POLIZZE VINCOLATE Clausole campione

POLIZZE VINCOLATE. Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a: • non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
POLIZZE VINCOLATE. Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a: - non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente; - comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; - comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.‌‌ Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
POLIZZE VINCOLATE. Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla “scadenza del vincolo” indicato in polizza a favore dell’Ente vincolatario. Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a: - non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente; - comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; - comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell’art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di sospendere il contratto ai sensi dell’art. 6 “Sospensione del contratto”. mod. 250085 - Ed. 04/2013 Foto: iStockphoto Sede legale e Direzione generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 Impresa appartenente al gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. 048
POLIZZE VINCOLATE. Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a: • non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente; Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).