Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Ramo Iii (Di Tipo Unit Linked)
Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. articolo 2952 del Codice CivileCivile italiano). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad a un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito istitu- ito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
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Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Ramo Iii (Di Tipo Unit Linked)
Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o al/ai BeneficiariBeneficiario/i, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
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Samples: Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Ramo Iii (Di Tipo Unit Linked), Contratto Di Assicurazione Sulla Vita
Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice CivileLegge 17 dicembre 2012, n. 221). In questo la La Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti agli Investitori e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni). zione o un ente religioso.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Prescrizione. I diritti derivanti che derivano dal Contratto contratto di assicurazione cessano dopo si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato verifi- cato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. Articolo 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad a un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziariefinanzia- rie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinan- ze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre dicem- bre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione a Vita Intera
Prescrizione. I Ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui da quando si è verificato l’evento il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di Prescrizione la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo liquidazione della Prestazione, l’importo viene devoluto dall’Impresa al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine finanziarie come previsto in materia di prescrizione decennale (Legge rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 266/2005 e successive modifiche e ed integrazioni).
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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni). Non previsti.
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Samples: Insurance Contract
Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).istituito
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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice CivileLegge 17 dicembre 2012, n. 221). In questo la La Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo apposito Fon- do per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero Mini- stero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti agli Investitori e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
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Samples: Insurance Agreement
Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).. Si rinvia all’Art. 27.3
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Samples: Insurance Contract
Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).,
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Samples: Assicurazione Sulla Vita
Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti richie- sti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioniin- tegrazioni).
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Samples: Assicurazione