Permessi per studio. Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 154 e 159, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.
Permessi per studio. Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui all’art. 22.8 è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 22.4.
Permessi per studio. I lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio attinenti all'attività svolta dall'Azienda istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali procapite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare il 2% del totale dei lavoratori occupati in ciascuna unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno, né potranno contemporaneamente superare l'1% del totale dei lavoratori occupati in ciascun turno nell'unità produttiva. I permessi verranno concessi compatibilmente con la possibilità di un normale espletamento del servizio. I lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui al precedente secondo capoverso, l'Azienda, fermo restando il limite sopra previsto, stabilirà, tenendo presente le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, etc.) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, dandone comunicazione alle strutture delle RSU/RSA. Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative, agevoleranno i suindicati percorsi di studio concedendo ai dipendenti eventuali periodi di ferie o permessi non retribuiti su richiesta dell'interessato.
Permessi per studio. E CORSI DI FORMAZIONE (PROFESSIONALE)
Permessi per studio. Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retri- buito di cui agli artt. 148 e 153, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 73.
Permessi per studio. (Lavoro supplementare - Normativa) Art. 85 (Clausole flessibili ed elastiche)
Permessi per studio. NORMATIVA
Permessi per studio. Il monte ore di permessi retribuiti già previsto dal CCNL/04, per la preparazione degli esami viene incrementato di n. 2 giornate da usufruire con le medesime modalità.
Permessi per studio. Ai lavoratori somministrati sono applicabili i CCNL di categoria delle imprese utilizzatrici riguardanti il diritto allo studio.
Permessi per studio. I lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio attinenti all’attività svolta dall’azienda istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali procapite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre ché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.