Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione. 2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F. 3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio. 4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. 5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta del dipendente assunto a malattia o infortuniotempo indeterminato, nei quali casi indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare: I e II livello: 30 giorni III livello: 60 giorni IV, V, VI e VII livello: 4 mesi VIII A e VIII B livello: 6 mesi 25 Personale a tempo determinato 1 mese, per tutti i livelli Ai sensi dell'Art. 4 del R.D.L. 1825/24, convertito in L. 562/26, il lavoratore sarà ammesso a completare periodo indicato per i livelli IV, V, VI, VII e VIII A e B deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova stessole parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi TFR, 13ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto. I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo massimo di prova al termine del periodo di infortunio4 mesi.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata massima del periodo di prova ènon potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1º livello: 6 mesi; - 2º e 3º livello: 60 giorni; - 4º e 5º livello: 60 giorni; - 6º e 7º livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1º livello deve essere computato in giorni di sei mesi, calendario. I giorni indicati per i restanti livelli professionali Quadri e A; - devono intendersi di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4effettivo. Durante il periodo di prova, nonché prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al termine dello minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso, ciascuna delle parti può recedere . Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza obbligo preavviso e con diritto al trattamento di preavvisofine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante Trascorso il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di prova è utilmente considerato servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialii precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: Contratto Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore personale dipendente nuovo assunto in servizio potrà essere soggetto ad a tempo indeterminato è tenuto a svolgere un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzionenella seguente misura: - 6 mesi per il personale dipendente inquadrato dal V al IX livello; - 3 mesi per il personale dipendente inquadrato nel III e IV livello; - 1 mese per il personale dipendente inquadrato nel I e II livello.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del Nel caso in cui il periodo di prova è: - venga interrotto per causa di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà dipendente verrà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio servizio, entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo fissato dal presente articolo.
3. II periodo di prova al termine prova, che deve sempre risultare da atto scritto di assunzione, non potrà essere prolungato e, superato lo stesso senza che sia intervenuta da una delle Parti disdetta scritta del rapporto, il dipendente si intende assunto con decorrenza del ser- vizio, a tutti gli effetti contrattuali, dal primo giorno di inizio del periodo di infortunioprova.
4. Durante il periodo di AI dipendente assunto in prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stessonon assunzione, la retribuzione verrà corrisposta viene riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per il solo periodo personale dipendente a tempo indeter- minato, compreso il trattamento di servizio prestatofine rapporto, escludendo tutti gli elementi incenti- vanti.
5. Decorso Per il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso personale assunto a tempo determinato il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialidi due mesi per tut- ti i livelli.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio potrà essere soggetto ad delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova che deve risultare dalla lettera la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi: 1° 30 gg. di assunzione.
effettiva prestazione 2° 30 gg. Fatto salvo quanto previsto al successivo artdi effettiva prestazione 3° 30 gg. 21, la durata di effettiva prestazione 4° 30 gg. di effettiva prestazione 5° 60 gg. di effettiva prestazione 6° 60 gg. di effettiva prestazione 7° 60 gg. di effettiva prestazione 8° 180 gg. di effettiva prestazione 9° 180 gg. di effettiva prestazione 10° 180 gg. di effettiva prestazione Nel corso del periodo di prova è: - è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavvisopreavviso nè di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo relativa alle giornate e alle ore di servizio prestato.
5lavoro, nonché i ratei di ferie, di 13a e di trattamento di fine rapporto. Decorso Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice e il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 giorni. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e previdenzialiil lavoratore si intenderanno confermati in servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad L’assunzione del dipendente per un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2da atto scritto in mancanza del quale l’assunzione si ritiene definitiva. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due è stabilita come segue:
a. 2 mesi per i livelli professionali il personale delle aree A e B;
b. 4 mesi per il personale della aree C e D - E - F.;
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il Il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei è sospeso nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunioastensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti il lavoratore può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso preavviso né di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestatomotivazione.
5. La società fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3, non può recedere prima che sia trascorso un periodo pari a 45 giorni per il personale delle aree A e B, a 90 giorni per il personale delle aree C e D.
6. Decorso il periodo di prova senza che il lavoratore rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscrittocon il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In tal caso il di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità maturati. Xxxxxx, altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialinon può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore dipendente assunto in servizio potrà essere è soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzionela cui durata è stabilita come segue:
a) 2 mesi per il personale delle categorie A e B;
b) 4 mesi per il personale della categoria C;
c) 6 mesi per il personale della categoria Quadri.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata Ai fini del compimento del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il Il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei è sospeso nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunioastensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti il lavoratore può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso. In caso Il datore di risoluzione del rapporto lavoro, fatti salvi i casi di lavoro durante il sospensione di cui al comma 3, non può recedere prima che sia trascorso un periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta pari a 45 giorni per il solo periodo di servizio prestatopersonale delle categorie A e B, a 90 giorni per il personale della categoria C, a 135 giorni per il personale appartenente alla categoria Quadri.
