Permessi elettorali Clausole campione

Permessi elettorali. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Permessi elettorali. 1. Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Permessi elettorali. 1. Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Permessi elettorali. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie si applica quanto previsto dalla legislazione vigente.
Permessi elettorali. Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle operazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo dal lavoratore entro la immediata settimana successiva. In caso di mancato recupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono retribuite.
Permessi elettorali. I lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro, con conservazione del posto e della retribuzione, per adempiere alle funzioni presso gli uffici elettorali e per tutta la durata delle operazioni elettorali (art. 11 legge 53/90, art. 1 legge 69/92).
Permessi elettorali. Tutte le lavoratrici o i lavoratori operanti nei seggi elettorali in qualità di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo in occasione di qualsiasi tipo di consultazione elettorale, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. Le assenze per permessi elettorali dovranno essere comunicate preventivamente e per iscritto e dovranno essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione:
Permessi elettorali. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
Permessi elettorali. I permessi elettorali sono regolamentati dall’art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 che così recita: “L’art. 119 del Testo unico n. 361/1957 è sostituito dal seguente:
Permessi elettorali. 1. Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa ri- ferimento alle norme di legge vigenti.