Permessi individuali retribuiti Clausole campione

Permessi individuali retribuiti. Il personale delle aziende ha diritto a 6 ore annue di permessi individuali retribuiti, che maturano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il personale escluso dalle limitazioni di orario (quadri e livello A) ai sensi dell’art. 1 R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e successive modifiche quale il D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, secondo le normative vigenti avrà diritto a 24 ore di permessi individuali in aggiunta a quelle previste dal comma precedente. I permessi non fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di maturazione decadranno e saranno retribuiti con la retribuzione oraria di fatto in atto al momento del pagamento. In caso di prestazione lavorativa ridotta, e per tale si intende anche in caso di eventuali aspettative, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Riguardo ai permessi retribuiti previsti in caso di decesso si rimanda all’art. 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53. Riguardo ai permessi per le prestazioni idrotermali nonché ai permessi per consultazioni elettorali si fa rimando alle disposizioni di legge vigenti.
Permessi individuali retribuiti. Con decorrenza 01.01.2008 ai lavoratori in servizio alla data dell’11.07.2003 viene riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari a 12 ore in casi di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Tali permessi potranno essere fruiti a giornata intera ovvero frazionati ad ore. Devono essere fruiti entro il termine di d ecadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione, altrimenti si perdono. Non v erranno piu’ pagati, tassativamente farli entro il 31 marzo!!!. Conto ore individuale Per gli Sportellisti è attivo dal 1° gennaio 2012 il Conto Ore Individuale con esclusivo riferimento alla gestione della clientela ancora presente nell’Ufficio al termine dell’orario di apertura al pubblico. Per ogni lavoratore confluiscono nel conto ore individuale 40 ore annuali che rappresentano la fine del normale orario di lavoro e la timbratura in uscita, la quale non dovrà, comunque, essere superiore al tempo intercorrente tra l’orario di chiusura al pubblico e l’ultima operazione effettuata al servizio del cliente. Tale periodo sarà valorizzato solo se superiore a 5 minuti: dal 6° minuto il tempo viene accantonato per intero, fin dal 1° minuto. Il recupero avverrà entro i quattro mesi successivi alla maturazione. Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero verranno compensate con una maggiorazione del 7%. La maggiorazione inferiore va a bilanciare il superamento dell’autorizzazione preventiva, che aveva sempre impedito la corretta retribuzione della prestazione eccedente: basta la “beggiatura”.
Permessi individuali retribuiti. Il personale delle aziende ha diritto a 16 ore annue di permessi individuali retribuiti, riproporzionati per i lavoratori part-time, che maturano dal l o gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le richieste di assenza oltre le 6 ore (full-time, riproporzionate per i lavoratori part-time), saranno autorizzate dall'azienda con gli stessi criteri di autorizzazione delle ferie.
Permessi individuali retribuiti. Potranno essere utilizzati come permessi individuali retribuiti: • 32 ore di ex festività • tutta la rol, ad esclusione delle ore destinate in accordo con le rsU ad utilizzo collettivo (es.ponti). I permessi individuali retribuiti devono essere goduti entro 12 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. i permessi non utilizzati entro tale data potranno: • essere fatti confluire dal lavoratore nella banca ore per future maternità/paternità di cui sopra • essere fatti confluire dal lavoratore nella banca ore di cui al CCNL vigente, nel limite del 50%. Il restante 50% degli stessi dovrà essere calendarizzato a cura del dipendente che li dovrà godere, previa verifica con l’azienda, entro il 31.12. dell’anno successivo a quello di maturazione; in mancanza di programmazione da parte del lavoratore, i permessi saranno calendarizzati dall’azienda entro i 6 mesi successivi.
Permessi individuali retribuiti. I permessi individuali retribuiti devono essere goduti entro 12 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. I permessi non utilizzati entro tale data confluiranno nella banca ore entro il limite di capienza della stessa. Le eccedenze verranno inserite nel fondo individuale transitorio. Recependo una prassi consolidata presso tutti gli stabilimenti del Gruppo, la concessione dei permessi individuali retribuiti sarà garantita entro il limite massimo del 20% di assenza per reparto / turno (i.e.: tale quota comprende le assenze a qualsiasi titolo, es. per malattia, lunghe assenze, maternità etc.) salve comunque le esigenze organizzative e produttive di turno, reparto o gruppo omogeneo di lavoro.
Permessi individuali retribuiti. Le parti convengono che i permessi individuali retribuiti dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. A tal fine saranno favoriti incontri territoriali e/o di punto vendita finalizzati alla coerente gestione degli stessi. A decorrere dal 2017 verrà ripristinata la scadenza del 30 giugno per l'utilizzo dei permessi individuali retribuiti.
Permessi individuali retribuiti. Il personale di cui al presente accordo ha diritto a 27 ore annue di permessi individuali retribuiti. I permessi saranno fruiti individualmente, compatibilmente alle esigenze aziendali, mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva o per necessità individuali. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione, se non goduti entro il 31 marzo dell'anno successivo verranno retribuiti con la retribuzione in vigore alla stessa data. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Permessi individuali retribuiti si conferma che i Permessi Individuali Retribuiti (ivi comprese le Ex Festività), di cui allÊart. 146 del vigente CCNL, non fruiti entro lÊanno di maturazione decadranno e saranno retribuiti al momento della scadenza, salvo esplicita richiesta del lavoratore di posticiparne la fruizione al 30 Giugno dellÊanno successivo. Alla scadenza di detto ulteriore periodo saranno comunque liquidati secondo le modalità previste dallÊart. 195, 197 e 198 del vigente CCNL;

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).