Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totale, un'Indennità Mensile fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazione assicurativa. Dopo In caso di Perdita d’Impiego, l’Assicuratore, al verificarsi di un Sinistro coperto dalla Polizza, una volta terminato il periodo Periodo di Franchigia Assoluta sopra indicatoCarenza, l’Impresa corrisponderàsi impegna a corrispondere una somma pari all’Indennizzo mensile indicato nel Certificato di Assicurazione, determinato sulla base del premio assicurativo prescelto dal Contraente, nell’ambito delle opzioni offerte dall’Assicuratore, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totale, un'Indennità Mensile tutto il tempo per il quale si protrae lo stato di disoccupazione e fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, massimo di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigiamensilità. Nel caso in cui si cui, successivamente alla stipulazione della Polizza, l’Assicurato: - cambi il proprio status lavorativo e non sia verificato l’Accollopertanto più qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, ovvero - successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, il trasferimento Contraente/Assicurato ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e la Polizza cesserà immediatamente di avere effetto, non essendo pertanto più dovuto nessun Indennizzo. Nel caso in cui, successivamente alla stipulazione della Polizza, l’Assicurato cessi il contratto di lavoro esistente (esper ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo) e stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, il Contraente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e troverà applicazione un Periodo di Carenza pari al periodo di prova applicabile ai sensi del nuovo contratto di lavoro. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione L’obbligo di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, notifica ed il Periodo di Carenza troveranno applicazione per la prosecuzione ogni successivo rapporto di lavoro in virtù del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamentoquale l’Assicurato sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato.
Appears in 1 contract
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo L’Assicuratore liquida una Indennità nella misura fissa e forfettaria prestabilita in base al tipo di Franchigia Assoluta sopra indicatoLesione indicata nella tabella allegata (Allegato A). Qualora un singolo evento Infortunio determini un politraumatismo, l’Impresa corrisponderàcaratterizzato da più Lesioni, l’Assicuratore liquiderà l’importo risultante dalla somma delle singole voci di Lesione riportate in tabella, nei limiti del Massimale di Euro 100.000,00=. Con riferimento alla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, per ogni rata annualità assicurativa, la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totalefavore dell’Assicurato, un'Indennità Mensile fino ad un limite massimoanche in relazione agli eventi che occorrano al Nucleo Familiare di quest’ultimo, è limitata a n. 2 (due) Sinistri e non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00=. In ogni caso, per ciascun Assicuratoogni annualità assicurativa, la prestazione complessiva dell’Assicuratore in relazione alle garanzie “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e “IP DA INFORTUNIO”, non potrà eccedere l’importo Massimale di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato Euro 100.000,00= ed è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesionelimitata a n. 2 Sinistri. Qualora l'Assicuratol’Assicuratore abbia già liquidato la prestazione prevista dalla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e, dopo una ripresa dell’attività lavorativasuccessivamente, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o in conseguenza del medesimo Infortunioevento che ha dato origine al Sinistro, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto si accerti che è insorta una Invalidità Permanente in misura pari o superiore a causa diversa dalla precedente67%, verrà applicato il periodo corrisposta all’Aderente la differenza tra quanto già liquidato nel corso dell’annualità in forza della garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, e la somma di franchigia. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata Euro 100.000,00=. Tale Sinistro verrà quindi considerato “IP DA INFORTUNIO” e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamentonon più “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”.
Appears in 1 contract
Samples: Informative Communication on Behavioral Obligations for Intermediaries
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo Il Contratto prevede una prestazione assicurativa (in forma di Franchigia Assoluta sopra indicatocapitale) in caso di decesso dell’Assicurato. Il Contratto prevede una: - prestazione assicurativa principale; - prestazione assicurativa integrativa (CAPITAL PROTECTION), l’Impresa corrisponderàsempre attiva sul Contratto e che opera a determinate condizioni. In caso di decesso dell’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totalela Compagnia eroga ai beneficiari la: Prestazione assicurativa principale, un'Indennità Mensile fino ad un limite massimocostituita: • dal Valore del Contratto, per ciascun che è pari alla somma del: - Capitale Assicurato, rivalutato fino al Giorno di 12 indennità mensili calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto notizia del decesso dell’Assicurato (ricezione della documentazione necessaria o notizia di un’Autorità competente); - Controvalore delle quote dei Fondi Interni, calcolato il Giorno di calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto notizia del decesso dell’Assicurato (ricezione della documentazione necessaria o notizia di un’Autorità competente); • da una maggiorazione (Maggiorazione caso decesso), calcolata in funzione del Controvalore delle quote dei Fondi interni e dell’età dell’Assicurato nel Giorno di calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto notizia del decesso dell’Assicurato, nella misura indicata nella seguente tabella. Anni compiuti dall’Assicurato al decesso Maggiorazione % Importo massimo della maggiorazione Fino a 39 5,00% 75.000,00 € Tra 40 e 70 2,50% 75.000,00 € Oltre 70 0,25% 75.000,00 € L’importo massimo della Maggiorazione caso decesso è pari a 75.000,00 Euro. Esempio di determinazione del capitale in caso di decesso: Data di decorrenza Data di ricevimento del sinistro morte Premio iniziale Costi iniziali Caricamento iniziale su Gestione Separata Percentuale allocata in Gestione Separata Percentuale allocata in Fondi Interni Premio investito in Gestione Separata (25.000,00 € - 25,00 € quale quota parte dei costi iniziali - 49,95 € caricamenti) Premio investito in Fondi Interni (25.000,00 € - 25,00 € quale quota parte dei costi iniziali) GESTIONE SEPARATA* Capitale maturato all'ultima ricorrenza annua (31/12/2023) Rivalutazione tra ultima ricorrenza annua e data sinistro Capitale maturato alla data di ricevimento sinistro Capitale garantito in caso di decesso (A) *ipotizzando un rendimento annuo della gestione separata pari all’1,10% FONDI INTERNI Valore della Quota alla data di decorrenza Quote acquisite alla data di decorrenza (24.975,00 / 10,00) Valore della Quota del giorno di riferimento successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per ogni Sinistro decesso Controvalore delle quote acquisite Età alla data di decesso Percentuale di maggiorazione caso morte Importo della maggiorazione caso morte Capitale lordo caso morte liquidabile (B) Capitale caso morte (A+B) 01/02/2021 01/06/2024 50.000,00 € 50,00 € 0,20% 50% 50% 24.925,05 € 24.975,00 € 24.887,67 € 0,00 € 24.887,67 € 24.925,05 € 10,00 € 2.497,50 quote 10,50 € 26.223,75 € 65 2,50% 655,59 € 26.879,34 € 51.804,39 € SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui, nel Giorno di calcolo relativo al primo Giorno di Riferimentosuccessivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto notizia del decesso dell’Assicurato, il controvalore delle quote dei fondi interni dovesse risultare inferiore all’ammontare dei Premi investiti nella componente di Fondi interni, la Compagnia eroga in aggiunta alla Prestazione assicurativa principale la Prestazione assicurativa integrativa (CAPITAL PROTECTION), costituita da un importo pari alla differenza tra: - l’ammontare dei Premi investiti a qualunque titolo nei Fondi interni, al netto di eventuali riscatti parziali, switch in uscita e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativocedole periodiche liquidate; - il Controvalore delle quote dei Fondi interni, calcolato il Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto notizia del decesso dell’Assicurato. L’importo massimo della CAPITAL PROTECTION è pari a 30.000,00 Euro. Per comprendere il funzionamento della CAPITAL PROTECTION, il Contraente deve leggere con attenzione l’articolo 1.1.1. La copertura del rischio di decesso dell’Assicurato opera qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
1.1.1 PRESTAZIONE ASSICURATIVA INTEGRATIVA: CAPITAL PROTECTION In caso di decesso dell’Assicurato, la Prestazione assicurativa integrativa CAPITAL PROTECTION è prevista a parziale protezione dei Premi investiti nella componente di Fondi Interni. In particolare, la Compagnia eroga la CAPITAL PROTECTION solo: - in caso di decesso dell’Assicurato a favore dei Beneficiari; - se il Controvalore delle quote dei Fondi interni, calcolato il Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto notizia del decesso dell’Assicurato, è INFERIORE ai Premi Investiti a qualunque titolo nei Fondi Interni, al netto della quota parte degli stessi già precedentemente liquidata a seguito di riscatti parziali, di cedole periodiche liquidate e di switch in uscita. In caso di Riscatto totale, la Compagnia NON eroga la CAPITAL PROTECTION. Per l’erogazione della CAPITAL PROTECTION, la Compagnia applica un costo attraverso prelievo di premi di rischio. Per comprendere il costo collegato alla CAPITAL PROTECTION, il Contraente deve leggere con attenzione l’articolo 6.2. Nel corso della durata del Contratto, la Compagnia verifica ogni Giorno di calcolo utile se il Controvalore delle quote dei Fondi interni è inferiore all’ammontare dei Premi investiti. In tali casi, la CAPITAL PROTECTION opera e comporta l’applicazione di un costo. In caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione decesso dell’Assicurato, ovvero di Finanziamentoriscatto totale, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione al numero delle quote liquidabili vengono applicati i premi di Adesione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, rischio per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile CAPITAL PROTECTION calcolati e non ancora addebitati alla data di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti ricezione della documentazione necessaria per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamentola liquidazione della Prestazione assicurativa.