5. Decorso il periodo di prova senza che il lavoratore rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscrittocon il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
6. In tal caso il di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità maturati. Spetta, altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
7. Il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialinon può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto L’assunzione in servizio potrà essere soggetto ad avviene dopo un periodo di prova che non superiore a tre mesi per l’inquadramento fino all’Area B, ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori; la valutazione del dipendente in prova deve risultare dalla lettera essere effettuata superata almeno la metà del periodo di assunzioneprova.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del Durante il periodo di prova è: - è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di sei mesilavoro in qualsiasi momento, per i livelli professionali Quadri senza preavviso e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.senza alcuna motivazione.
3. Non sono ammesse né In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al dipendente spetta la protrazione né retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie, delle mensilità aggiuntive ed il rinnovo del trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
4. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella fissata contrattualmente per l’inquadramento stabilito per il dipendente interessato.
5. Ove il periodo di provaprova venga interrotto per causa di malattia, salvo giustificata assenza non dovuta a malattia o infortuniocausa di servizio, nei quali casi il lavoratore dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesicentottanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti,
6. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare Trascorso il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di provastabilito, nonché al termine senza che si sia proceduto alla disdetta dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore dipendente si intende intenderà confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialitempo indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova èè il seguente: - di sei mesiLivelli Q1, per i livelli professionali Quadri Q2 e A; A1: mesi 5 - di tre mesiLivelli A2 e B1: mesi 4 - Livelli B2, per i livelli professionali B B3 e C1: mesi 2 - C; - di due Livelli C2, C3 e C4: mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
41. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 14. Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, nonché al termine dello salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo . Durante il periodo di preavviso. In caso di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualsiasi tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di livello Q1, Q2, A1, A2 e B1 e durante il periodo di prova o al termine dello stessoprimo mese per gli impiegati dei rimanenti livelli, la retribuzione verrà sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intende intenderà confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialiservizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. Articolo 107 - PERIODO DI PROVA
(1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un ) La durata del periodo di prova che deve dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo prova o alla fine di preavviso. In caso di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per il solo periodo di servizio prestatola qualifica attribuita al lavoratore stesso.
5. Decorso (3) Trascorso il periodo di prova prova, il lavoratore personale si intende confermato intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
(4) La durata del periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali stabilita nelle misure che seguono: Quadri A e previdenzialiB 180 giorni livello I 150 giorni livello II 75 giorni livello III 45 giorni livello IV e V 30 giorni livello VI S 20 giorni livello VI e VII 15 giorni
(5) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
(6) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
(7) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare: 1° e 2° 1 mese 3° 2 mesi 4° 5° 3 mesi 6° 4 mesi Personale e tempo determinato 1 mese 1°, 2° e 3° livello 30 giorni 4°livello 60 giorni.
2. Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare quanto previsto dall'art. 47 del presente Contratto.
3. Durante il periodo di prova stessoil personale deve essere impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto.
4. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati.
5. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 00.xx mensilità e ferie.
6. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
7. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.
8. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo massimo di prova al termine del periodo di infortunio4 mesi.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Samples: CCNL Agidae 2006/2009
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare Livelli Periodo di prova 1°e 2° 1 mese 3° 2 mesi 4° 3 mesi 5°e 6° 4 mesi Personale C.F.L. e tempo determinato 1 mese Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare quanto previsto dall'art. 37 del presente contratto. Durante il periodo di prova stessoil personale deve essere impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 00.xx mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo massimo di prova al termine del periodo di infortunio4 mesi.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Samples: CCNL Agidae 2002 2005
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà L'assunzione può essere soggetto subordinata ad un periodo di prova che non superiore a: • sei mesi per i dipendenti dei livello Q e 1° livello • tre mesi per i dipendenti dei livelli 2°, 3° e 4° livello • due mesi per i dipendenti dei livelli 5°, 6°, 7°, 8° e 9° livello Il periodo di prova deve risultare dalla lettera d'assunzione. In caso di assunzione.
2contratti a termine successivi costituiti per un numero superiore a due, con medesime mansioni e con la medesima società, non sarà prevista l’apposizione del patto di prova. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del Ove il periodo di prova è: - sia interrotto per causa di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà dipendente è ammesso a completare il periodo stesso, purché l’assenza non abbia durata superiore al periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro ; trascorso tale periodo senza che il lavoratore sarà ammesso a completare abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il periodo rapporto di prova al termine del periodo di infortunio.
