PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO Clausole campione

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il presente protocollo contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni conD.S.A.; definisce i ruoli ed i compiti diciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni conD.S.A. La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida. I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere: Tali disturbi sono spesso accompagnati da: Vi può inoltre essere comorbilità. Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell’Introduzione.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il presente protocollo contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici. Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il presente protocollo contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con D.S.A.; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con D.S.A. La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il presente protocollo contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni disabili; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità. Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle “Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 66/2017. La Sentenza n. 9795/2021 del Tar del Lazio ha annullato il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, emanato ai sensi dell’art. 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017 relativo all’“Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”. Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione “il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione”.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. La Direttiva 2004/39/CE in materia di mercati degli strumenti finanziari (cd Mifid I) è stata in parte rifusa nella direttiva 2014/65/UE (cd Mifid II) e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n.600/2014 (cd MIFIR), applicabili a partire dal 1 gennaio 2018. La nuova disciplina, nel proseguire le medesime finalità della Mifid I, consiste nel creare in Europa un mercato unico dei servizi finanziari, in grado di assicurare la trasparenza e la protezione degli investitori, confermando le scelte di fondo del 2004 e allo stesso tempo rafforzando ulteriormente i presidi di tutela per gli investitori. Tra le principali novità è prevista una regolamentazione molto più articolata in tema di incentivi” (cd inducements). Si definiscono “inducements” tutte le tipologie di compensi o commissioni o benefici non monetari ricevuti/effettuati dagli intermediari a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori. La disciplina sugli incentivi è principalmente costituita dall’art 24, comma 9 della Mifid II e dagli art 11 e seguenti della Direttiva delegata 2017/593/UE (Direttiva Delegata), dalle norme trasposte nell’ordinamento nazionale tramite il Regolamento Consob n.20307/2018 (di seguito Regolamento Intermediari) agli articoli 52 e seguenti e dal Regolamento IVASS N. 40/2018 e dalla Direttiva 2016/97/UE (cd. Direttiva IDD).
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. La geometria del tracciato della linea tranviaria 4 di Firenze è descritta nei suoi elementi standard e prestazionali da parametri che rientrano entro i valori previsti dalle norme UNI‐Unifer per tranvie e metropolitane leggere. In particolare si sono considerate e rispettate le indicazioni della norma UNI 7156 “Tramvie urbane ed extraurbane. Distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale rotabile ed interbinario” e della norma UNI 8379 “Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia, metropolitana, metropolitana leggera e tramvia). Termini e definizioni”.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il presente protocollo: contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana. Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell’art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014, e il “Protocollo d’intesa per l’accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie ”, sottoscritto dai Comuni di Ravenna e di Russi, dall’USP di Ravenna e dalle Istituzioni scolastiche dei Comuni di Ravenna e Russi per il triennio 2016-2018, poi rinnovato per il triennio 2019/2021 e per il biennio 2022-2023.

Related to PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Normativa di riferimento Si riportano nel presente paragrafo i principali riferimenti in termini di normativa e standard internazionali: • Art. 615 Codice Penale – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; • Raccomandazione CE n. 89/9 –lista minima e lista facoltativa in materia di reati informatici; • Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica; • X.Xxx. 29/12/92 n.518 - pirateria di software (in attuazione della direttiva 91/250/CE – tutela giuridica dei programmi per elaboratore); • Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed integrata dal D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 e D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169; • D.P.C.M. 15 febbraio 1989 - Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche; • L. 489/93 e 549/95 – registrazione dati; Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; • Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" • Legge 626/96 e L. 242/96 – Sicurezza sul lavoro; • D. Lgs. 28/12/2001 n. 467 norme penali a tutela della riservatezza dei dati personali; • Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche); • Direttiva del P.C.M. del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n°69 del 22 marzo 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; • DCPM del 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione e successiva circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DigitPA n. 59 del 2011; • Eventuali successive modificazioni delle norme di riferimento; • Ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile. Si precisa inoltre che la proprietà intellettuale dei dati e delle configurazioni necessarie all’utilizzo o frutto dell’utilizzo dei servizi oggetto della presente fornitura restano di proprietà dell’Amministrazione contraente.

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Normativa anticorruzione Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.