Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella Struttura sanitaria. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, aziendali e la loro quantificazione.;
e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSURSU o, o in sua assenza dalla R.S.A. o o, in loro assenza assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL. .
f) La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. dalle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le ; le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) : volontarietà delle parti;
b) ; possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) ; pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) ; esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) . applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l’unità l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a1) volontarietà delle parti;
b2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c3) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d4) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.;
e5) applicazione del presente CCNLc.c.n.l. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSUR.S.U., o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l’unità l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.;
e) applicazione del presente CCNLc.c.n.l. La lavoratrice o il lavoratore le la cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSUR.S.U., o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Cooperative Social Agreement
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella Struttura sanitaria. Resta Re- sta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origineorigi- ne, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva pro- duttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partipar- ti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi compre- si i rientri nei locali aziendali, aziendali e la loro quantificazione.;
e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSURSU o, o in sua assenza dalla R.S.A. o o, in loro assenza assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie firma- tarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro tele- lavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) : volontarietà delle parti;
b) ; possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) ; pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) ; esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) . applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie stipulanti del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione instau- razione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorativelavo- rative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie stipulanti del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate con- cordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavorotelela- voro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro lavoro da remoto possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice lavoratrice o il telelavoratore lavoratore da remoto è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro lavoro da remoto saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità l’adesione al lavoro da remoto avviene su base volontaria di reversibilità del rapportoentrambe le parti, trascorso un periodo fermo restando il diritto di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;recesso previsto alla sottoscrizione dell'accordo.
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendaesistente, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, luoghi di lavoro e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL. C.C.N.L. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è sono in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. C.C.N.L. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro lavoro da remoto concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavorolavoro da remoto.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendaesistente, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, luoghi di lavoro e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL. C.C.N.L. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è sono in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. C.C.N.L. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella Struttura. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella Struttura, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, aziendali e la loro quantificazione.;
e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le Il lavoratore, la cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSURSU o, o in sua assenza dalla R.S.A. o o, in loro assenza assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contrattazione Collettiva
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore telelavora- tore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione instaurazio- ne del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) 1. volontarietà delle parti;
b) 2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire de- finire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
c) 3. pari opportunità rispetto alle condizioni a progressioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorativecarriera, iniziative formative ed al- tre occasioni che si determinano in azienda;
d) 4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analo- ghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte dei singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali lo- cali aziendali, e la loro quantificazione.
. Gli agenti della instaurazione e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice /o il lavoratore le cui trasformazione della nuova modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, lavoro sono rispettivamente l’impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiestarichiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSUR.S.A./R.S.U., o in caso di sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza as- senza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. Federazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente costi- tuente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Samples: Accordo Sul Telelavoro Subordinato
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) : – volontarietà delle parti;
b) ; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) ; – pari opportunità rispetto alle a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordodella stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o la trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del telelavoropresente C.C.N.L.. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadell’Amministrazione. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è a tutti gli effetti in organico presso l’unità produttiva di origineorganico, ovvero, ovvero inserito in caso di instaurazione del eventuale rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzionela istituita nuova dimensione organizzata. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principiprincìpi:
a1) volontarietà delle partiparti nella sperimentazione;
b2) possibilità di reversibilità del rapportorapporto su richiesta di parte con preavviso di giorni 30, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partipurché siano almeno trascorsi sei mesi dall’inizio della sperimentazione;
c3) pari opportunità dei telelavoratori rispetto alle condizioni a progressioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici carriera, iniziative formative ed altre occa- sioni che vengono instaurati, mantenuti si determinano nell’Amministrazione. Gli agenti della instaurazione e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui trasformazione della nuova modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, lavoro sono rispettivamente l’Am- ministrazione ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiestarichiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSUR.S.A./R.S.U., o in caso di sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo atto, che è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del telelavoro, dovrà comunque contenere la definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la pre- determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; lo stesso dovrà inoltre prevedere l’esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o la trasformazione del telelavoromodificati ri- spetto a quanto esistente nell’Amministrazione, ivi compresi i rientri nei locali dell’Amministrazione.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella Struttura sanitaria. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione in- staurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzioneas- sunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, aziendali e la loro quantificazione.;
e) applicazione del presente CCNLccnl. La lavoratrice o il Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSURSU o, o in sua assenza dalla R.S.A. o o, in loro assenza assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavorote- lelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella Struttura. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:.
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella Struttura, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, aziendali e la loro quantificazione.;
e) applicazione del presente CCNLccnl. La lavoratrice o il lavoratore le Il lavoratore, la cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito assi- stito dalla RSURSU o, o in sua assenza dalla R.S.A. o RSA o, in loro assenza assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordoccnl. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) : – volontarietà delle parti;
b) ; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) ; – pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) ; – esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) . – applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie stipulanti del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà : Volontarietà delle parti;
b) possibilità ; Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari Parti; Pari opportunità rispetto alle a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa; Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
della stessa. Gli agenti della instaurazione e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice /o il lavoratore le cui trasformazione della nuova modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiestarichiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSUR.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoroTelelavoro.
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