Periodo di validità dell’offerta. gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8 lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 7. Trova applicazione l’art. 40 bis della L.P. 26/93, nonché l’art. 25 bis della Lp 2/2016 e xx.xx... Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 8, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.
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Samples: Bando Di Gara
Periodo di validità dell’offerta. gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 40 bis32, comma 3 della L.p4 del D.lgs. 26/9350/2016, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 8 e 8 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafiadel D.P.R. 252/98, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 78. Trova applicazione l’art. 40 bis della L.P. 26/9332, nonché l’artcomma 8 del D.lgs. 25 bis della Lp 2/2016 e xx.xx... 50/2016. Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 8 e 89, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi. Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l’Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nella presente lettera invito potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore. In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero dalla conoscenza dell’atto.
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Samples: Invito a Trattativa Privata
Periodo di validità dell’offerta. gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 40 bis, 32 comma 3 della L.p4 del D.Lgs. 26/9350/2016, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8 8, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 7. Trova applicazione l’art. 40 bis della L.P. 26/9332 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 25 bis della Lp L.P. 2/2016 e xx.xx... .. Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 8 e 89, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi. Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l’Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, nonché con l’esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento dei medesimi servizi. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore. In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo). Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del citato X.Xxx. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx/ nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
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Samples: Bando Di Gara
Periodo di validità dell’offerta. gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 8 e 8 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafiadel D.P.R. 252/98, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 78. Trova applicazione l’art. 40 bis della L.P. 26/93, nonché l’art. 25 bis della Lp 2/2016 e xx.xx... Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 8 e 89, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi. Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l’Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, nonché con l’esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento dei medesimi lavori. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore. In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 58.8 della L.P. 26/93. Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini della consegna dei lavori, l’Amministrazione procederà alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale prescritta all’art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall’Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo. Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo). Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico- professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2. Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Ferruccio Fasanelli.
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Samples: Bando Di Gara
Periodo di validità dell’offerta. gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 270 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 40 bis, 32 comma 3 della L.p4 del D.Lgs. 26/9350/2016, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 6 e 8 lett. a)7, entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria all’operatore economico aggiudicatario dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafiadi concessione, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresadal medesimo operatore economico, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 76. Trova applicazione l’art. 40 bis della L.P. 26/93, nonché l’art32 comma 8 del D.Lgs. 25 bis della Lp 2/2016 e xx.xx... 50/2016. Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 8, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.. Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l’Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, nonché con l’esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento dei medesimi servizi. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nella presente lettera di invito potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore. In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli. Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
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Periodo di validità dell’offerta. gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazionedell'Amministrazione). Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8 lett. a)7.1, entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa all'Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l’Amministrazione l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione all'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 76. Trova applicazione l’art. 40 25 bis della L.P. 26/93, nonché l’art2/2016. 25 bis della Lp 2/2016 e xx.xx... Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 8, 7.1 per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi. Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appalto.
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Samples: Construction Contract
Periodo di validità dell’offerta. gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 8 e 8 lett. a)9, entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 78. Trova applicazione l’art. 40 bis BIS della L.P. LP 26/93, nonché l’art. 25 bis della Lp 2/2016 e xx.xx... .. Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 8 e 89, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.
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Samples: Bando Di Gara Telematica