Appears in 1 contract
Prestazione assicurativa. Dopo In caso di Perdita d’Impiego, l’Assicuratore, al verificarsi di un Sinistro coperto dalla Polizza, una volta terminato il periodo Periodo di Franchigia Assoluta sopra indicatoCarenza, l’Impresa corrisponderàsi impegna a corrispondere una somma pari all’Indennizzo mensile indicato nel Certificato di Assicurazione, determinato sulla base del premio assicurativo prescelto dal Contraente, nell’ambito delle opzioni offerte dall’Assicuratore, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totale, un'Indennità Mensile tutto il tempo per il quale si protrae lo stato di disoccupazione e fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, massimo di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigiamensilità. Nel caso in cui si cui, successivamente alla stipulazione della Polizza, l’Assicurato: - cambi il proprio status lavorativo e non sia verificato l’Accollopertanto più qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, ovvero - successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, Nel caso in cui, successivamente alla stipulazione della Polizza, l’Assicurato cessi il contratto di lavoro esistente (per ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo) e stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, il trasferimento (esContraente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e troverà applicazione un Periodo di Carenza pari al periodo di prova applicabile ai sensi del nuovo contratto di lavoro. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione L’obbligo di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, notifica ed il Periodo di Carenza troveranno applicazione per la prosecuzione ogni successivo rapporto di lavoro in virtù del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamentoquale l’Assicurato sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato.
Appears in 1 contract
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totaledell’inabilità, un'Indennità Mensile fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 indennità mensili Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati Assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativaa seguito della dimissione da un istituto di cura, subisca - subisca, prima che siano trascorsi 30 60 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia o del medesimo InfortunioMalattia, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigiaFranchigia Assoluta. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigiaFranchigia Assoluta. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazione assicurativa. Dopo una volta accertato dal punto di vista medico lo stato ed il grado di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, la Compagnia pagherà al Beneficiario, fermi i limiti di indennizzo di cui all’art. 3 – Limiti di indennizzo – delle Condizioni di Assicurazione, una somma pari al debito residuo in linea capitale (relativo al solo costo del veicolo) risultante alla data del Sinistro del contratto di finanziamento/leasing, stipulato dall’Aderente con la Contraente e collegato alla Polizza (il cui importo inizialmente assicurato è indicato sulla Richiesta di adesione) calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l’importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati.
a) Dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero della Contraente o del Beneficiario;
b) Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;
c) Infortuni di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
d) Suicidio per i 12 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
e) Malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
f) Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.
g) Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
h) Se l’Aderente/Assicurato è titolare di una pensione di invalidità al momento dell’Adesione;
i) Infortuni causati all’Assicurato da abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
j) Infortuni dovuti ad un tasso alcolemico dell’Assicurato superiore a quanto consentito dalla normativa in vigore al momento del sinistro.
k) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
l) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
m) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
n) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
o) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
p) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totale, un'Indennità Mensile fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, validità dell’assicurazione;
q) Mal di 12 indennità mensili per ogni Sinistro schiena e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima patologie assimilabili salvo che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surrogainabilità totale;
r) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.Infortuni causati da:
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo L’Assicuratore liquida una Indennità nella misura fissa e forfettaria prestabilita in base al tipo di Franchigia Assoluta sopra indicatoLesione indicata nella tabella allegata (Allegato A). Qualora un singolo evento Infortunio determini un politraumatismo, l’Impresa corrisponderàcaratterizzato da più Lesioni, l’Assicuratore liquiderà l’importo risultante dalla somma delle singole voci di Lesione riportate in tabella, nei limiti del Massimale di Euro 100.000,00=. Con riferimento alla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, per ogni rata annualità assicurativa, la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totalefavore dell’Assicurato, un'Indennità Mensile fino ad un limite massimoanche in relazione agli eventi che occorrano al Nucleo Familiare di quest’ultimo, è limitata a n. 2 (due) Sinistri e non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00=. In ogni caso, per ciascun Assicuratoogni annualità assicurativa, la prestazione complessiva dell’Assicuratore in relazione alle garanzie “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e “IP DA INFORTUNIO”, non potrà eccedere l’importo Massimale di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato Euro 100.000,00= ed è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesionelimitata a n. 2 (due) Sinistri. Qualora l'Assicuratol’Assicuratore abbia già liquidato la prestazione prevista dalla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e, dopo una ripresa dell’attività lavorativasuccessivamente, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o in conseguenza del medesimo Infortunioevento che ha dato origine al Sinistro, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto si accerti che è insorta una Invalidità Permanente in misura pari o superiore a causa diversa dalla precedente67%, verrà applicato il periodo corrisposta all’Aderente la differenza tra quanto già liquidato nel corso dell’annualità in forza della garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, e la somma di franchigia. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata Euro 100.000,00=. Tale Sinistro verrà quindi considerato “IP DA INFORTUNIO” e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamentonon più “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Polizza Collettiva
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo Xxxxx i massimali di Franchigia Assoluta sopra indicatocui all’art. 9, l’Impresa corrisponderàl’Assicuratore liquida una somma pari ad una quota del Debito Residuo, esclusi eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento ed al netto di eventuali indennizzi già corrisposti per ogni rata lo stesso sinistro, in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totalevirtù delle altre garanzie di Polizza, un'Indennità Mensile fino ad un limite massimocalcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e: - l’intero importo di capitale finanziato, per ciascun Assicuratonei casi di finanziamenti di nuova erogazione; - l’importo del debito residuo del finanziamento calcolato al momento dell’Adesione, nei casi di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativofinanziamenti già in essere al momento dell’Adesione. Nel caso descritto nell’art. 3.2.2 e nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione Finanziamenti con durata del periodo di Finanziamentopreammortamento superiore a 6 mesi, l’Indennità Mensile prevista l’Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo, esclusi eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento ed al netto di eventuali indennizzi già corrisposti per ciascun Assicurato è suddivisa lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza, calcolata sulla base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesioneun Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla durata di ammortamento indicata nel Modulo di Adesione e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50%. Qualora l'AssicuratoCome data di Sinistro si intende, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione in caso di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione data di un nuovo periodo accadimento; e in caso di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedenteMalattia, verrà applicato il periodo la data relativa alla stabilizzazione del quadro clinico, come indicata sulla relazione medico legale, oppure, in mancanza la data di franchigia. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollopresentazione della domanda all’Ente pubblico preposto (ASL, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optatoINPS, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di FinanziamentoINAIL).
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Collettiva
Prestazione assicurativa. Dopo rispondere a norma di legge, quali familiari o convi- Contraente, dell’Assicurato, delle persone di cui deve - determinati o agevolati da dolo o colpa grave del radioattivi; - verificatisi in connessione con fenomeni atomici o occupazione militare, invasione; - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri: installazione postuma di impianti a gas/metano). della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio tocombustione del veicolo protetto dalla garanzia della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l’au- - causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto); - qualora il periodo veicolo al momento del sinistro, non era occasioni di Franchigia Assoluta sopra indicatomanifestazioni di piazza; atti vandalici, l’Impresa corrisponderàatti di terrorismo, per ogni rata furto e incendio in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totale- conseguenti a eventi naturali (compreso il terremoto), un'Indennità Mensile fino menti e simili; - indiretti, quali ad un limite massimoesempio il mancato uso deprezza- - da inquinamento dell’aria, per ciascun Assicuratoacqua e del suolo; - alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale; mento particolare di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e gara; o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, - avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare xxxxxxxx, è escluso l’indennizzo dei danni: Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole franchigia, l’indennizzo relativo alla presente polizza applicati aumenti della percentuale di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo. scoperto e/o di CVT con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ed Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamentol’Assicurato abbia in corso anche una polizza quisto del veicolo. se ciò si verificasse la società, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa fermi i limiti indicati in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o superare il prezzo d’acquisto del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece veicolo assicurato; all’Assicurato con il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del presente contratto, l’Indennità Mensile non potrà liquidato con la polizza CVT e l’indennizzo che spetta Resta inteso che la somma tra l’importo eventualmente ciale dell’autovettura al momento del sinistro. differenza tra il valore di acquisto e il Valore Commer- caso l’indennizzo non potrà mai essere superiore alla il massimo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). In ogni pari al 20% del valore di acquisto dell’autovettura e con liquiderà all’Assicurato o chi ne ha il diritto, un importo Fermo restando le esclusioni di cui al primo comma del presente punto all’Art. 2 la compagnia sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamentoproporzionalmente ridotto applicando la stessa percentuale.
