PERDITA Clausole campione

PERDITA. Il DANNO più i costi e le spese per la perdita di DOCUMENTI. L’espressione PERDITA non include e, conseguentemente, la Polizza non garantisce il pagamento di: (i) imposte; (ii) danni non compensatori quali ad esempio, danni punitivi, multipli o esemplari; (iii) multe o ammende inflitte all’ASSICURATO; (iv) i costi e le spese sostenuti per conformarsi a qualsiasi ordinanza, per qualsiasi obbligo che impone ordine di fare o no fare specifico, per qualsiasi altro risarcimento non monetario; (v) benefit o spese di carattere generale sostenute dalla SOCIETA’ incluso a titolo esemplificativo e non limitativo il costo del tempo di un ASSICURATO; (vi) onorari o commissioni per SERVIZI PROFESSIONALI forniti dallo, o richiesti all’ASSICURATO, o quella parte di un accordo transattivo o di una sentenza relativa a tali onorari o commissioni; (vii) tutto ciò che non è considerato assicurabile ai sensi della legge che regola la Polizza o della giurisdizione in cui è stata presentata la RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
PERDITA i. Qualsiasi Violazione della sicurezza, o ii. Qualsiasi Violazione della confidenzialità di dati personali, o iii. Qualsiasi Cyber estorsione, o iv. Qualsiasi Richiesta di risarcimento.
PERDITA. Qualsiasi somma che in seguito a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO una PERSONA ASSICURATA è giuridicamente obbligata a pagare a titolo di risarcimento danni, danni punitivi ed esemplari e qualsiasi costo o spesa sostenuta per COSTI PER LA GARANZIA FINANZIARIA SOSTITUTIVA DELLA CAUZIONE, costi per presenza ad indagini ed inchieste e costi di pubblicità o qualsiasi altra estensione prestata dalla Polizza. L’espressione PERDITA non comprende i danni punitivi ed esemplari relativi a un ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO, multe, ammende e tasse. Perdita inoltre non comprende tutto ciò che non è assicurabile per legge.
PERDITA si intende: I. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge; II. i COSTI e SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale; III. i COSTI e SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nell’attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
PERDITA. DOCUMENTI E VALORI danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO. Con riferimento ai VALORI, la presente garanzia è soggetta ad un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA. La presente garanzia include costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di tali costi e spese.
PERDITA. (in ogni caso) o danneggiamento (per comportamento negligente o imperito da parte dell’utilizzatore) dell’attrezzatura consegnata, € 50,00 per ogni episodio ai quali andranno aggiunti i costi per la sostituzione o il ripristino delle apparecchiature.
PERDITA. Qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento danni (anche punitivi od esemplari) ed a titolo di rimborso spese al terzo danneggiato nonché gli interessi dovuti che un Assicurato sia legalmente tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a seguito di una Richiesta di Risarcimento in forza di una sentenza o altro provvedimento giudiziale, decisione arbitrale o di altro organismo deputato alla risoluzione delle controversie, accordi transattivi stipulati con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. L'indennizzabilità dei danni punitivi, esemplari e/o multipli sarà disciplinata dal diritto applicabile che più favorisca la copertura di tali danni. La definizione di Perdita comprende i Costi dell’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento e qualsiasi importo coperto ai sensi del Pacchetto Coperture Executive o di qualsiasi Estensione, ma solo nei limiti ivi previsti. Nel caso di Richiesta di Risarcimento in merito alla inadeguatezza del prezzo o del corrispettivo pagato od offerto in pagamento per l’acquisizione o il perfezionamento dell’acquisizione dell'intera partecipazione o dei beni di qualsiasi entità, la definizione di Xxxxxxx, con riguardo a tale Richiesta di Risarcimento, non includerà alcuna somma eventualmente accertata, in base ad un provvedimento giudiziale o ad accordo, come dovuta a titolo di maggior prezzo o corrispettivo. La presente disposizione non si applica ai Costi di Difesa o a qualsiasi Perdita Non Rimborsabile da parte della Società in relazione a quanto sopra.
PERDITA. Non Rimborsabile da parte della Società
PERDITA l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l'Assicurato sia tenuto per legge;
PERDITA. La perdita è costituita dal valore indicato nelle fatture (comprese le spese di trasporto, di imballaggio, di assicurazione e tasse varie in essa figuranti) emesse in relazione a Crediti assicurati. Dalla perdita così determinata vengono dedotte, secondo i criteri di cui al precedente art. 8, le somme recuperate o da recuperare, di seguito indicate: 1. qualsiasi importo versato all'Assicurato dal Cliente o da terzi; 2. il valore di realizzo di qualsiasi garanzia, diritto e valore rimessi come pagamento all'Assicurato; 3. il valore di realizzo, preventivamente concordato con l’Assicuratore, delle merci recuperate; 4. l’offerta concordataria in caso di concordato stragiudiziale, o istituti analoghi; Assicurazione Globale contro i Rischi del Credito Commerciale Condizioni Generali- Mod. ONE - pag. 4 di 8 5. l’offerta concordataria in caso di concordato giudiziale e in tutte le sue fattispecie, nel caso in cui la percentuale, indicata dal Commissario Giudiziale nella propria relazione fosse inferiore verrà considerata quest’ultima. Inoltre, in assenza di un’offerta, verrà considerata quale detrazione forfetaria una quota pari al 20% dell'indennizzo liquidabile; 6. la percentuale indicata in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis legge Fallimentare). Per le situazioni di insolvenza indicate ai punti 4, 5 e 6, la liquidazione si intende salvo conguaglio a chiusura delle singole procedure.