Permessi per studio Clausole campione

Permessi per studio. Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 154 e 159, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.
Permessi per studio. Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui all'art. 22.8 è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 22.4.
Permessi per studio. E CORSI DI FORMAZIONE (PROFESSIONALE)
Permessi per studio. Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retri- buito di cui agli artt. 148 e 153, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 73.
Permessi per studio. Gli impiegati e operai assunti a tempo indeterminato che intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio attinenti all'attività svolta dall'azienda istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali "pro-capite", che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale degli impiegati e operai occupati in ciascuna unità produttiva alla data del 1° gennaio 2009 né potranno contemporaneamente superare l'1% del totale degli impiegati e operai occupati in ciascun turno nell'unità produttiva. I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio. I lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui al precedente secondo capoverso, l'azienda, fermo restando il limite sopra previsto, stabilirà, tenendo presente le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, dandone comunicazione alle strutture delle R.S.U.
Permessi per studio. Ai lavoratori somministrati sono applicabili i CCNL di categoria delle imprese utilizzatrici riguardanti il diritto allo studio. Il d.lgs. 81/15 prevede la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato se il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, prosegue informalmente:  oltre il 30 giorno per ctr fino a 6 mesi;  oltre il 50 giorno per ctr oltre a 6 mesi. La durata massima del contratto di lavoro a termine comprensivo di proroghe e rinnovi è fissato dalla legge in 36 mesi. Oltre tale termine il contratto si considera a tempo indeterminato. Allo scopo di favorire la trasformazione o l’assunzione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con le Apl, il nuovo CCNL ha stabilito degli incentivi per le Apl (750€ a lavoratore) per un massimo di 36 mesi erogabili ogni 12 mesi. Per i lavoratori che hanno maturato 24 mesi continuativi o 30 mesi cumulativi al 30/9/2012 in via transitoria fino alla vigenza del nuovo Contratto collettivo si applicano le norme del precedente CCNL (VEDI SLIDE SUCCESSIVA). In caso di assunzione a tempo indeterminato viene stipulato un a) contratto di lavoro quadro. Per ogni singola missione viene poi consegnata al lavoratore una b) lettera di assegnazione .
Permessi per studio. Il monte ore di permessi retribuiti già previsto dal CCNL/04, per la preparazione degli esami viene incrementato di n. 2 giornate da usufruire con le medesime modalità. L’Azienda riconosce permessi retribuiti straordinari per l’effettuazione di visite mediche ed esami cadenti entro la prima ora di erogazione del servizio del mattino degli Operatori dei Servizi di Front Line. Se le richieste di visita medica perverranno con almeno 72 ore di anticipo sulla data di effettuazione della visita, l’Azienda assicurerà i cambi-turno. Nel periodo di riduzione del servizio invece, l’Azienda concederà permessi individuali (retribuiti e non), fermo restando la presentazione da parte del Lavoratore della certificazione dell’avvenuta visita nel turno del mattino. Per i Lavoratori con turno di lavoro spezzato (mattina e pomeriggio), vengono previste 5 ore annue di permessi retribuiti per effettuare visite mediche e/o accertamenti di diagnostica strumentale. Per le Lavoratrici in gravidanza e i Lavoratori affetti da gravi patologie (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: patologie oncologiche, sclerosi multipla, sindrome da immunodeficienza acquisita, etc) che richiedono frequenti prestazioni sanitarie, l’Azienda retribuirà i permessi necessari. Per il riconoscimento dei permessi di cui al precedente comma, il Lavoratore produrrà la certificazione del medico legale. Per il riconoscimento dei permessi di cui al presente articolo, il Lavoratore dovrà presentare la dichiarazione della struttura presso cui è stata erogata la prestazione sanitaria contenente nome, cognome e l’orario di inizio e fine permanenza. Al Lavoratore padre l’Azienda riconoscerà 1 giorno di permesso retribuito aggiuntivo in occasione della nascita e/o adozione di un figlio.
Permessi per studio. NORMATIVA
Permessi per studio. 4 I lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio attinenti all’attività svolta dall’azienda istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali procapite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre ché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.