PERDITA Clausole campione

PERDITA. Il DANNO più i costi e le spese per la perdita di DOCUMENTI. L’espressione PERDITA non include e, conseguentemente, la Polizza non garantisce il pagamento di:
PERDITA si intende:
PERDITA. Qualsiasi somma che in seguito a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO una PERSONA ASSICURATA è giuridicamente obbligata a pagare a titolo di risarcimento danni, danni punitivi ed esemplari e qualsiasi costo o spesa sostenuta per COSTI PER LA GARANZIA FINANZIARIA SOSTITUTIVA DELLA CAUZIONE, costi per presenza ad indagini ed inchieste e costi di pubblicità o qualsiasi altra estensione prestata dalla Polizza. L’espressione PERDITA non comprende i danni punitivi ed esemplari relativi a un ATTO DANNOSO RELATIVO A CONTROVERSIE DI LAVORO, multe, ammende e tasse. Perdita inoltre non comprende tutto ciò che non è assicurabile per legge.
PERDITA. DANNI più i costi e le spese per la perdita di documenti. L’espressione PERDITA non include e, conseguentemente, la Polizza non garantisce il pagamento di:
PERDITA. DOCUMENTI E VALORI danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO. Con riferimento ai VALORI, la presente garanzia è soggetta ad un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA. La presente garanzia include costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di tali costi e spese.
PERDITA. Danni e Costi di Difesa La definzione di Perdita non include:
PERDITA. I. l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l'Assicurato sia tenuto per legge;
PERDITA. La perdita è costituita dal valore indicato nelle fatture (comprese le spese di trasporto, di imballaggio, di assicurazione e tasse varie in essa figuranti) emesse in relazione a Crediti assicurati. Dalla perdita così determinata vengono dedotte, secondo i criteri di cui al precedente art. 8, le somme recuperate o da recuperare, di seguito indicate:
PERDITA. Il totale ammontare a cui ogni Persona Assicurata diviene legalmente obbligata, con riferimento a Reclami relativi ad Atti Dannosi per i quali opera la copertura, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo: (i) Somme dovute a fronte di danni, sentenze e somme dovute a fronte di transazioni accettate dagli Assicuratori, (l’accettazione non può essere rifiutata dagli Assicuratori senza un valido motivo), (ii) Costi e Spese, (iii) altri costi e spese sostenute con il consenso scritto degli Assicuratori