Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, lavori redatto ai sensi dell’articolo 131, 131 comma 2, 2 lettera c), ) del Codice dei contratti, dell’articolo 89, 89 comma 1, 1 lettera h), ) del Decreto decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3al precedente articolo 41.
2. Inoltre ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., previsto dall'articolo 4la redazione ed accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrice dei citati piani di sicurezza (P.S.S. e P.O.S.) costituisce, comma limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art. 17, c. 1, lett. a), all’art. 26, c.1, lettera a) b), 2, 3 e dall'articolo 1005 e all’art. 29, c. 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza relativo alle lavorazioni date in subappalto dovrà essere redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 dal datore di lavoro delle imprese subappaltatrici e del punto 3.2 dell’allegato XV dovrà essere allegato alla domanda di auto- rizzazione al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsionisubappalto.
23. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sicu- rezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.338, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100dal- l'articolo 12, del decreto legislativo n.494 del 1996, esso dovrà avere i contenuti minimi definiti dall’art. 6 del D.M. 03-07-2003 n. 81 del 2008.222)
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Piano operativo di sicurezza. 1. ) L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento sopra menzionato. Il piano operativo Piano Operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'articolo 28, commi 1, 2, e 29 gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del citato Decreto D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 del 2008e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. ) Il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento Coordinamento di cui all'articolo 8.3all'allegato XV, previsto dall'articolo 491, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 200881.
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Piano operativo di sicurezza. [1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase ] L’appaltatore ha l’obbligo di esecuzione, redigere un piano operativo di sicurezza che dovrà trasmettere al coordinatore per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori. Detto piano deve considerare le tecnologie ed i macchinari che intenderà usare al fine di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della proprio esperienza, senza però che detta proposta comporti modifiche o adeguamento ai prezzi pattuiti. [2] Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 13196, comma 2primo comma, lettera c)g) e dell’Allegato XV, paragrafo 3.2.1 del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all’articolo 17, primo comma, e 29 gli adempimenti di cui all’articolo 26, primo comma, lettera b), del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 200881/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. [3] Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3previsto dall’articolo 91, previsto dall'articolo 4, comma 1primo comma, lettera a) e dall'articolo dall’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 200881/2008.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre predi- sporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza relativo alle lavorazioni date in subappalto dovrà essere redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 dal da- tore di lavoro delle imprese subappaltatrici e del punto 3.2 dell’allegato XV dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsionisubappalto.
23. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.338, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 10012, del decreto legislativo n.494 del 1996, esso dovrà avere i contenuti minimi definiti dall’art. 6 del D.M. 03-07-2003 n. 81 del 2008.222)
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, dell'articolo dell' art. 96 comma 2, lettera c), 1 g) e dell' Allegato XV § 3.2.1 del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decretoD.Lgs. 81/08, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'articolo 17 comma 1, e 29 gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del citato Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/08 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento sostitutivo di cui all'articolo 8.342, previsto dall'articolo 4131, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100b), del decreto legislativo n. 81 Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del 2008combinato disposto degli articoli 90 comma 5, e 92 comma 2 del D.Lgs. 81/08.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell'or- ganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), dell'al- legato XV punto 3.2.1 del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto D.lgs n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'arti- colo 28, e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008gli adempimenti di cui all'articolo 97, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi del Codice dei contratti e dell'art. 97 del D.lgs 81/2008 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di ren- dere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appalta- tore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3, previsto dall'articolo 492, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100b), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella per la fase di esecuzione, un piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo Piano Operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'articolo 28, commi 1, 2, e 29 gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del citato Decreto D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 del 2008e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento Coordinamento di cui all'articolo 8.3all'allegato XV, previsto dall'articolo 491, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 200881.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavorilavori di ogni singolo intervento ordinato, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'articolo 4, commi 1, 2 e 29 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del citato Decreto decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 81 del 2008626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2, ai sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, previsto dall'articolo comma 4-bis, e 5, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 81 n° 494 del 20081996.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 200843.
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