Persone non considerate terze Clausole campione

Persone non considerate terze. Non sono considerate terze: ▪ le ditte/aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla Legge o di cui sia – direttamente o indirettamente – azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive; ▪ i soggetti, gli enti, le ditte/aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo, associati di diritto o di fatto della ditta/azienda dell’Assicurato; ▪ il coniuge o convivente e i figli dell’Assicurato, i familiari, gli altri parenti o affini che con lui convivono e i suoi dipendenti di ogni ordine e grado, salvo non vi sia documentazione/fattura idonea a giustificare il servizio professionale reso.
Persone non considerate terze. Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi: a) il coniuge, anche di fatto, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente; esclusivamente per i danni da acqua, incendio esplosione e scoppio sono considerati terzi i genitori ed i figli del Contraente se residenti in unità immobiliari distinte; b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto dalla precedente lettera a; c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.
Persone non considerate terze. Non sono considerate terze: ▪ le ditte/aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla Legge o di cui sia – direttamente o indirettamente – azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive; ▪ i soggetti, gli enti, le ditte/aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo, associati di diritto o di fatto della ditta/azienda dell’Assicurato; ▪ il coniuge o convivente e i figli dell’Assicurato, i familiari, gli altri parenti o affini che con lui convivono e i suoi dipendenti di ogni ordine e grado, salvo non vi sia documentazione/fattura idonea a giustificare il servizio professionale reso. Esclusioni Attività di Sindaco/Revisore L’assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a incarichi presso Istituti Bancari e/o Finanziari o presso Società Sportive. Nel caso in cui esista una polizza D&O a garanzia dell’attività svolta, la presente copertura opererà automaticamente in eccesso di massimale rispetto al massimale della predetta polizza D&O.
Persone non considerate terze. Salvo quanto espressamente previsto non sono considerati terzi: a) il Contraente e gli Assicurati; b) il coniuge, i discendenti e ascendenti dell'Assicurato e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine; c) le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'assicurato che subiscano il danno in occasione del lavoro svolto per conto dell'Assicurato; d) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo.
Persone non considerate terze. Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive.
Persone non considerate terze. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il parroco pro-tempore e/o il legale rappresentante di enti per conto dei quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b) che segue; b) i genitori del parroco pro-tempore nonché il coniuge, i genitori e i figli del legale rappresentante degli enti di cui alla lettera a) che precede e qualsiasi altro parente o affine con loro conviventi; c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato o prestino la loro opera a titolo di collaborazione volontaria con l'Assicurato stesso, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Persone non considerate terze a. Il Proprietario e, se diverso da esso, l'Utilizzatore dell'impianto in cui si e verificato il sinistro; b. il coniuge, i genitori, i figli della persona di cui al punto a.; c. qualunque altro parente o affine della persona di cui al punto a. se convivente con il medesimo; d. l'Utente (e nel caso l'Utente sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori) nonché le persone che si trovino con essi nel rapporto di cui ai precedenti punti b. e c., ma esclusivamente con riferimento alle cose di loro proprietà che costituiscono i locali in cui si è verificato il sinistro o che vi si trovino; e. le persone legate da rapporto di dipendenza con l'Utente e/o l'Utilizzatore, purché tale rapporto sia esercitato nell'immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro.
Persone non considerate terze. Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.: a) il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b) che segue; b) i genitori del Parroco pro-tempore e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.
Persone non considerate terze ai fini della garanzia “Responsabilità Civilenon sono considerati terzi: • Il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l’Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui; • Se l’Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le Società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; • Le Società che rispetto all’Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse.
Persone non considerate terze. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: