Premio di anzianità Clausole campione
Premio di anzianità. 1. Al lavoratore che abbia prestato 15 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia, sarà corrisposto un premio di anzia- nità pari ad un dodicesimo della retribuzione annua come determinata dall’art. 32.
2. Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di due dodicesimi del- la retribuzione, come sopra indicata, al lavoratore che abbia prestato 25 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia.
3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 10° ed il 15° anno di servizio effettivo prestato pres- so la medesima agenzia e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento in tronco o della risoluzione per iniziativa del lavoratore) avvenuta tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Premio di anzianità. 1. Al lavoratore che abbia prestato 15 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia, sarà corrisposto un premio di anzianità pari ad un dodicesimo della retribuzione annua come determinata dall’art. 32.
2. Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di due dodicesimi della retribuzione, come sopra indicata, al lavoratore che abbia prestato 25 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia.
3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 10° ed il 15° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento in tronco o della risoluzione per iniziativa del lavoratore) avvenuta tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Premio di anzianità. Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze. Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art 56 (trasferimenti) - prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Date le finalità e la natura del premio, nel computo dell'anzianità utile viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte II o - dopo il 1° maggio 1963 - alla qualifica di cui alla parte I. Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla parte II, abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo. Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla qualifica di cui alla parte II, ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.
Premio di anzianità. Valgono gli accordi e le prassi specifiche presenti in ciascun Sito. Tuttavia l’importo del Premio di anzianità – al raggiungimento dei requisiti previsti – sarà erogato soltanto al personale in forza alla data del 31.12.2005 e pertanto non troverà applicazione per il personale assunto in data successiva.
Premio di anzianità. Al compimento del ventesimo, trentesimo e quarantesimo anno di servizio effettivo presso l'Impresa, sarà corrisposto al lavoratore un premio di anzianità per un importo rispettivamente pari al 10, 20 e 30 per cento della retribuzione annuale spettante al lavoratore al momento in cui il suddetto diritto matura. Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra, sono esclusi gli assegni familiari, le indennità di rischio, le diarie e i rimborsi spese anche se forfettizzati, le provvigioni, le sopraprovvigioni e le interessenze. Il premio viene riconosciuto ai lavoratori che, raggiunta l'anzianità tra il quindicesimo ed il ventesimo anno di servizio continuativo, risolvano il rapporto di lavoro per cause diverse dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e che abbiano maturato il diritto alla pensione I.N.P.S. Lo stesso, in percentuale proporzionalmente ridotta, sarà così conteggiato: 15° anno 5 per cento 16° anno 6 per cento 17° anno 7 per cento 18° anno 8 per cento 19° anno 9 per cento 20° anno 10 per cento Al lavoratore invece che, raggiunta l'anzianità dal ventunesimo anno al trentesimo di servizio continuativo, risolva il rapporto di lavoro per cause diverse dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e che abbia maturato il diritto alla pensione I.N.P.S., il premio, in percentuale proporzionalmente ridotta, sarà così conteggiato: 21° anno 2 per cento 22° anno 4 per cento 23° anno 6 per cento 24° anno 8 per cento 25° anno 10 per cento 26° anno 12 per cento 27° anno 14 per cento 28° anno 16 per cento 29° anno 18 per cento 30° anno 20 per cento Al lavoratore, il cui rapporto venga a cessare, per cause diverse dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nel periodo decorrente dal 31° al 40° anno di servizio continuativo, il premio, in percentuale proporzionalmente ridotta, sarà così conteggiato: 31° anno 3 per cento 32° anno 6 per cento 33° anno 9 per cento 34° anno 12 per cento 35° anno 15 per cento 36° anno 18 per cento 37° anno 21 per cento 38° anno 24 per cento 39° anno 27 per cento 40° anno 30 per cento
Premio di anzianità. 1) Al lavoratore già in servizio alla data del 22 dicembre 1997, verrà conservato ad personam al compimento del venticinquesimo anno di anzianità di servizio presso lo stesso Xxxxxxxxx, ivi compreso l’e- ventuale periodo di apprendistato, un premio “una tantum” pari a tre mensilità della retribuzione, non rientrante nel computo del trattamento di fine rapporto.
2) In caso di risoluzione del rapporto, non ai sensi dell’art. 2119 co- dice civile, prima del compimento del venticinquesimo anno, il la- voratore avrà diritto a due delle suddette mensilità, nel caso sia iniziato il ventunesimo anno e all’intero importo delle tre mensilità, nel caso sia iniziato il venticinquesimo anno.
3) Verrà riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del premio di anzianità, il servizio prestato in precedenti rapporti presso lo stes- so Consorzio, quando la risoluzione sia avvenuta a iniziativa di quest’ultimo e l’intervallo di tempo tra l’uno e l’altro rapporto non sia stato superiore a due mesi.
4) Nel caso in cui i Consorzi interprovinciali si avvalgano di personale che abbia prestato servizio in uno dei Consorzi provinciali già ope- ranti nel territorio rientrante nella giurisdizione del Consorzio inter- provinciale, verrà considerato utile, ai fini del riconoscimento del suddetto premio, il servizio prestato presso il cessato Consorzio, a condizione che l’intervallo di tempo tra la risoluzione del primo rap- porto e l’instaurazione del nuovo non sia stato superiore a due mesi.
Premio di anzianità. Tutela delle condizioni igienico sanitarie – Art. 10 Capitolo 5 Sicurezza sul lavoro – Art. 11
Premio di anzianità. L'azienda riconosce un premio di anzianità al personale che abbia maturato le seguenti anzianità lavorative effettive: - 25 anni; - 35 anni. L’ammontare del premio è pari a una mensilità lorda calcolata nella misura di 1/12 della retribuzione annua e viene erogato nel mese di maturazione degli anni di servizio previsti. Non concorrono a formare l’anzianità effettiva utile al conseguimento del premio i periodi di aspettativa non retribuita.
Premio di anzianità. Al Personale in servizio che raggiunge il 25° anno di anzianità, viene corrisposto un premio di anzianità di € 750 “una tantum”. Tale premio, che non è computabile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, e viene erogato nel mese in cui maturano i 25 anni.