Premio di anzianità Clausole campione

Premio di anzianità. 1. Al lavoratore che abbia prestato 15 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia, sarà corrisposto un premio di anzia- nità pari ad un dodicesimo della retribuzione annua come determinata dall’art. 32. 2. Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di due dodicesimi del- la retribuzione, come sopra indicata, al lavoratore che abbia prestato 25 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia. 3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 10° ed il 15° anno di servizio effettivo prestato pres- so la medesima agenzia e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento in tronco o della risoluzione per iniziativa del lavoratore) avvenuta tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Premio di anzianità. 1. Al lavoratore che abbia prestato 15 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia, sarà corrisposto un premio di anzianità pari ad un dodicesimo della retribuzione annua come determinata dall’art. 32. 2. Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di due dodicesimi della retribuzione, come sopra indicata, al lavoratore che abbia prestato 25 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia. 3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 10° ed il 15° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento in tronco o della risoluzione per iniziativa del lavoratore) avvenuta tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Premio di anzianità. Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 27 (trasferimenti) - i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze. Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 27 (trasferimenti) - prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Sarà invece computabile il periodo trascorso alle armi anche per servizio di leva, sempreché a seguito di detta chiamata non sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e ciò con particolare riferimento alle chiamate alle armi antecedenti al DL CPS 13 settembre 1946, n. 303. Date le finalità e la natura del premio, nel computo dell'anzianità utile viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte II o - dopo il 1° maggio 1963 - alla qualifica di cui alla parte I. Chiarimento a verbale. Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla parte II, abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo. Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla qualifica di cui alla parte II, ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.
Premio di anzianità. Il premio di anzianità di cui all'art. 153 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 con decorrenza dalla data del 31 maggio 1986 viene soppresso.
Premio di anzianità. Valgono gli accordi e le prassi specifiche presenti in ciascun Sito. Tuttavia l’importo del Premio di anzianità – al raggiungimento dei requisiti previsti – sarà erogato soltanto al personale in forza alla data del 31.12.2005 e pertanto non troverà applicazione per il personale assunto in data successiva.
Premio di anzianità. Al lavoratore che abbia prestato 20 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia Generale, sarà corrisposto un premio di anzianità pari a 1/12 della retribuzione annua come determinata dall’art. 16. Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di 2/12 della retribuzione come sopra indicata al lavoratore che abbia prestato 30 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia Generale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore che avvenga dopo il 16° anno compiuto di ininterrotto servizio come sopra detto, sarà corrisposto agli aventi diritto, secondo le norme di cui all’art. 2112 del Codice Civile, un premio di anzianità nella misura di: − al 16° anno compiuto: 40% di quello spettante al 20° anno di servizio − al 17° anno compiuto: 55% di quello spettante al 20° anno di servizio − al 18° anno compiuto: 70% di quello spettante al 20° anno di servizio − al 19° anno compiuto: 85% di quello spettante al 20° anno di servizio In caso di risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga dopo il compimento del 60° anno di età (uomini) o del 55° (donne) per morte o per malattia o per dimissioni dopo il 21° anno compiuto di servizio come sopra detto, il premio sarà corrisposto nella misura del: − al 21° anno compiuto: 10% di quello spettante al 30° anno di servizio − al 22° anno compiuto: 20% di quello spettante al 30° anno di servizio − al 23° anno compiuto: 30% di quello spettante al 30° anno di servizio − al 24° anno compiuto: 40% di quello spettante al 30° anno di servizio − al 25° anno compiuto: 50% di quello spettante al 30° anno di servizio − al 26° anno compiuto: 60% di quello spettante al 30° anno di servizio − al 27° anno compiuto: 70% di quello spettante al 30° anno di servizio − al 28° anno compiuto: 80% di quello spettante al 30° anno di servizio − al 29° anno compiuto: 90% di quello spettante al 30° anno di servizio
Premio di anzianità. 1. Al dipendente va erogato un premio di anzianità di servizio nel Movimento, da calcolarsi sulle voci retributive tabellari vigenti nel mese di maturazione del premio stesso e cioè stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle, al verificarsi delle condizioni e nelle misure di seguito indicate: - 20 anni di anzianità: 150% delle voci retributive tabellari; - 30 anni di anzianità: 140% delle voci retributive tabellari. 2. Il presente articolo sostituisce quanto previsto dall'art. 102 del CCNL.
Premio di anzianità. CAPO XI MALATTIA . . . . . . . CAPO XII INFORTUNIO . . . . . .
Premio di anzianità. Il premio di anzianità è regolato secondo le stesse disposizioni di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno ed è corrisposto pro- quota, in proporzione ai diversi trattamenti economici percepiti dal lavoratore durante l’intero arco del rapporto di lavoro.
Premio di anzianità. Al compimento dei 25 anni di anzianità di servizio complessivamente maturati nel movimento va erogato al personale appartenente alle aree professionali e ai primi due livelli retributivi della categoria dei quadri, a titolo di una tantum, un premio di anzianità nella misura e sulla base delle competenze indicate all’art.102 del CCNL. Il pagamento dovrà essere effettuato nel mese di maturazione dei 25 anni di anzianità di servizio. Il premio di anzianità assorbe eventuali provvidenze già corrisposte allo stesso titolo.