4lavoro. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle prova sussistono tra le parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavvisotutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. In caso di Tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo può avvenire ad iniziativa di prova o al termine dello stessociascuna delle due parti, la in qualunque momento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto. La retribuzione verrà è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso Se la risoluzione del rapporto di lavoro non avviene durante il periodo di prova prova, il lavoratore si intende è confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso al termine della prova ed il periodo stesso è considerato, ad ogni effetto, nella determinazione dell'anzianità di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialiservizio.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad L'assunzione può avvenire con un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, mesi per i livelli professionali Quadri quadri e Aper gli impiegati di livello 1º super e 1º livello; - di tre mesiquattro mesi per gli impiegati di livello 2º, per i livelli professionali B - C3º, 4º; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3gli impiegati di 5º, 6º livello; di un mese per il personale al 7º livello. Non I periodi di prova sono ammesse da considerarsi di effettiva presenza in servizio. Il periodo di prova e la sua durata sono fissati nella lettera d'assunzione controfirmata dal lavoratore. Durante il periodo di prova è facoltà d'entrambe le parti di risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza preavviso né relativa indennità; salvo il diritto del lavoratore a ricevere, per il periodo di servizio prestato, la protrazione né il rinnovo retribuzione spettantegli per le mansioni espletate. Qualora, allo scadere del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortuniol'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il dipendente s'intenderà confermato in servizio. Il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato computato a tutti gli effetti contrattuali nell'anzianità. Le suddette disposizioni non s'applicano ai contratti di formazione e previdenzialilavoro per i quali si rinvia alla disciplina legislativa degli stessi ed agli accordi in materia.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta che deve risultare dall'atto scritto d'assunzione, non può superare: - I, II, III livello 30 giorni di lavorativi: - IV, V, VI livello: 90 giorni lavorativi; - VII, VIII livello : 120 giorni lavorativi; Per tutto il personale assunto con CFL: come previsto dal progetto di F.L. Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare quello previsto dall'art……. del presente contratto. Durante il periodo di prova stessoil personale dovrà essere impegnato nelle mansioni per le quali è stato assunto. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compreso TFR, 00.xx mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il periodo di prova, senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di legge. Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare periodo massimo previsto dal 1° comma, fatta eccezione per il periodo di prova al termine del periodo di infortuniointerdizione o astensione obbligatoria per maternità.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Samples: CCNL Fism 2002 2005
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un La durata del periodo di prova che deve dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo prova o alla fine di preavviso. In caso di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante lavoro, senza motivazioni, obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
2. Durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per il solo periodo di servizio prestatola qualifica attribuita al lavoratore stesso.
53. Decorso Trascorso il periodo di prova prova, il lavoratore personale si intende confermato intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell‟anzianità di servizio.
4. La durata del periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali stabilita nelle misure che seguono:
5. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall‟effettuazione di un nuovo periodo di prova.
6. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare ‟'importo del viaggio di andata e previdenzialiritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio potrà essere soggetto ad delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova che deve risultare dalla lettera la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi: 1° 30 gg. di assunzione.
effettiva prestazione 2° 30 gg. Fatto salvo quanto previsto al successivo artdi effettiva prestazione 3° 30 gg. 21, la durata di effettiva prestazione 4° 30 gg. di effettiva prestazione 5° 60 gg. di effettiva prestazione 6° 60 gg. di effettiva prestazione 7° 60 gg. di effettiva prestazione 8° 180 gg. di effettiva prestazione 9° 180 gg. di effettiva prestazione 10° 180 gg. di effettiva prestazione Nel corso del periodo di prova è: - è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavvisopreavviso n‚ di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo relativa alle giornate e alle ore di servizio prestato.
5lavoro, nonché i ratei di ferie, di 13a e di trattamento di fine rapporto. Decorso Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice e il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 giorni. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e previdenzialiil lavoratore si intenderanno confermati in servizio.
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Periodo di prova. (1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un ) La durata del periodo di prova che deve dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo prova o alla fine di preavviso. In caso di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per il solo periodo di servizio prestatola qualifica attribuita al lavoratore stesso.
