesimo anno di età.
Pensionati. Agli ex Dipendenti collocati in quiescenza a partire dal 1 aprile 2001 le Società manterranno le condizioni riservate ai dipendenti per le coperture Vita ed RC Auto. Per le altre coperture le agevolazioni saranno conservate in maniera tale da garantire una riduzione del 30% e l’esclusione di accessori e diritti.
Pensionati. Agli ex Dipendenti collocati in quiescenza a partire dal 1.1.2020 le Società manterranno le condizioni riservate ai dipendenti per le coperture Vita ed RC Auto. Per le altre coperture le agevolazioni saranno conservate in maniera tale da garantire una riduzione del 30% e l’esclusione di accessori e diritti. Solo per le coperture inerenti i prodotti malattia la riduzione sarà del 50%.
Pensionati. Ai 6° livelli Quadri collocati in quiescenza dal 1° gennaio 2020, per un periodo di un (1) anno solare successivo alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, le coperture di cui sopra sono garantite ad eccezione di quelle previste per prestazioni odontoiatriche.
Pensionati. Ai Funzionari collocati in quiescenza, per un periodo di due anni solari successivi alla data della risoluzione del rapporto e comunque non oltre il sessantanovesimo (69) anno di età, le coperture di cui sopra sono garantite ad eccezione di quelle previste per prestazioni odontoiatriche. La copertura si estenderà ai tre anni solari dalla risoluzione del rapporto per i funzionari collocati in quiescenza al sessantacinquesimo anno di età. Qualora nel nucleo familiare del Dipendente siano presenti invalidi o portatori di handicap, i limiti previsti dal presente articolo si intendono raddoppiati. a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27.10.2009 riguardante “Modifica del Decreto 31.3.2008” relativo ai Fondi Sanitari Integrativi del S.S.N., le Parti dichiarano che si rincontreranno nel caso in cui fosse necessario apportare delle modifiche alle prestazioni di cui alla presente sezione al fine di rispettare i criteri di cui al Decreto 27.10.2009.
Pensionati. Le offerte sono calcolate con riferimento alle rispettive prestazioni in essere a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva e sono rappresentate dal lordo delle rispettive riserve matematiche individualmente calcolate al 31 dicembre 2021, cui andranno sottratti i ratei di competenza del 2022 già pagati al momento dell’offerta. Nel caso di accettazione dell’offerta la liquidazione della stessa avverrà poi, come detto, con decurtazione dell’offerta delle prestazioni pagate tra il momento dell’offerta e sino al momento della liquidazione dell’offerta stessa. La somma lorda derivante da ciascuna offerta calcolata come definito al presente capitolo, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente ove vengono versati i trattamenti pensionistici dei Fondi Interni BRE, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate. È offerta la facoltà di trasformare, secondo i criteri previsti nel presente capitolo, la prestazione definita, di cui potenzialmente sono titolari, in una somma da trasferire, in assenza di scelta esplicita da parte dell’interessato, nel comparto garantito del Fondo Pensioni a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Pensionati. A) Aumenti delle pensioni base. Gli importi delle pensioni dirette e indirette, conseguenti a cessazioni di rapporti di lavoro intervenute sino al 31 maggio 1982, calcolate al netto della ritenuta dei 2/3 della pensione INPS o di altra pensione previdenziale, sono aumentati, a decorrere dall'1.1.85, del 7%, con un minimo garantito di £. 90.000 per i titolari di pensione diretta e di £. 50.000 per i titolari di pensione di reversibilità. La disposizione di cui sopra si applica a tutti indistintamente i trattamenti di pensione in qualunque epoca e sotto la vigenza di qualsiasi regolamentazione maturati entro la data del 31 maggio 1982. Analogo trattamento compete a quelle pensioni eventualmente maturate in caso di cessazione del rapporto per soppressione di posto, dispensa nell'interesse del servizio, infortunio e malattia per causa di servizio a decorrere dal 1° giugno 1982.
Pensionati. L’assunzione del rischio da parte della Compagnia avviene sulla base delle informazioni sullo stato di salute ed abitudini di vita del Cedente forniti da quest’ultimo nel corso di una Intervista Medica Telefonica, nonché nella eventuale ulteriore documentazione medica richiesta dalla Compagnia. Il Cedente, per essere assicurabile, deve: - essere il sottoscrittore del Contratto di Prestito; - fornire un documento di identità e il codice fiscale; - prestare per iscritto, nel Modulo di Rilevazione Dati, il consenso alla stipulazione di un contratto di Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 c.c.; - prestare per iscritto, nel Modulo di Rilevazione Dati, il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili relativi allo stato di salute, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; - rendere alla Compagnia dichiarazioni sul proprio stato di salute e le proprie abitudini di vita, sottoponendosi ad una Intervista Medica Telefonica effettuata dalla Compagnia. Il Cedente che sia invalido e/o titolare di una pensione di invalidità o inabilità, è tenuto a comunicare alla Compagnia tale circostanza mediante apposita dichiarazione resa nel Modulo di Rilevazione Dati. In tal caso, il Cedente è altresì tenuto a rilasciare alla Compagnia copia del Verbale di Prima Istanza accertante lo stato di invalidità/inabilità rilasciato dall’ente competente all’accertamento, nonché copia del Modulo OBIS; - essere titolare di una pensione INPS o di altri enti e la sua età al momento della data di decorrenza indicata nel Certificato di Polizza deve essere inferiore a 84 anni e al termine del Prestito deve essere inferiore a 86 anni. All’esito dell’Intervista Medica Telefonica, la Compagnia può:
Pensionati. N - TEMPO DETERMINATO
Pensionati. I titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia già iscritti almeno da cinque anni alla Cassa nel periodo precedente il pensionamento, hanno la facoltà di proseguire direttamente l’iscrizione a SANIMPRESA (da effettuarsi al momento del pensionamento) fino al compimento dei 90 anni. Possono anche proseguire l’iscrizione del coniuge o convivente more uxorio e degli eventuali figli, facenti parte del nucleo familiare, se già iscritti alla Cassa da almeno cinque anni. Quando un componente del nucleo familiare raggiunge il 90° anno di età, la copertura, limitatamente a questo Iscritto, cesserà alla prima scadenza annua. Qualora il pensionato decida volontariamente di escludersi dalla copertura sanitaria di Sanimpresa, o decida di escludere il proprio nucleo familiare, anche per un solo anno, in entrambe i casi, gli stessi non potranno più essere reinseriti. Il contributo annuale, da versare entro il 31 maggio di ogni anno per ogni pensionato, è fissato nella misura di € 320,00. L’importo per i familiari (coniuge o convivente more uxorio e figli) è quello previsto al cap. “Contributi”. Per le coordinate bancarie relative al versamento per i familiari (codice Iban) vedere sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.