Valutazione delle prestazioni Clausole campione

Valutazione delle prestazioni. 1. La valutazione del personale è finalizzata al continuo miglioramento della prestazione individuale e dei risultati complessivi dell’organizzazione. Degli esiti della valutazione si tiene conto ai fini: a) dell’applicazione del sistema di incentivazione del personale, definito ai sensi dell’art.65; b) della gestione della progressione economica, per quanto attiene la valutazione dei criteri di cui all’art.53; c) della gestione dello sviluppo professionale, nell’ambito delle procedure e dei criteri di cui all’art.54; d) della gestione di tutti gli strumenti di sviluppo del personale, ivi compresa la formazione, volti a favorire il miglioramento e l'accrescimento delle competenze dei dipendenti. 2. Xxxxx restando i criteri definiti per l’applicazione dei diversi istituti e strumenti indicati al comma 1, nell’ambito dei modelli di relazioni sindacali di cui al titolo II, la valutazione del personale viene effettuata attraverso: a) la comunicazione preventiva al personale di prestazioni attese, obiettivi e criteri per la valutazione; b) almeno una verifica periodica con lo stesso personale per valutare l’avanzamento e l’evoluzione della prestazione e degli obiettivi; c) una verifica finale per la comunicazione tempestiva agli interessati degli esiti della valutazione e per la riassegnazione di nuovi obiettivi di prestazione relativi all’anno successivo. 3. La valutazione è effettuata dal responsabile della struttura in cui l’interessato ha prestato la sua attività ed è tempestivamente comunicata al dipendente. 4. L'ENAC si impegna a promuovere e sostenere, anche attraverso iniziative formative mirate, la diffusione ed il consolidamento delle competenze direzionali nel campo dei sistemi di valutazione. 5. Ai fini di una corretta attuazione della disciplina del presente articolo, l'ENAC definisce meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dipendenti in armonia con quanto previsto dal D. Lgs. n. 286 del 1999.
Valutazione delle prestazioni. 6.1. La Società ha adottato un sistema di valutazione delle prestazioni di consegna da parte degli Esercizi e dei Clienti in base al quale per ogni prestazione effettuata viene assegnato un punteggio. A coloro che hanno il punteggio più alto, la società consentirà l’accesso al calendario per la prenotazione degli Slot con anticipo rispetto agli altri. Resta fermo che il punteggio non è in alcun modo determinato dall’annullamento dello slot prenotato ovvero dai casi di rifiuto di proposte di incarichi di consegna. Informazioni in merito alla valutazione delle prestazioni sono disponibili sul sito web xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xx/.
Valutazione delle prestazioni. I lavori e i servizi affidati tramite contratti basati sull’Accordo Quadro verranno contabilizzati con le seguenti modalità: - a misura: tutti gli interventi che rientrano nelle tipologie descritte nel presente Capitolato e che superino il valore di franchigia come definito all’Art. 8 del presente documento; - in economia: interventi di mano d’opera connessi all’esecuzione delle attività previste e che non risultino diretta conseguenza delle opere a misura. Per ogni singolo contratto l’importo delle opere in economia non può essere superiore al 20% del valore totale dell’ordine stesso (al netto del ribasso d’asta). I prezzi da applicare per la manodopera sono quelli riportati nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicate alla data della stipula dei singoli contratti, maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utile d’impresa. Lo sconto offerto in sede di gara sarà applicato soltanto alla maggiorazione, mentre l'aliquota corrispondente alla tariffa oraria base resta fissa ed invariata. La contabilizzazione sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario sui prezzi del Prezzario della Regione Lazio edizione 2012 o, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti in quest’ultimo, sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari (allegato 1 del Capitolato Speciale) o sui nuovi prezzi, previa deduzione degli oneri per la sicurezza. La contabilizzazione verrà effettuata alla conclusione delle attività di ciascun contratto, ad eccezione dei casi in cui la durata prevista per le attività sia superiore a sei mesi, in tal caso la contabilizzazione avverrà per successivi stati di avanzamento trimestrali o quadrimestrali. Dovrà essere prodotta la documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Capitolato. Nello specifico, per ogni ordinativo dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere compiute e presenti in tariffa, le opere eventualmente svolte in economia e preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori e riscontrabili dalle liste operai (nel caso organizzate per mese) ed eventuali forniture di materiali desumibili dalle liste provviste. Per quanto riguarda le attività di manutenzione preventiva, mediante il Registro delle Verifiche verranno esaminate le prestazioni svolte. Le misurazioni dei lavori eseguiti saranno effettuate in cont...
