Common use of Piano finanziario Clause in Contracts

Piano finanziario. 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 3. All’ARERA, quindi, sono assegnate le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base delle valutazioni dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. 4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 5. I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (a) per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati. 7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 8. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 9. L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Piano finanziario. 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energiaregolazione dell’Energia, Reti reti e Ambiente ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 3. All’ARERA, quindi, sono assegnate le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base delle valutazioni dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. 4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 5. I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (a) per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegatiimpiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta da ogni gestore del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. 74. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 85. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 96. L’AutoritàL’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Piano finanziario. 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energiaregolazione dell’Energia, Reti reti e Ambiente ambiente (ARERA)) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 3. All’ARERA, quindi, sono assegnate le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base delle valutazioni dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. 4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 5. I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (a) per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.impiegati e, in particolare, da: 7a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 85. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 96. L’AutoritàL’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria regolamentare degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Piano finanziario. 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energiaregolazione dell’Energia, Reti reti e Ambiente ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 3. All’ARERA, quindi, sono assegnate le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base delle valutazioni dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. 4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 5. I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (a) per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.impiegati e, in particolare, da: 7a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione all’elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 85. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 96. L’AutoritàL’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Piano finanziario. art. 31 Macrovoci di spesa 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario (PEF) del servizio Gli avvisi pubblici/bandi stabiliscono le procedure da seguire nonché la modulistica e/o i formulari da compilare per la presentazione della richiesta di gestione dei rifiuti urbanisovvenzione. Il beneficiario, pertanto, presenta l’offerta progettuale seguendo lo schema di “Piano finanziario” distinto per “Macrovoci di spesa” che rappresentano l’aggregazione di più “Voci di costo” nell’ambito dell’operazione/progetto. 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR Tali schemi sono comunque utili anche ai fini dell’individuazione delle voci di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità spesa che possono essere oggetto di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competenteopzioni di semplificazione. 3. All’ARERANella schematizzazione di seguito riportata, quindila macrovoce “A - Ricavi” riguarda il contributo pubblico ricevuto nell’attuazione dell’operazione comprensivo dell’eventuale cofinanziamento privato. Le voci di spesa riconducibili alla categoria “B - Costi diretti”, sono assegnate riguardano i costi, in linea di massima, direttamente imputabili all’operazione o al progetto. Nello specifico le funzioni prime tre voci di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione spesa fanno riferimento ad una convenzionale classificazione logica e/o cronologica dei corrispettivi costi connessi all’operazione o al progetto finanziato. Si riferiscono, in particolare, ai costi relativi alle fasi di preparazione, cioè preliminare e strumentale all’erogazione del servizio integrato principale (es. l’erogazione del corso di formazione), ai costi relativi alla sua realizzazione vera e propria e a quelli relativi alle fasi successive al termine del servizio legate alla diffusione dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base delle valutazioni dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. 4risultati. La determinazione quarta voce di spesa - direzione, valutazione e controllo interno - è destinata invece a rappresentare i costi che accompagnano, trasversalmente, tutte le fasi di realizzazione delle entrate tariffarie avviene sulla base diverse attività dell’operazione. L’ultima voce di dati certispesa della macrovoce B riguarda, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorieinvece, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del serviziole spese accessorie, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 5. I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (a) per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati. 7quali gli aiuti all’occupazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezzaMacrovoce “C - Costi indiretti” fa riferimento ai costi indiretti, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione ovvero quelli che attengono al funzionamento del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 8. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 9. L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, realizza l’operazione/progetto (beneficiario in caso di esito positivo, conseguentemente approvasovvenzioni). Fino all’approvazione da parte dell’Autorità Ciascuna voce di spesa è ulteriormente dettagliabile in voci analitiche di costo che possono riferirsi a singole azioni o attività di cui al comma precedentesi compone l’operazione o il progetto. Le SRRAI, si applicanoqualora lo ritenessero opportuno, quali prezzi massimi del servizioin sede di avviso/bando possono prevedere ulteriori voci analitiche di costo, quelli determinati dall’Ente territorialmente competentericonducibili alle macrovoci di spesa sopra elencate.

Appears in 1 contract

Samples: Direttive Regionali Per La Realizzazione Di Attività Cofinanziate Dal Fondo Sociale Europeo