Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. Le circostanze legate al trasferimento della sede operativa o della sede legale dell’Azienda assicurata o le eventuali variazioni della professione degli assicurati possono influire sul rischio. Il Contraente, ai sensi dell’art. 1898 c.c., ha quindi l’obbligo di comunicare per iscritto alla Società dette circostanze.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto della presente Polizza, nonché di variazioni nella professione, ai sensi di quanto disposto agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili a uno stato di non assicurabilità della persona possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli artt. 1.11 e 1.12 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio, se il Contraente o l’Assicurato comunica tale circostanza, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contrante o dell’Assi- curato, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto della presente Polizza, nonché di variazioni nella professione, ai sensi di quanto disposto agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli artt. 1.11 e 1.12 delle Condizioni di Assicurazione.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. 6 ALTRE NORME 6
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. AVVERTENZA: L’Art 4 delle Condizioni di Assicurazione “Aggravamento del rischio” prevedel’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del rischio” dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio. La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. L’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione “Diminuzione del rischio” prevede che nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del rischio” e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. In deroga a quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, rispettivamente regolanti la diminuzione e l’aggravamento del rischio, la Compagnia in caso di variazione della professione dell’Assicurato in corso di copertura, prevede l’applicazione della copertura corrispondente alla condizione occupazionale dell’Assicurato al momento del Sinistro. Per la disciplina delle conseguenze si rinvia all’art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. Le circostanze legate al trasferimento della sede operativa o della sede legale dell’Azienda assicurata o le eventuali variazioni della professione degli Assicurati possono influire sul Rischio. Il Contraente, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, ha quindi l’obbligo di comunicare per iscritto alla Società dette circostanze. Inoltre le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato rese in sede di compilazione del Questionario Sanitario, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita automatica totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio, al netto dell’imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto, così come disposto dall’Art. 2 e l’Art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni della professione. Per le conseguenze della mancata comunicazione si rinvia agli artt. 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione. A titolo esemplificativo, nel presente contratto il cambio di professione che comporti il cambio di classe di rischio si considera una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione. La presente polizza , vista la natura dei rischi assicurati non prevede comunicazioni di aggravamenti e/o diminuzioni di rischio.