Valutazione delle prestazioni. I componenti usurati che dovranno essere sostituiti a seguito delle operazioni di manutenzione di cui al precedente articolo, ad eccezione della minuteria (guarnizioni, lubrificanti, bulloneria, ricarica gas, valvolame etc.), saranno compensati dalla tariffa della Regione Lazio del 2012, qualora il prezzo di detti materiali non possa essere dedotto dai prezzi di Capitolato Il canone mensile forfettario previsto per l’esercizio, solo e qualora l’impianto dovesse subire un fermo totale a causa dei lavori di riparazione, sarà valutato proporzionalmente alla frazione di 30 giorni, fatte salve le penalità di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Valutazione delle prestazioni. Una descrizione dei fattori è riportata nelle tabelle 4 e 5. Nella rilevazione dei fattori del metodo Cesvor sono raccolti anche tutti i dati relativi alla lista di controllo preliminare INAIL (2017), alla quale si rimanda, al fine di integrare tale metodo all’interno di questo protocollo. Nella seguente tabella i riferimenti o i motivi in base ai quali sono stati inclusi i fattori.
Valutazione delle prestazioni. Le prassi di gestione delle risorse umane sono spesso molto rilevanti per la loro influenza sul clima, sulla comunicazione, sui processi riguardanti le persone. Nell’esperienza fatta con il protocollo precedente, questo è stato uno degli elementi spesso considerato di rilievo dalle persone intervistate. Il documento HSE (2017) nel fattore “Support” cita elementi riguardanti feedback regolari e costruttivi.
Valutazione delle prestazioni. La verifica dell'attività svolta dai Lettori, prevista dall’art. 4 della legge n.236/95, verrà svolta annualmente dal Presidente del CLA, coadiuvato dal Comitato Tecnico scientifico e dal Coordinatore delle attività didattiche, in base a criteri che verranno fissati dai sud- detti organi del CLA, con riferimento ai principi desunti dal sistema adottato dall’Ateneo per la valutazione della performance individuale.
Valutazione delle prestazioni. Al termine del processo di formazione, viene valutata l’efficacia didattica del soggetto incaricato applicando il seguente sistema: 1. Totale 100/100 Punteggio minimo richiesto 80/100 La valutazione viene espressa mediante l’utilizzo di una scala di misurazione a 6 punti, dove il valore 1 indica il grado inferiore e il valore 6 il grado massimo. Il punteggio registrato per ciascun ambito di valutazione è ricalcolato su base percentuale e la valutazione finale risulta dalla somma dei punteggi ottenuti, tenendo conto della seguente pesatura: - indicatore a): 50 punti su 100 - indicatore b): 25 punti su 100 - indicatori c): 25 punti su 100 Nel caso in cui il servizio formativo è affidato a una società, la valutazione della competenza didattica risulta dalla media del punteggio acquisito da ogni singolo esperto messo a disposizione. Nel caso di una valutazione della qualità della docenza inferiori a punti 80/100 la Scuola non potrà procedere a nuovi incarichi o affidamenti per almeno 2 anni a decorrere dalla data dell’ultima valutazione. Le valutazioni sono archiviate dalla scuola secondo quanto previsto all’art.7, all.B della presente Deliberazione
Valutazione delle prestazioni. 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 40 9.2 Audit Interno 42 9.3 Riesame di Direzione 42
Valutazione delle prestazioni. 14 3.3.1 Vendor Rating 14 3.3.2 Calcolo ppm 16