Premio di anzianità. 1. Al lavoratore che abbia prestato 15 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia, sarà corrisposto un premio di anzianità pari ad un dodicesimo della retribuzione annua come determinata dall’art. 32.
Premio di anzianità. Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15^ anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23^ anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo,ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premio. Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza similare compreso il premio fedeli alla miniera . Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Date le finalità e la natura del premio di anzianità, nel computo dell'anzianità utile agli effetti della concessione di esso viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte I, a partire dal l° maggio 1963.
Premio di anzianità. Valgono gli accordi e le prassi specifiche presenti in ciascun Sito. Tuttavia l’importo del Premio di anzianità – al raggiungimento dei requisiti previsti – sarà erogato soltanto al personale in forza alla data del 31.12.2005 e pertanto non troverà applicazione per il personale assunto in data successiva.
Premio di anzianità. Al compimento del ventesimo, trentesimo e quarantesimo anno di servizio effettivo presso l'Impresa, sarà corrisposto al lavoratore un premio di anzianità per un importo rispettivamente pari al 10, 20 e 30 per cento della retribuzione annuale spettante al lavoratore al momento in cui il suddetto diritto matura. Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra, sono esclusi gli assegni familiari, le indennità di rischio, le diarie e i rimborsi spese anche se forfettizzati, le provvigioni, le sopraprovvigioni e le interessenze. Il premio viene riconosciuto ai lavoratori che, raggiunta l'anzianità tra il quindicesimo ed il ventesimo anno di servizio continuativo, risolvano il rapporto di lavoro per cause diverse dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e che abbiano maturato il diritto alla pensione I.N.P.S. Lo stesso, in percentuale proporzionalmente ridotta, sarà così conteggiato: 15° anno 5 per cento 16° anno 6 per cento 17° anno 7 per cento 18° anno 8 per cento 19° anno 9 per cento 20° anno 10 per cento Al lavoratore invece che, raggiunta l'anzianità dal ventunesimo anno al trentesimo di servizio continuativo, risolva il rapporto di lavoro per cause diverse dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e che abbia maturato il diritto alla pensione I.N.P.S., il premio, in percentuale proporzionalmente ridotta, sarà così conteggiato: 21° anno 2 per cento 22° anno 4 per cento 23° anno 6 per cento 24° anno 8 per cento 25° anno 10 per cento 26° anno 12 per cento 27° anno 14 per cento 28° anno 16 per cento 29° anno 18 per cento 30° anno 20 per cento Al lavoratore, il cui rapporto venga a cessare, per cause diverse dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nel periodo decorrente dal 31° al 40° anno di servizio continuativo, il premio, in percentuale proporzionalmente ridotta, sarà così conteggiato: 31° anno 3 per cento 32° anno 6 per cento 33° anno 9 per cento 34° anno 12 per cento 35° anno 15 per cento 36° anno 18 per cento 37° anno 21 per cento 38° anno 24 per cento 39° anno 27 per cento 40° anno 30 per cento
Premio di anzianità. 1. Al raggiungimento dei 25 anni di anzianità di servizio nel Movimento, al dipendente va erogato un premio di anzianità nella misura del 150% delle seguenti voci retributive tabellari vigenti nel mese di maturazione del premio stesso: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle.
Premio di anzianità. 6.1 - Lavoratori di BdL che passano in BPM Ai lavoratori di BdL che passano presso BPM, il premio verrà corrisposto, secondo i criteri contenuti nel Testo Unico BPM, tenuto conto delle anzianità di servizio maturate in BdL al momento dell’assunzione presso BPM. Ai lavoratori che matureranno il Premio di Anzianità nel corso dell’anno del passaggio in BPM, ovvero negli anni successivi, verranno riconosciuti i parametri di calcolo, se più favorevoli, in atto presso BdL (20% della RAL per il 25° anno - 12% della RAL per il 35° anno) ed applicati sulla retribuzione annua lorda maturata in BdL al momento del passaggio in BPM. Al riguardo BdL sarà tenuta a fornire a BPM immediata quantificazione. Detti importi saranno corrisposti agli aventi diritto nelle seguenti percentuali: se il diritto al premio viene maturato nel corso dell’anno del passaggio: 100%; se il diritto al premio viene maturato il 1° anno successivo al passaggio: 90%; se il diritto al premio viene maturato il 2° anno successivo al passaggio: 80%; se il diritto al premio viene maturato il 3° anno successivo al passaggio: 65%; se il diritto al premio viene maturato il 4° anno successivo al passaggio: 50%; se il diritto al premio viene maturato gli anni successivi: 20% Tali criteri verranno applicati unicamente al primo evento che si verificherà dopo il passaggio in BPM.
Premio di anzianità. Capitolo 4 Tutela delle condizioni igienico sanitarie – Art. 10 Capitolo 5 Sicurezza sul lavoro – Art. 11
Premio di anzianità. Al Personale in servizio che raggiunge il 25° anno di anzianità, viene corrisposto un premio di anzianità di € 750 “una tantum”. Tale premio, che non è computabile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, e viene erogato nel mese in cui maturano i 25 anni.
Premio di anzianità. L'azienda riconosce un premio di anzianità al personale che abbia maturato le seguenti anzianità lavorative effettive: - 25 anni; - 35 anni. L’ammontare del premio è pari a una mensilità lorda calcolata nella misura di 1/12 della retribuzione annua e viene erogato nel mese di maturazione degli anni di servizio previsti. Non concorrono a formare l’anzianità effettiva utile al conseguimento del premio i periodi di aspettativa non retribuita.