Appears in 1 contract
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo L’Assicuratore liquida una Indennità nella misura fissa e forfettaria prestabilita in base al tipo di Franchigia Assoluta sopra indicatolesione indicata nella tabella allegata (Allegato A). Qualora un singolo evento infortunio determini un politraumatismo, l’Impresa corrisponderàcaratterizzato da più lesioni, l’Assicuratore liquiderà l’importo risultante dalla somma delle singole voci di lesione riportate in tabella, nei limiti del massimale di Euro 100.000,00=. Con riferimento alla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, per ogni rata annualità assicurativa, la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totalefavore dell’Assicurato, un'Indennità Mensile fino ad un limite massimoanche in relazione agli eventi che occorrano al Nucleo Familiare di quest’ultimo, è limitata a n. 2 (due) sinistri e non potrà eccedere l’importo massimale di Euro 100.000,00=. In ogni caso, per ciascun Assicuratoogni annualità assicurativa, la prestazione complessiva dell’Assicuratore, in relazione alle garanzie “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e “ITP DA INFORTUNIO”, non potrà eccedere l’importo massimale di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato Euro 100.000,00= ed è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesionelimitata a n. 2 sinistri. Qualora l'Assicuratol’Assicuratore abbia già liquidato la prestazione prevista dalla garanzia “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e, dopo una ripresa dell’attività lavorativasuccessivamente, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o in conseguenza del medesimo Infortunioevento che ha dato origine al Sinistro, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto si accerti che è insorta una Invalidità Totale e Permanente in misura pari o superiore a causa diversa dalla precedente67%, verrà applicato il periodo corrisposta all’Aderente la differenza tra quanto già liquidato nel corso dell’annualità, come “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”, e la somma di franchigia. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata Euro 100.000,00=. Tale sinistro verrà quindi considerato “ITP DA INFORTUNIO” e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamentonon più “INDENNITÀ DA INFORTUNIO”.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo L'Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Sinistro derivante da Furto Totale, un'Indennità Mensile fino ad Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 indennità mensili per ogni importo pari alla differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo(“Differenza Indennizzabile”). Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito L’importo della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro Differenza Indennizzabile sarà diverso a seguito seconda della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Nel caso data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di acquisto dell’Autoveicolo, come segue: Entro i primi 3 anni (36 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo 100% nel corso del 4° anno (37-48 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo 75% nel corso del 5° anno (49-60 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo 50% Dopo il 5° anno (> 60 mesi) dalla data di acquisto dell’Autoveicolo 30% In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Xxxxxxxx, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato, con altro assicuratore. In aggiunta a quanto precede, l'Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, un importo pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) esclusivamente qualora l’Assicurato rimpiazzi l’Autoveicolo perduto acquistando un Nuovo Autoveicolo con marchio Opel, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di accadimento del Sinistro, nonché ulteriori Euro 1.000,00 (mille) in caso di Sinistro verificatosi nei primi 24 (ventiquattro) mesi della copertura assicurativa, qualora al momento del Sinistro il Veicolo sia verificato l’Accolloassicurato con la Polizza Corpi Veicoli Terrestri “FlexProtection” emessa dalla compagnia assicurativa Verti Assicurazioni S.p.A. È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della presente Polizza. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, il trasferimento (esl’Assicuratore non è tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto L’importo sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate corrisposto in vigenza dell’Operazione di FinanziamentoEuro.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Collettiva Di Assicurazione