PREMIO DI ANZIANITA’. Al personale dipendente appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi di 1° e 2° Livello Retributivo al compimento del ventesimo anno di servizio prestato all’interno del movimento verrà riconosciuto un Premio di Anzianità pari ad una mensilità maggiorata dell’ 6,5 % della retribuzione annua tabellare. Tale elargizione avverrà nel mese successivo a quello di maturazione del diritto.
PREMIO DI ANZIANITA’. Al raggiungimento del 20° e 30° anno di servizio prestato nel Movimento delle BCC, verrà erogato, al personale inquadrato nelle aree professionali e nei quadri direttivi di 1° e 2° livello, un Premio di anzianità e di fedeltà. Il calcolo del suddetto premio sarà effettuato come segue: ▪ per la prima, seconda e terza area professionale, sarà computato il 7% della retribuzione tabellare lorda dell’anno precedente con esclusione delle voci variabili; ▪ per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, dopo aver scorporato la quota annuale forfetaria del compenso per lavoro eccedente il normale orario di riferimento, pari rispettivamente a Euro 1.110,38 ed Euro 1.162,03, sarà computato il 7% della retribuzione tabellare lorda dell’anno precedente con esclusione delle voci variabili. Il pagamento del premio avverrà entro il mese seguente a quello di maturazione del 20° e del 30° anno di anzianità di servizio complessivamente maturati nel Movimento. Tale premio assorbe eventuali erogazioni di premi già corrisposti alla stesso titolo in sede nazionale e/o aziendale.
PREMIO DI ANZIANITA’. Il premio di anzianità di cui all'articolo 153 del CCNL 8 luglio 1982 con decorrenza dalla data del 31 maggio 1986 viene soppresso.
PREMIO DI ANZIANITA’. (1) Il premio di anzianità di cui all'articolo 153 del CCNL 8 luglio 1982 (allegato N) non trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei porti e degli approdi turistici, salvo che in precedenza non venisse applicato il presente Contratto.
PREMIO DI ANZIANITA’. Con decorrenza 1.1.2008, al raggiungimento dei 25 anni di servizio prestato presso le aziende del movimento, va erogato, una tantum, un premio di anzianità nella misura del 150% di una mensilità calcolata sulla base delle seguenti voci retributive: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle. La liquidazione va fatta entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto. Tale premio assorbe eventuali provvidenze già corrisposte allo stesso titolo. Resta chiarito che la presente previsione sostituisce quanto disposto all’art. 102 del c.c.n.l. 27.9.2005.
PREMIO DI ANZIANITA’. Al raggiungimento del 25° anno di servizio prestato nel Movimento delle CRA/BCC, verrà erogato al personale un premio di anzianità nella misura pari all’ 8,5% della retribuzione annua lorda, con riferimento al mese precedente, escluse le indennità di rischio cassa , trasporto valori e di sotterraneo. La corresponsione avverrà entro il mese successivo al raggiungimento di detta anzianità. Tale premio assorbe eventuali erogazioni di premi già corrisposti presso la BCC allo stesso titolo.
PREMIO DI ANZIANITA’. Ai dipendenti che abbiano compiuto 25 anni di servizio verrà riconosciuto un premio di anzianità pari al 150% della retribuzione ordinaria del mese di dicembre relativa all'anno in cui risulta maturata la suddetta anzianità. Il premio verrà erogato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di compimento dei 25 anni di servizio a condizione che il dipendente non abbia riportato una valutazione professionale “insufficiente” così come definita nella Norma Operativa a in tema di “valutazione delle competenze (valutazione professionale – art. 75 CCNL”). Per il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro da full-time a part-time, o viceversa, la corresponsione del premio di anzianità avverrà sulla base dei seguenti criteri: • anzianità utile = 25 anni di servizio computando sia i periodi trascorsi a tempo pieno sia quelli prestati a tempo parziale; • calcolo del premio = dal 150% della retribuzione ordinaria di dicembre, calcolata per un full-time dello stesso livello ed anzianità, si deduce un importo proporzionale al minor orario di lavoro osservato durante il periodo di servizio part-time.
PREMIO DI ANZIANITA’. In materia trovano applicazione le previsioni di cui all'Accordo 7/6/2006 di rinnovo del contratto integrativo aziendale di CARIVE.
PREMIO DI ANZIANITA’. In materia, per il Personale che matura il premio di anzianità relativo ai 25 anni entro il 30/6/2008, trovano applicazione, in via transitoria, le previsioni di cui all'Accordo 31/5/2006 di rinnovo del contratto integrativo aziendale di CARIPARO.
PREMIO DI ANZIANITA’. La normativa Cariparo viene armonizzata con la corrispondente normativa in atto presso SPIMI che prevede: •L’erogazione di una mensilità lorda di stipendio al compimento del 25° anno di servizio effettivo presso l’azienda •L’erogazione di una mensilità lorda di stipendio al compimento del 35° anno di servizio effettivo presso l’azienda •Attribuzione di una medaglia d’oro, al momento del pensionamento,al personale con anzianità effettiva di almeno 30 anni. •La mensilità è calcolata sullo stipendio pieno anche per il personale che presti od abbia prestato servizio a part-time nella misura di 1/12 della retribuzione annua fissa. •Per il personale che matura il premio di anzianità ai 25 anni entro il 30/6/2008, detto premio sarà corrisposto in base ai criteri previgenti sino al 30/6/2006 (15% di una annualità) e per la restante parte sulla base della nuova normativa suindicata.