5. Decorso (3) Trascorso il periodo di prova prova, il lavoratore personale si intende confermato intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
(1) La durata del periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali stabilita nelle misure che seguono: Quadri A e previdenzialiB 180 giorni livello I 150 giorni livello II 75 giorni livello III 45 giorni livello IV e V 30 giorni livello VI S 20 giorni livello VI e VII 15 giorni
(2) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
(3) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
(4) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore personale dipendente nuovo assunto in servizio potrà essere soggetto ad a tempo indeterminato è tenuto a svolgere un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzionenella seguente misura: -6 mesi per il personale dipendente inquadrato dal V al IX livello; - 3 mesi per il personale dipendente inquadrato dal I al IV livello.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del Nel caso in cui il periodo di prova è: - venga interrotto per causa di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà dipendente verrà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere servizio, entro il servizio entro tre mesiperiodo fissato dal presente articolo.
3. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il Il periodo di prova al termine non potrà essere prolungato e, superato lo stesso senza che sia intervenuta da una delle Parti disdetta scritta del rapporto, il dipendente si intende assunto con decorrenza del servizio, a tutti gli effetti contrattuali, dal primo giorno di inizio del periodo di infortunioprova.
4. Durante il periodo di Al dipendente assunto in prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto non superamento della stessa entro i periodi di lavoro durante il periodo cui al comma 1 e in caso di prova o non assunzione al termine dello stessoloro termine, la retribuzione verrà corrisposta viene riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per il solo periodo personale dipendente a tempo indeterminato, compreso il trattamento di servizio prestatofine rapporto, escludendo tutti gli elementi incentivanti.
5. Decorso Per il periodo personale di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso tutti i livelli assunto a tempo determinato il periodo di prova è utilmente considerato di due mesi per assunzioni fino a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialisei mesi, di tre mesi per periodi superiori, non è richiesto per assunzioni fino a 15 giorni.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un La durata del periodo di prova che deve dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo prova o alla fine di preavviso. In caso di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante lavoro, senza motivazioni, obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
2. Durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per il solo periodo di servizio prestatola qualifica attribuita al lavoratore stesso.
53. Decorso Trascorso il periodo di prova prova, il lavoratore personale si intende confermato intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. La durata del periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali stabilita nelle misure che seguono: QS – Q – 1° 6 mesi
5. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’Art. 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
7. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e previdenzialiritorno al luogo di provenienza.
8. Con riferimento al settore del lavoro domestico la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore personale dipendente nuovo assunto in servizio potrà essere soggetto ad a tempo indeterminato è tenuto a svolgere un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzionenella seguente misura: - 6 mesi per il personale dipendente inquadrato dal V al IX livello; - 3 mesi per il personale dipendente inquadrato nel III e IV livello; - 1 mese per il personale dipendente inquadrato nel I e II livello.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del Nel caso in cui il periodo di prova è: - venga interrotto per causa di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà dipendente verrà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio servizio, entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo fissato dal presente articolo.
3. II periodo di prova al termine prova, che deve sempre risultare da atto scritto di assunzione, non potrà essere prolungato e, superato lo stesso senza che sia intervenuta da una delle Parti disdetta scritta del rapporto, il dipendente si intende assunto con decorrenza del ser- vizio, a tutti gli effetti contrattuali, dal primo giorno di inizio del periodo di infortunioprova.
4. Durante il periodo di AI dipendente assunto in prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stessonon assunzione, la retribuzione verrà corrisposta viene riconosciuto lo stes- so trattamento economico previsto per il solo periodo personale dipendente a tempo indetermina- to, compreso il trattamento di servizio prestatofine rapporto, escludendo tutti gli elementi incentivanti.
5. Decorso Per il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso personale assunto a tempo determinato il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialidi due mesi per tut- ti i livelli.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta del dipendente assunto a malattia o infortuniotempo indeterminato, nei quali casi indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare: I e II livello: 30 giorni III livello: 60 giorni IV, V, VI e VII livello: 4 mesi VIII A e VIII B livello: 6 mesi Personale a tempo determinato, per tutti i livelli: 1 mese Ai sensi dell'Art. 4 del R.D.L. 1825/24, convertito in L. 562/26, il lavoratore sarà ammesso a completare periodo indicato per i livelli IV, V, VI, VII e VIII A e B deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova stessole parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., tredice- sima mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto. I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o supe- riore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo mas- simo di prova al termine del periodo di infortunio4 mesi.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Periodo di prova. Art. 91 (Periodo di prova)
1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un La durata del periodo di prova che deve dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo prova o alla fine di preavviso. In caso di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante lavoro, senza motivazioni, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
2. Durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per il solo periodo di servizio prestatola qualifica attribuita al lavoratore stesso.
53. Decorso Trascorso il periodo di prova prova, il lavoratore personale si intende confermato intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 92 (La durata del periodo di prova)
1. La durata del periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali stabilita nelle misure che seguono: A e previdenzialiB 180 giorni 1 e 2 180 giorni 3 150 giorni 4 e 5 120 giorni 6s, 6 e 7 90 giorni
2. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge n. 604/1966.
3. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
4. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. Per quanto previsto dall’art. 18 dell’allegato 1 del presente accordo contrattuale, si stabilisce quanto segue:
1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.è riportata nella seguente tabella:
32. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
43. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle parti può recedere due parti, in qualsiasi momento momento, senza obbligo di preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
54. Decorso Trascorso il periodo di prova il lavoratore si intende intenderà confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il e tale periodo di prova è utilmente considerato sarà computato, a tutti gli effetti contrattuali effetti, nella determinazione dell’anzianità di servizio e previdenzialiad ogni altro effetto contrattuale.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto sog- getto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera let- tera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali - Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali - B - C; - di due mesi per i livelli professionali - D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora qua- lora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso am- messo a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione retribu- zione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un La durata del periodo di prova che deve dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo prova o alla fine di preavviso. In caso di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
2. Durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per il solo periodo di servizio prestatola qualifica attribuita al lavoratore stesso.
53. Decorso Trascorso il periodo di prova prova, il lavoratore personale si intende confermato intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. La durata del periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali stabilita nelle misure che seguono: Livelli Durata A e previdenzialiB 180 giorni 1 150 giorni 2 75 giorni 3 45 giorni 4 e 5 30 giorni 6S 20 giorni 6 e 7 15 giorni
5. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
7. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà può essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla definito nella lettera di assunzioneassunzione e non superiore a:
a) mesi 6 per i lavoratori di fascia inquadramentale superiore;
b) mesi 3 per i lavoratori di fascia inquadramentale media;
c) mesi 1 per i lavoratori di fascia inquadramentale inferiore.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del Il periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.non può essere protratto né rinnovato.
3. Non sono ammesse né la protrazione né Nel caso in cui il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a prova venga sospeso per causa di malattia o infortuniodi infortunio occorso al di fuori dell’ambito lavorativo, nei quali casi il lavoratore sarà viene ammesso a completare il periodo di prova stesso, stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre 6 mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. La retribuzione del lavoratore in prova è integralmente quella prevista dal presente contratto per il livello cui il lavoratore è stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di prova la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo può aver luogo per iniziativa di prova o ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
6. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte della Società, è corrisposta al termine dello stesso, lavoratore la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestatofino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
57. Decorso Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato definitivamente in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscrittoe gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. In tal caso il Ogni precedente periodo di impiego già effettuato presso la Società – con contratto a termine - viene considerato valido ai fini del periodo di prova è utilmente considerato purché coesistano le seguenti condizioni:
a) tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere trascorsi più di due anni;
b) la mansione che il dipendente viene chiamato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialisvolgere all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato deve risultare equivalente a quella svolta con contratto a tempo determinato.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la La durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e AA - B - C; - di tre mesi, per i livelli professionali B D - CE; - di due mesi per i livelli professionali D F - E G - F.H.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un La durata del periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo prova o alla fine di preavviso. In caso di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante lavoro, senza motivazioni, obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
2. Durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per il solo periodo di servizio prestatola qualifica attribuita al lavoratore stesso.
53. Decorso Trascorso il periodo di prova prova, il lavoratore personale si intende confermato intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. La durata del periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali stabilita nelle misure che seguono:
5. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa cooperativa ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
7. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e previdenzialiritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad L'assunzione può avvenire con un periodo di prova che deve non su- periore a:
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzioneassun- zione di cui all'art. 3.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di prova la risoluzione del rapporto di lavoro lavo- ro potrà essere esercitato da ciascuna delle due parti, in quasiasi momen- to, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova o al termine dello stesso, lavoratore sarà corrisposta la retribuzione verrà corrisposta per il solo fino alla metà o alla fine del me- se in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la se- conda quindicina del mese stesso.
6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, I'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio prestatoe tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazio- ne dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.
57. Decorso il Saranno esenti dal periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenzialii lavoratori che lo abbia- no già superato presso la stessa azienda.
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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un La durata del periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, la durata del periodo di prova è: - di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A; - di tre mesi, per i livelli professionali B - C; - di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo prova o alla fine di preavviso. In caso di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante lavoro, senza motivazioni, obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
2. Durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per il solo periodo di servizio prestatola qualifica attribuita al lavoratore stesso.
53. Decorso Trascorso il periodo di prova prova, il lavoratore personale si intende confermato intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. La durata del periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali stabilita nelle misure che seguono: Q 180 giorni I - II 180 giorni III 120 giorni IV - V 90 giorni VI - VII 60 giorni
5. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa cooperativa ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
7. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e previdenzialiritorno al luogo di provenienza.
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